Evitare che lo status di persona politicamente esposta penalizzi i parlamentari e indebolisca il sistema di milizia
25.4604 · Mozione · 2025-12-17
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure mirate affinché lo status di persona politicamente esposta (PEP) di parlamentari e altri titolari di cariche politiche in Svizzera non comporti svantaggi ingiustificati nella vita privata, in particolare nell’accesso al credito ipotecario e ad altre forme di finanziamento, e non comprometta l’attrattività del sistema politico di milizia.
A tal fine è incaricato di:
chiarire in modo vincolante che le PEP in Svizzera non devono essere trattate, nella prassi degli intermediari finanziari e dagli istituti bancari, come PEP estere ad alto rischio;
garantire che l’applicazione della legislazione sul riciclaggio di denaro avvenga in modo coerente con il principio di proporzionalità e con un approccio realmente basato sul rischio;
adottare, se necessario, adeguamenti puntuali o indicazioni di vigilanza mirate, evitando oneri amministrativi supplementari;
assicurare che l’esercizio di una funzione politica non comporti limitazioni ingiustificate nella sfera privata e non costituisca un disincentivo all’impegno politico.
Begründung
La legislazione svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro distingue correttamente tra PEP estere, considerate ad alto rischio, e PEP in Svizzera, per le quali è richiesto almeno un ulteriore criterio di rischio.
Nella prassi bancaria, tuttavia, lo status di PEP svizzera può avere effetti penalizzanti concreti, in particolare nell’accesso al credito ipotecario, attraverso procedure più restrittive o condizioni meno favorevoli. Questi effetti derivano non tanto dalla legge quanto dalla sua applicazione prudenziale. Effetti che producono limitazioni anche sui parenti più prossimi (fratelli, sorelle, figli, ecc.)
Nella risposta a una recente interpellanza (25.4182), il Consiglio federale ha indicato di non essere a conoscenza di casi concreti di svantaggi subiti da parlamentari e ha ritenuto non necessario intervenire. Tale posizione rischia di sottovalutare il problema, lasciando irrisolti effetti indesiderati che incidono sulla vita privata degli eletti.
In un sistema politico di milizia, è fondamentale che l’impegno politico non comporti penalizzazioni indirette o restrizioni nella vita privata. La presente mozione mira pertanto a correggere la prassi, senza creare nuova burocrazia, garantendo condizioni eque a chi sceglie di mettersi al servizio del Paese.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto vigente opera una chiara distinzione tra le PEP in Svizzera e quelle all’estero. Secondo l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), le relazioni d’affari con PEP estere nonché con persone a esse legate sono considerate in ogni caso relazioni d’affari comportanti un rischio elevato. Questo principio si applica, ad esempio, anche alle relazioni d’affari con persone con sede in un Paese che il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza (art. 13 cpv. 3 lett. d dell’ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA; RS 955.033.0]). Per contro, le relazioni d’affari con PEP in Svizzera (nonché con persone a esse legate) sono considerate relazioni d’affari comportanti un rischio elevato in presenza di uno o più altri criteri di rischio (art. 6 cpv. 4 LRD). Tali criteri sono elencati in modo non esaustivo negli articoli 13 e 14 dell’ORD-FINMA (ad es. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti, l’ammontare dei valori patrimoniali depositati, l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita, la complessità delle strutture). Il regime applicabile alle PEP in Svizzera prevede dunque una distinzione esplicita e coerente. Le decisioni prese dagli intermediari finanziari in materia di gestione dei rischi esulano, nella prassi, dall’ambito di competenza del Consiglio federale. Esse possono incidere sulle relazioni contrattuali tra gli intermediari finanziari e i loro clienti e, pertanto, devono essere esaminate sotto questo punto di vista. Introdurre un’ulteriore distinzione a livello legislativo significherebbe creare un’esenzione generale a favore dei parlamentari oppure moltiplicare i regimi di controeccezione. Un simile approccio sarebbe contrario allo spirito della LRD, fondata sul principio del rischio, e aumenterebbe gli oneri amministrativi a carico degli intermediari finanziari. Inoltre, il Consiglio federale precisa di non essere a conoscenza di casi in cui i parlamentari avrebbero riscontrato delle difficoltà nell’ottenimento di un credito ipotecario o di altre forme di finanziamento solo per il loro status di PEP. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che le regole applicabili alle PEP in Svizzera sono chiare, appropriate, fondate sui rischi e adeguate alle specificità del nostro Paese. Non occorre pertanto intervenire. Il Consiglio federale ricorda che non interferisce né negli ambiti di competenza dell’autorità di vigilanza né in quelli degli intermediari finanziari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.