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Migliorare la protezione delle vittime. Espulsione obbligatoria per tutti i reati in ambito domestico perseguibili d’ufficio

25.4619 · Mozione · 2025-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge affinché in futuro tutti i reati in ambito domestico perseguibili d’ufficio, in particolare i reati violenti, sessuali e quelli contro la libertà commessi nei confronti di figli, coniugi o partner comportino l’espulsione obbligatoria. A tale fine dovrà integrare il pertinente elenco di reati con le lesioni semplici, le vie di fatto ripetute, le minacce e la coazione.

Begründung

Più della metà dei reati è commessa da stranieri, nonostante costituiscano circa il 27 per cento della popolazione. Nelle condanne per violenza carnale la quota di stranieri supera del 340 per cento quella dei cittadini svizzeri, nel caso degli omicidi intenzionali del 422 per cento (Prof. Urbaniok 2025). Dall’inizio del rilevamento nel 2009 non sono mai stati registrati tanti reati violenti gravi come nel 2024. Un gruppo di ricercatori ha rilevato i casi di violenza domestica segnalati alla polizia nel Cantone di Zurigo. Le persone con un passato migratorio erano massicciamente sovrarappresentate (57,2 %). Il problema si acuisce sempre più anche perché, secondo Urbaniok (2025), la percentuale della popolazione in cui si registrano elevati tassi di criminalità continua ad aumentare. Oltre alle traumatiche conseguenze per le vittime, si palesano anche le ripercussioni collaterali di questi sviluppi. Le case protette per le donne sono al collasso, i consultori di aiuto alle vittime, i centri d’intervento eccetera chiedono regolarmente maggiori sostegni finanziari statali per la prevenzione, la consulenza, l’alloggio e la riparazione morale, solo per citare alcuni esempi. L’espulsione sistematica dei criminali è il miglior modo per garantire la sicurezza della nostra popolazione. Nel 2024 è stato eseguito il 63 per cento delle espulsioni. Tuttavia, proprio nell’ambito della violenza domestica è necessario perseguire una politica di tolleranza zero. Alcuni reati in ambito domestico comportano già l’espulsione obbligatoria. Il pertinente elenco deve essere integrato con tutti i reati in ambito domestico perseguibili d’ufficio, in particolare i reati violenti, sessuali e contro la libertà commessi nei confronti di figli, coniugi, partner registrati o conviventi. L’estensione delle espulsioni è giustificata anche dal fatto che i tassi di recidiva sono spaventosamente elevati: nel 2019 il tasso di recidiva dopo la liberazione dall’esecuzione della pena ammontava al 46,1 per cento nei primi tre anni soltanto, tenendo conto solo dei cittadini svizzeri e degli stranieri con permesso di domicilio (fonte: UST). Il tasso di recidiva includendo gli stranieri con permesso L e B sarebbe molto più elevato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La nozione di «violenza domestica» include gli atti di violenza fisica, sessuale, psichica o economica commessi all'interno della famiglia, dell’economia domestica o in una relazione di coppia attuale o passata. Si definisce in base al rapporto tra l'autore del reato e la vittima. Comprende un'ampia gamma di reati di gravità molto diversa, dalle vie di fatto agli omicidi. Le disposizioni del Codice penale (CP; RS 311.0) e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0) si applicano indipendentemente dalla relazione tra autore del reato e vittima. Secondo l’articolo 121 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale (RS 101), gli stranieri perdono il diritto di soggiorno in Svizzera se sono stati condannati, tra gli altri reati, per omicidio intenzionale, un reato sessuale grave quale una violenza carnale o un reato violento quale la rapina. Gli elenchi dei reati di cui agli articoli 66a capoverso 1 CP e 49a capoverso 1 CPM, applicabili anche in caso di violenza domestica, comprendono ad esempio gli omicidi intenzionali (art. 111 segg. CP, 115 segg. CPM), le lesioni personali gravi (art. 122 CP, 121 CPM) e diversi reati sessuali (art. 187 segg. CP, 153 segg. CPM). Non includono tuttavia le lesioni semplici (art. 123 CP, 122 CPM), le vie di fatto reiterate (art. 126 CP cpv. 2, 122 CPM), le minacce (art. 180 CP, 149 CPM) e la coercizione (art. 181 CP, 150 CPM). Se comparati agli altri reati di cui agli articoli 66a capoverso 1 CP e 49a capoverso 1 CPM, questi reati sono meno gravi e in considerazione del diritto di rango superiore sarebbe sproporzionato che comportino l’espulsione obbligatoria. In determinate circostanze il giudice può tuttavia ordinare un’espulsione non obbligatoria ai sensi degli articoli 66abis CP e 49abis CPM. Anche se i reati di violenza domestica sono in linea di principio perseguiti d’ufficio, i procedimenti penali dipendono in ampia misura dal comportamento e dalle dichiarazioni della vittima. Ciò riguarda l’intero procedimento penale, dalla denuncia penale alla domanda di abbandono o sospensione provvisoria del procedimento (art. 55a CP e 46b CPM) fino alla deposizione contro l’imputato dinanzi alle autorità penali. Di norma, senza le dichiarazioni della vittima è molto difficile provare il reato. Introdurre l’espulsione obbligatoria anche per i reati meno gravi potrebbe risultare in una diminuzione delle denunce e indurre le vittime a non cooperare nel procedimento penale oppure a chiedere, dietro pressione dell’autore, la sospensione e l’abbandono del procedimento. Ciò sarebbe controproducente sul piano della protezione delle vittime. Pur respingendo in ogni modo la violenza domestica, il Consiglio federale ritiene che le misure chieste nella mozione non sarebbero efficaci.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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