25.4632 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento degli affari esteri
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’Unione europea (UE) ha imposto sanzioni a diverse persone senza concedere loro il diritto di essere sentite. Tra queste figura anche un cittadino svizzero. Tale atto di Bruxelles è ben più di un semplice dettaglio diplomatico marginale: solleva questioni fondamentali sulla libertà d’espressione, sul condizionamento politico e sul ruolo dell’UE. A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:L’Esecutivo ritiene che il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizi, sancito dall’articolo 41 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto ad una buona amministrazione), corrisponda all’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale svizzera (garanzie procedurali generali), secondo cui le parti hanno diritto di essere sentite?La Svizzera, che normalmente recepisce le sanzioni europee, interverrà a difesa del proprio cittadino?Nell’ambito della sua nuova politica di sicurezza, la Svizzera intende stilare – analogamente all’UE – una «lista nera» di cittadine e cittadini?
Begründung
Occorre sottolineare che l’ex colonnello dell’Esercito svizzero Jacques Baud non è stato sanzionato per atti violenti o attività criminali, bensì per aver divulgato narrazioni filorusse. Non si tratta quindi di azioni, ma di opinioni e analisi che nessuno è obbligato a condividere. In una democrazia certe valutazioni scomode e controverse vanno tollerate, a maggior ragione se non corrispondono alla posizione ufficiale delle autorità.È particolarmente problematica la rapidità con cui l’UE esprime oggi valutazioni politiche. Chiunque si discosti dalla narrativa predominante viene subito accusato di disinformazione. Anziché confrontarsi con le voci critiche sul piano degli argomenti, si fa ricorso alle sanzioni. Inoltre, Jacques Baud non è un blogger anonimo. Ha lavorato per il Servizio informazioni strategico, oltre che per organizzazioni internazionali, e vanta una lunga esperienza nel campo della politica di sicurezza. Il fatto che una persona come lui venga sanzionata politicamente soltanto per le sue opinioni dovrebbe far riflettere anche in Svizzera.Ed è proprio nell’ottica svizzera che andrebbe usata una maggiore cautela. Una società aperta deve essere in grado di tollerare punti di vista diversi, anche e soprattutto in tempi geopoliticamente difficili.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal diritto UE vigente e dall’articolo 6 «Diritto ad un processo equo» della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101) non si evince un diritto delle persone sanzionate a un’audizione preliminare. A essere decisiva da un punto di vista dello Stato di diritto è una protezione giuridica efficace in seguito alla raccolta dei motivi individuali, di un esame degli atti ragionevolmente esigibile e di controlli giudiziari. Nel presente caso, la Costituzione federale non trova diretta applicazione poiché la Svizzera non attua le sanzioni in questione.L’informazione o l’audizione preliminari non sono consuete, in quanto potrebbero consentire agli interessati di eludere le sanzioni. Questo approccio è in linea con la prassi consolidata, anche nel caso delle sanzioni dell’ONU. 2. L’ambasciatrice svizzera presso l’UE a Bruxelles è intervenuta davanti all’UE il 9 gennaio 2026 chiedendo il rispetto del diritto a un processo equo e sottolineando la necessità di tutelare la libertà di espressione. L'UE ha assicurato che li rispetterà. Il 21 gennaio 2026 il capo del DFAE ha sollevato il caso del cittadino svizzero interessato anche con il commissario europeo Maroš Šefčovič, competente per la Svizzera.Inoltre, il DFAE segue da vicino gli ulteriori sviluppi del caso del cittadino svizzero in questione. Il STS DFAE mantiene contatti regolari con lui ed è a sua disposizione per qualsiasi esigenza. La Missione della Svizzera presso l’UE ha chiarito diverse questioni tecniche relative all’applicazione delle sanzioni nei confronti dell’interessato. 3. La Svizzera non ha ripreso il regime di sanzioni dell’UE riguardo alle minacce ibride provenienti dalla Russia. Non si pone quindi la questione dell’applicazione di tali sanzioni da parte della Svizzera nei confronti di detto cittadino svizzero o di altre persone.