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25.4611 · Interpellanza · 2025-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Considerata la profonda crisi del settore vitivinicolo, il Consiglio federale è disposto ad attivare temporaneamente la clausola di salvaguardia per preservare i vini svizzeri, consentire al mercato di riprendersi e adottare misure strutturali a medio termine volte a garantire la futura esistenza dei vigneti svizzeri?2. Quali misure concrete ci si può aspettare in caso di attivazione della clausola di salvaguardia per proteggere temporaneamente la produzione svizzera e in quale arco di tempo?3. Se la clausola di salvaguardia non può essere attivata nell'attuale situazione di grave crisi, a cosa serve realmente?

Begründung

La viticoltura svizzera sta attraversando una crisi senza precedenti. Con una quota di mercato del 35,5 per cento (rispetto al 44 % al momento della definizione dei contingenti doganali nel 1994), i vini svizzeri risentono non soltanto degli effetti di un calo dei consumi, ma anche e soprattutto della crescente pressione dei vini esteri e di una concorrenza sleale. Dal 1994 il consumo di vini svizzeri è diminuito in misura maggiore rispetto a quello di vini esteri, che dispongono di notevoli aiuti per accaparrarsi quote del mercato svizzero e traggono beneficio dal franco forte. Si ricorda che la viticoltura è attualmente uno dei pochi settori agricoli non protetti dagli accordi commerciali. Il settore è quindi soggetto alla pressione diretta delle importazioni, dato che il livello dei contingenti non ha alcun effetto protettivo. Vista la situazione allarmante del settore, la clausola di salvaguardia prevista dagli accordi commerciali dovrebbe quindi essere attivata al più presto e in egual misura per tutte le importazioni di vino. Il Consiglio federale dovrà definire le modalità di applicazione.Questa misura è ancora più giustificata se si considera che la viticoltura svizzera va oltre la produzione sostenibile di vini indigeni: essa fa parte della nostra cultura e forgia i nostri paesaggi.Infine, una perizia ha stabilito che le clausole di salvaguardia sono necessarie sul piano giuridico per giustificare misure di adeguamento strutturale efficaci a lungo termine nel quadro dell'OMC.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della situazione tesa nel settore vitivinicolo. Per questo motivo è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della categoria e delle competenti autorità federali con l’obiettivo di approfondire le proposte volte a sgravare il settore.

1. e 2. Nel quadro dell’OMC esistono due tipi di misure di salvaguardia (safeguards) per i prodotti agricoli. Da un lato vi sono le misure di salvaguardia generali ai sensi dell’articolo XIX del GATT nonché dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia (RS 0.632.21), dall’altro le clausole di salvaguardia speciali specifiche per i prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura (RS 0.632.20, allegato 1A.3).

Le misure di salvaguardia generali ai sensi dell’articolo XIX del GATT e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia consentono a un Membro dell’OMC, a determinate condizioni, di proteggere una determinata industria nazionale dall’accresciuta quantità delle importazioni di un prodotto che causa un grave pregiudizio o un’effettiva minaccia di pregiudizio a tale industria. Come misura di salvaguardia è possibile applicare limitazioni temporanee alle importazioni. La legittimità dell’applicazione di tali misure di salvaguardia presuppone in particolare un considerevole aumento delle importazioni di un prodotto negli ultimi anni, sia in termini assoluti che in rapporto alla produzione nazionale. Per quanto riguarda il vino, il Consiglio federale ritiene che finora non siano sussistiti i presupposti per l’attivazione di tali misure di salvaguardia: secondo le statistiche sul vino dell’Ufficio federale dell’agricoltura, negli ultimi anni sia le importazioni di vino che il consumo di vino indigeno sono diminuiti. La quota di mercato del vino svizzero è scesa dal 2023 al 2024, ma era aumentata negli anni precedenti (2024: 35,5 %; 2023: 38,9 %; 2022: 37 %; 2021: 35,4 %). Il Consiglio federale continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione.

Ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura, è possibile applicare clausole di salvaguardia speciali ai prodotti agricoli se i prezzi all’importazione scendono di oltre il 10 per cento al di sotto del livello dei prezzi del periodo di riferimento 1986–1988 prescritto dall’OMC o se l’aumento delle importazioni in termini quantitativi ammonta a oltre il 25 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni. L’attivazione della clausola di salvaguardia speciale nel settore agricolo consente di imporre dazi d’importazione supplementari per un periodo limitato. Questo diritto sussiste solo per le importazioni di prodotti senza contingenti doganali e, per i prodotti con contingenti doganali, solo per le importazioni al di fuori dei contingenti doganali. La Svizzera non può quindi applicare queste misure alle importazioni di vino nel quadro del contingente doganale, che rappresentano oltre l’80 per cento delle importazioni di vino. Viste le importazioni molto limitate al di fuori del contingente e le possibilità di importazione non sfruttate all’interno del contingente doganale, la clausola di salvaguardia speciale non avrebbe praticamente alcun effetto protettivo sul mercato interno. Inoltre, i valori soglia previsti non vengono raggiunti.

3. Le misure di salvaguardia dell’OMC offrono ai settori interessati una certa protezione temporanea, se sono soddisfatte le condizioni per la loro attivazione. Tuttavia, non possono risolvere i problemi strutturali e le sfide che la viticoltura deve affrontare a causa del calo del consumo di vino in Svizzera. Questa evoluzione della domanda riguarda sia i vini elvetici che quelli importati.