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25.4590 · Mozione · 2025-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni legali e adottare tutte le misure necessarie affinché a partire dall’anno successivo all’attuazione della presente mozione la percentuale complessiva di tutte le quote di protezione (statuto di protezione S, permessi F e decisioni positive d’asilo), escluse le decisioni di non entrata nel merito secondo l’Accordo di Dublino o accordi bilaterali di riammissione, non superi più il 50 per cento. A tal fine occorre in particolare inasprire le condizioni per la concessione dell’ammissione provvisoria e introdurre un limite massimo annuo.

Begründung

Spesso persone senza motivi di fuga o indegne dell’asilo beneficiano di un’ammissione provvisoria (permesso F) nonostante nei loro confronti sia stato disposto l’allontanamento. Nel 2021 la quota di protezione in Svizzera ammontava rispettivamente al 77 e al 91 per cento, nel 2022 all’80,2 e all’86,1 per cento, e nel 2023 al 77 e all’86,6 per cento. È semplicemente incomprensibile che in circa l’80 per cento dei casi non si possa ragionevolmente pretendere che il richiedente l’asilo in Svizzera torni in patria. Oltre la metà dei richiedenti non ottiene l’asilo, ma un’ammissione provvisoria, che è tutto tranne che provvisoria ed è oramai accordata in maniera inflazionata. Ciò ha un effetto di richiamo all’estero, perché le persone provenienti da Paesi terzi vogliono solo restare in Svizzera, avere una sicurezza finanziaria ed essere in grado di inviare denaro a casa. Secondo la Banca mondiale nel 2023 circa 33,5 miliardi di franchi sono stati trasferiti da privati dalla Svizzera all’estero. È inaccettabile che si adducano apparenti motivi di fuga (spesso solo dopo essere stati fermati in situazione irregolare) per poi rimanere in Svizzera ad esempio per motivi medici. Sia i costi dell’aiuto sociale sia le spese mediche come terapie eccetera sono finanziati dai contribuenti e dalla collettività degli assicurati. Nella pratica vi sono casi in cui basta un rapporto medico o un certificato di inidoneità al viaggio per depressione affinché l’intera famiglia, allontanata con decisione passata in giudicato, possa restare in Svizzera perché la depressione non può essere trattata adeguatamente nel Paese d’origine. La Svizzera non può più permettersi questo lusso, che attira molte persone intenzionate a emigrare.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui le persone che non necessitano della protezione della Svizzera devono lasciare rapidamente il Paese. Fa tuttavia notare che a un’elevata quota di protezione corrisponde di conseguenza una bassa percentuale di domande d’asilo infondate, per cui è contrario a stabilire nella legge una quota fissa. Inoltre, la Svizzera, come tutti gli Stati parte alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito Convenzione; RS 0.142.30), è obbligata ad accordare protezione alle persone interessate se le condizioni previste dalla Convenzione sono adempiute. Stabilire una quota massima di protezione del 50 per cento violerebbe questo obbligo. Le condizioni per concedere a una persona lo statuto di rifugiato sono sancite nell’articolo 1 A paragrafo 2 della Convenzione e costituiscono la base per il diritto d’asilo svizzero. Di conseguenza, la Svizzera non può fissare un limite massimo e neppure allontanare verso il loro Paese di origine o provenienza le persone che adempiono le condizioni previste dalla Convenzione. L’allontanamento di una persona bisognosa di protezione verso uno Stato in cui rischia di essere perseguitata o maltrattata violerebbe il principio di non respingimento sancito dal diritto in materia di rifugiati (art. 33 par. 1 Convenzione, art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) e in materia di diritti umani (art. 25 cpv. 3 Cost.; art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; RS 0.101). Questo vale in linea di massima anche per le persone a cui è concessa protezione provvisoria, che mira ad accordare in maniera rapida e senza lungaggini burocratiche la protezione necessaria e quindi a sgravare il sistema d’asilo in una situazione di crisi acuta. Di conseguenza, anche queste persone rischiano di essere allontanate verso il Paese di origine o di provenienza in caso di raggiungimento della quota massima di protezione, il che violerebbe le prescrizioni costituzionali e internazionali (principio di non respingimento). Lo stesso vale anche per le persone ammesse provvisoriamente. Si tratta di persone provenienti da Paesi molto instabili, in cui regna la guerra o la guerra civile, le infrastrutture sono distrutte o la situazione è molto precaria sul piano del diritto internazionale. In questi casi un ritorno nel Paese d’origine o di provenienza può dunque non essere possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). Ad esempio, gli impegni di diritto internazionale della Svizzera (principio di non respingimento) impediscono di rinviare nel Paese d’origine o di provenienza una persona che rischia di subirvi un trattamento o una pena inumana o di essere torturata in caso di ritorno, poiché in questo caso l’esecuzione dell’allontanamento risulta inammissibile. L’introduzione di una quota massima di protezione non cambierebbe nulla. Lo stesso vale per le persone che non possono tornare nel loro Paese d’origine o di provenienza perché tutti gli aeroporti e le frontiere sono chiusi a causa di disordini e per questo l’esecuzione dell’allontanamento può essere considerata impossibile. Per contro, un’ammissione provvisoria per motivi medici è accordata solo se nel Paese d’origine non sono disponibili le cure mediche assolutamente indispensabili e se il ritorno comporterebbe un rapido deterioramento dello stato di salute che potrebbe mettere in pericolo la vita dell’interessato. Inoltre, l’ammissione provvisoria è già oggi concessa secondo criteri chiari, definiti dalla legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.