25.4594 · Interpellanza · 2025-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione sostiene numerosi musei svizzeri tramite l’Ufficio federale della cultura (UFC). Questo sostegno è fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale, la mediazione e l’equilibrio tra le regioni nel panorama culturale nazionale. Tuttavia, sia l’opinione pubblica che gli enti patrocinatori delle istituzioni museali si chiedono se le decisioni in merito all’assegnazione dei contributi siano davvero trasparenti, in base a quali criteri vengono prese e come sarà impostato in futuro il dispositivo del sostegno federale.
Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Secondo quali basi legali, obiettivi strategici e criteri concreti la Confederazione fornisce sostegno finanziario ai musei? Quale peso viene dato ad aspetti come l’importanza nazionale delle collezioni, il fatto di essere composte principalmente da Helvetica, il numero di visitatori, la distribuzione regionale, l’incarico della collezione, l’attività di mediazione e i contributi propri degli enti patrocinatori?
Di quali strumenti di promozione dispone attualmente l’UFC (ad esempio, contributi d’esercizio, promozione di progetti, contributi per investimenti, forme di sostegno a tempo determinato)? A quanto ammontano i fondi per ciascuno strumento?
Come avvengono concretamente la selezione dei musei e le decisioni in merito all’assegnazione del sostegno? Vengono consultati comitati specialistici o esperti esterni? Se sì, in base a quali criteri vengono selezionati e per quanto tempo gli esperti rimangono in carica? Come vengono garantite l’indipendenza e la comprensibilità delle decisioni?
Nei prossimi anni il Consiglio federale intende modificare la lista e/o il numero dei musei sostenuti? Se sì, quali criteri si intende applicare per includere nuovi musei e verificare l’opportunità di mantenere, ridurre o terminare il sostegno agli attuali beneficiari?
Quale andamento hanno avuto i fondi della Confederazione per i musei negli ultimi dieci anni e quali modalità di finanziamento sono previste nel quadro dell’attuale messaggio sulla cultura e nel prossimo periodo di finanziamento?
Quali musei erano già sostenuti prima del primo bando di concorso e come è evoluto, in cifre, il loro sostegno da parte della Confederazione?
Come viene coordinato il sostegno della Confederazione con quello fornito dai Cantoni e dai Comuni, in modo da evitare doppi finanziamenti e garantire una ripartizione equilibrata degli oneri?
Quali misure prevede il Consiglio federale per migliorare ulteriormente la trasparenza del sostegno ai musei, in particolare per quanto riguarda le decisioni circa l’assegnazione di contributi, il raggiungimento degli obiettivi e l’impatto delle risorse impiegate?
Ringrazio il Consiglio Federale per le risposte che potrà fornire.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sottolinea innanzitutto che la promozione dei musei e delle collezioni è compito, in primo luogo, dei Cantoni e dei Comuni, mentre la Confederazione si limita a integrare in via sussidiaria i loro finanziamenti laddove è presente un patrimonio culturale di importanza nazionale che può essere meglio preservato e divulgato con mezzi federali (cfr. art 69 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale). 1.–3. Sul piano giuridico, il sostegno della Confederazione ai musei e alle collezioni di terzi si basa sull’articolo 10 della legge sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1) e sull’ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1). Sul piano strategico, invece, persegue gli obiettivi fissati nel messaggio sulla cultura, in particolare riguardo alla salvaguardia e alla mediazione del patrimonio culturale d’importanza nazionale. In questo ambito, l’UFC dispone dei seguenti strumenti di promozione: contributi d’esercizio ai musei e alle collezioni di terzi (ca. 6,3 mio. di fr. l’anno), contributi d’esercizio alle reti di terzi (ca. 6,9 mio. di fr. l’anno), contributi a progetti (compresi quelli destinati alle ricerche sulla provenienza e ai relativi lavori di inventariazione, digitalizzazione e pubblicazione, ca. 1 mio. di fr. l’anno) e contributi a premi assicurativi per prestiti a mostre temporanee d’importanza nazionale (ca. 200 000 fr. l’anno). I contributi d’esercizio a musei e collezioni di terzi vengono assegnati tramite bando di concorso pubblico. In una prima fase, l’UFC verifica secondo un unico standard se le domande pervenute soddisfano i requisiti formali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza. Successivamente, le domande che soddisfano i requisiti formali vengono sottoposte a esperti esterni che le valutano nella sostanza in base ai tre criteri di cui all’articolo 8 dell’ordinanza, ovvero: irradiamento e qualità dell’istituzione (lett. a); importanza della collezione (lett. b); importanza del lavoro di mediazione (lett. c). Questi tre criteri, misurati sulla base di 12 indicatori, permettono di ottenere valutazioni comparabili tra loro. La disponibilità di finanziamenti da parte di enti privati non costituisce un criterio di valutazione, poiché sono determinanti i finanziamenti pubblici ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza. Lo stesso vale per la distribuzione regionale, che ai fini dell’assegnazione dei contributi d’esercizio non è considerata né un requisito di promozione né un criterio di valutazione. Ogni domanda viene esaminata separatamente da due esperti secondo una griglia di valutazione che si basa sui criteri e sugli indicatori fissati dall’ordinanza. L’interpretazione dei termini che definiscono gli indicatori è stata concordata all’interno del gruppo di esperti per garantire che le valutazioni siano coerenti e comparabili fra loro. Successivamente, ciascuna valutazione viene discussa e consolidata in sessione plenaria. L’UFC decide circa l’erogazione di contributi in base alle valutazioni consolidate degli esperti, alle disposizioni di legge e ai mezzi disponibili. Gli esperti vengono selezionati in base alla loro idoneità professionale e il loro mandato è di regola limitato a un solo bando di concorso. Prima della nomina viene verificato che non sussistano potenziali conflitti d’interesse. Se un esperto è troppo vicino all’oggetto di una domanda o a un’istituzione richiedente, si applicano le norme sulla ricusazione. Nel 2022, il Controllo federale delle finanze ha giudicato la procedura adeguata e trasparente. La stessa era inoltre stata esaminata in dettaglio dal Tribunale amministrativo federale nel 2018,nell’ambito dell’unico ricorso finora presentato contro una decisione relativa alla promozione dei musei, ricorso che è stato per altro respinto. 4. I musei vengono sostenuti per un determinato periodo sulla base del relativo bando di concorso e del quadro finanziario approvato dal Parlamento. La selezione e il numero delle istituzioni sostenute possono variare da un periodo di finanziamento all’altro. Non sussiste alcun diritto a un sussidio o a contributi di importo costante. 5. e 6. L’entità dei fondi destinati alla promozione varia con ogni nuovo messaggio sulla cultura e dipende dal preventivo, nonché dalla pianificazione finanziaria della Confederazione. Negli anni tra il 2016 e il 2025, il credito A231.0131 «Musei, collezioni, reti di terzi» ha avuto l’andamento seguente (risultati contabili): 2016: 11 020 000 franchi2017: 10 668 800 franchi2018: 12 100 760 franchi2019: 12 502 240 franchi2020: 12 878 975 franchi2021: 13 693 225 franchi2022: 13 728 600 franchi2023: 13 820 379 franchi2024: 13 541 704 franchi2025: 13 929 400 franchi Il Ballenberg – Museo svizzero all’aperto, l’HEK (Haus der Elektronischen Künste), lo Swiss Science Center Technorama e il Museo svizzero dei trasporti erano già sostenuti prima che fossero introdotti i bandi di concorso. I relativi importi sono evoluti come segue (2017: importo annuale; dal 2018: importo medio per periodo di finanziamento): Ballenberg – Museo svizzero all’aperto:2017: 500 000 franchi; dal 2018 al 2022: 470 000 franchi; dal 2023 al 2026: 610 000 franchi; dal 2027: 410 000 franchi.HEK (Haus der elektronischen Künste):2017: 420 000 franchi; dal 2018 al 2022: 250 000 franchi; dal 2023 al 2026: 150 000 franchi; dal 2027: 150 000 franchi.Swiss Science Center Technorama:2017: 700 000 franchi; dal 2018 al 2022: 600 000 franchi; dal 2023 al 2026: 490 000franchi; dal 2027: 530 000 franchi.Museo svizzero dei trasporti:2017: 1 600 000 franchi; dal 2018 al 2022: 1 560 000 franchi; dal 2023 al 2026: 1 520 000 franchi; dal 2027: 1 210 000 franchi. 7. Il sostegno federale integra in via sussidiaria i finanziamenti cantonali e comunali a istituzioni che sono di comprovata importanza nazionale. La Confederazione non assume compiti cantonali o comunali; l’erogazione di contributi d’esercizio è vincolata all’impegno del Cantone o del Comune a fornire un finanziamento pari almeno a quello della Confederazione. 8. La trasparenza è garantita dal fatto che i requisiti di promozione, i criteri e gli indicatori sono definiti nella pertinente ordinanza, i bandi di concorso sono pubblici e i nomi delle istituzioni sostenute vengono pubblicati assieme agli importi dei relativi contributi. Il raggiungimento degli obiettivi e l’impiego dei fondi sono monitorati nell’ambito di un contratto di prestazioni. L’impostazione futura della procedura sarà esaminata nel quadro della valutazione, prevista dall’attuale messaggio sulla cultura, dei contributi erogati per la salvaguardia del patrimonio culturale.