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25.461 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

L’articolo 31 della legge sulle armi (LArm), e/o qualsiasi altro atto legislativo pertinente, sono modificati in modo da prevedere un obbligo di confisca delle armi da fuoco in caso di separazione conflittuale o di querela/denuncia per violenza domestica.

Begründung

Lo studio dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) dal titolo «Omicidi con arma da fuoco in ambito domestico» rileva che questo tipo di omicidi sono commessi perlopiù da uomini svizzeri in età avanzata, spesso ex militari che conservano un’arma da fuoco dopo il servizio attivo. Nella stragrande maggioranza dei casi, le vittime sono le loro (ex) partner. Molte di queste tragedie sono precedute da separazioni o episodi di violenza domestica e sono spesso seguite da un suicidio.

Come indicato nel rapporto dell’UFU, la presenza immediata dell’arma nell’economia domestica consente di commettere il reato con maggiore facilità. Il potenziale autore non ha bisogno di pianificare l’atto o di procurarsi un’arma all’ultimo momento: agisce in preda a una crisi, con un’arma già accessibile. Il rischio aumenta quando l’autore del reato, che spesso non ha precedenti penali di rilievo, sta attraversando una crisi personale o sentimentale.

Gli autori dello studio raccomandano quindi di intensificare le misure di prevenzione mirate, in particolare limitando temporaneamente l’accesso alle armi da fuoco in caso di conflitto coniugale. Questo tipo di misura preventiva è applicata con successo in altri Paesi. In Norvegia, la messa in sicurezza delle armi militari nelle economie domestiche a rischio ha permesso di ridurre significativamente il numero di omicidi in ambito domestico con armi da fuoco.

In quest’ottica, si propone di modificare la legislazione per includervi un obbligo di confisca delle armi da fuoco non appena è in corso una separazione conflittuale o è stata depositata una querela/denuncia per violenza domestica. La misura sarebbe preventiva, proporzionata, temporanea e mirata. Non metterebbe in discussione il diritto di acquistare, possedere o portare armi, ma introdurrebbe una protezione concreta ed efficace in situazioni ad alto rischio. Questa disposizione rafforzerebbe la prevenzione dei femminicidi e sarebbe in linea con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con la Convenzione di Istanbul.