Lexipedia

Lacune in materia di trasparenza e sostenibilità dell’olio di palma nel settore non alimentare

25.4579 · Interpellanza · 2025-12-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Un rapporto di base elaborato su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) evidenzia per la prima volta la presenza massiccia di olio di palma nel settore non alimentare. Nel 2022, la Svizzera ha importato tra le 55 000 e le 116 000 tonnellate di olio di palma, di cui solo un quarto o un terzo sotto forma di olio di palma grezzo o di alimenti trasformati. La maggior parte viene importata sotto forma di derivati e prodotti non alimentari come saponi, detersivi o candele.

Detto rapporto dimostra per la prima volta che l’olio di palma viene impiegato in misura nettamente superiore nel settore non alimentare rispetto a quello alimentare. La Svizzera prevede l’obbligo di dichiarazione dell’olio di palma per i prodotti alimentari, ma non per quelli non alimentari. A causa della mancanza di trasparenza, non esistono dati relativi alla sostenibilità dell’olio di palma nel settore non alimentare, sebbene la sua coltivazione comporti spesso dei rischi per l’ambiente e i diritti umani.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  1. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui, nonostante il calo delle importazioni dirette di olio di palma grezzo, l’olio di palma abbia ancora un ruolo importante sul mercato svizzero e comporti quindi dei rischi per l’ambiente e i diritti umani?

  2. Come valuta il Consiglio federale il rapporto dell’UFAM e le lacune in materia di trasparenza e sostenibilità dell’olio di palma nel settore non alimentare svizzero?

  3. Quali misure concrete intende adottare il Consiglio federale per aumentare la trasparenza e la sostenibilità dell’olio di palma nel settore non alimentare?

  4. In che modo il Consiglio federale si assicura che la Svizzera non contribuisca alla violazione dei diritti del lavoro e delle popolazioni locali nonché alla deforestazione nei Paesi di produzione con le sue pratiche di importazione? Quali misure supplementari sono previste per ridurre tali rischi?

  5. Quali misure sta valutando il Consiglio federale per garantire che l’olio di palma presente nei prodotti non alimentari rispetti i medesimi requisiti di sostenibilità dell’olio di palma grezzo e dell’olio di palma impiegato nel settore alimentare (p. es. con standard minimi vincolanti)?

  6. Il Consiglio federale come intende sostenere in futuro la rete svizzera per l’olio di palma («Palmöl Netzwerk Schweiz») e iniziative simili, affinché possano trasferire maggiormente la loro esperienza in materia di trasparenza e certificazione anche al settore non alimentare?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Il rapporto di base della rete svizzera per l’olio di palma («Palmöl Netzwerk Schweiz») mostra che il settore non alimentare importa una quantità notevole di olio di palma e di palmisti. Si tratta per esempio di aziende che producono detersivi, prodotti per la cura della persona, detergenti o cosmetici, per i quali viene importato prevalentemente olio di palma trasformato. Attualmente non esistono rilevazioni esaustive sull’origine e la sostenibilità di questo olio di palma. I rischi per i diritti umani e l’ambiente (deforestazione) possono essere limitati attraverso le certificazioni. 2) e 3) Per il settore non alimentare svizzero manca una panoramica completa circa l’utilizzo delle certificazioni di sostenibilità per l’olio di palma. La «Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)» è un sistema privato di certificazione per l’olio di palma ampiamente diffuso. Una parte degli attori nel settore non alimentare svizzero garantisce la sostenibilità tramite certificazioni RSPO e impegni volontari. Tra questi, alcuni si impegnano a ricorrere esclusivamente a olio di palma certificato a partire da una data prestabilita. Dalle relazioni presentate dalle imprese per la RSPO si può evincere che, nel complesso, alcune imprese svizzere impiegano quantità enormi di olio di palma non certificato. Per aumentare la trasparenza in merito all’origine dell’olio di palma nel settore non alimentare sarebbero necessari accertamenti approfonditi presso le imprese interessate, da cui potrebbero eventualmente emergere misure da adottare. 4) Secondo gli articoli 964a–964c e 964j–964l del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), le imprese sono obbligate per legge a presentare una relazione sui rischi legati alle loro attività, tra cui le questioni ambientali, gli aspetti inerenti al personale e ai diritti dell’uomo nonché sulle misure adottate contro tali rischi. Qualora sussistano indizi di un ricorso al lavoro minorile sono tenute all’osservanza degli obblighi di diligenza. Le disposizioni riguardano anche alcune delle imprese che impiegano olio di palma. A settembre 2025, inoltre, il Consiglio federale ha deciso di presentare al Parlamento un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare sulla gestione sostenibile delle imprese. Questo dovrebbe includere ulteriori prescrizioni relative ai contenuti degli obblighi di diligenza e della rendicontazione in materia di sostenibilità, non andare oltre le future disposizioni dell’UE in materia di gestione sostenibile delle imprese e tenere conto degli standard internazionali riconosciuti. Inoltre, per l’importazione dall’Indonesia di olio di palma o di palmisti all’aliquota preferenziale è necessario comprovare (p. es. attraverso certificazioni RSPO) che la merce è stata prodotta in conformità con gli obiettivi di sostenibilità dell’Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (art. 3, RS 632.324.27). Gli stessi requisiti sono inclusi anche nell’accordo di libero scambio con la Malaysia, firmato il 23 giugno 2025. Nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico, la Svizzera sostiene inoltre diverse iniziative per la promozione della sostenibilità nel settore dell’olio di palma in Indonesia e Malaysia. 5) Attualmente, per quanto riguarda la sostenibilità dell’olio di palma impiegato nel settore alimentare esistono esclusivamente gli impegni volontari assunti dalle imprese. Prima di emanare standard minimi vincolanti, il Consiglio federale è solito esaminare le misure adottate autonomamente dall’economia. Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire requisiti per la messa in commercio di olio di palma a condizione che la sua coltura gravi notevolmente sull’ambiente o comprometta notevolmente l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (art. 35e cpv. 3 legge sulla protezione dell’ambiente [LPAmb; RS 814.01]). In merito alla dichiarazione dell’olio di palma nelle derrate alimentari, nei cosmetici, nei detersivi e nei detergenti, il Consiglio federale rimanda alla mozione Badertscher 22.4196. 6) La rete svizzera per l’olio di palma («Palmöl Netzwerk Schweiz») è un’iniziativa privata. Il Consiglio federale è in linea di principio disposto a collaborare con le imprese e le associazioni nonché a sostenere l’elaborazione di un accordo settoriale in relazione all’olio di palma nel settore non alimentare.