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25.4651 · Mozione · 2025-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di adottare o concretizzare le misure legislative necessarie per garantire che in Svizzera non vigano, oltre all’ordinamento giuridico statale, sistemi normativi o giuridici paralleli con carattere giuridicamente vincolante o di fatto obbligatorio.

Il Consiglio federale deve in particolare:

  1. disciplinare il riconoscimento della validità esclusiva dell’ordinamento giuridico svizzero quale criterio d’integrazione a sé stante e obbligatorio;

  2. escludere esplicitamente l’applicazione, l’attuazione o la diffusione pubblica di sistemi giuridici paralleli o alternativi che relativizzerebbero o sostituirebbero l’ordinamento giuridico svizzero;

  3. adeguare le pertinenti ordinanze e gli aiuti federali all’esecuzione per garantire un’attuazione uniforme da parte delle autorità cantonali e comunali.

Begründung

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione definisce criteri d’integrazione. Il rapido aumento dell’immigrazione di movimenti con ideologie fondamentaliste e radicali rende tuttavia necessaria una concretizzazione in modo da impedire efficacemente che persone minino il nostro ordinamento giuridico democratico e basato sullo Stato di diritto e che una volta ottenuto il diritto di soggiorno o la naturalizzazione pretendano addirittura diritti paralleli. La legge sull’asilo deve garantire che non venga concesso l’asilo ai richiedenti che adducono come motivo di fuga un rigido ordinamento giuridico e sociale nel Paese d’origine ma nel contempo rifiutano le norme dell’ordinamento giuridico e sociale svizzero. I movimenti fondamentalisti radicali prendono sempre più piede nei nostri Stati di diritto liberali e democratici destando grande preoccupazione. Esistono forti tendenze ad accordare a questi intolleranti sistemi normativi ideologici un valore equivalente o addirittura superiore. Questi sviluppi minano principi centrali quali l’uguaglianza giuridica, la parità di trattamento, la libertà individuale e l’autorità dello Stato democratico di diritto. Questi principi garantiscono la tutela dei diritti fondamentali di tutte le persone che vivono in Svizzera e costituiscono quindi un presupposto centrale per la buona convivenza di persone con background culturali diversi in una società pluralistica. Nel contempo deve essere garantito che non sorgano sistemi giuridici alternativi con carattere vincolante o di fatto obbligatorio che sostituiscono, relativizzano o erodono il diritto statale. La libertà religiosa, ad esempio, è un diritto garantito dalla Costituzione, ma ciò non permette di interferire in suo nome in altri principi costituzionali di rango superiore. Le disposizioni attualmente pertinenti non sono sufficientemente concrete per quanto riguarda la validità esclusiva del diritto svizzero e l’esclusione di sistemi giuridici paralleli. In futuro, gli atti o le dichiarazioni che mettono fondamentalmente in discussione la validità dell’ordinamento giuridico svizzero o sostengono l’applicazione di sistemi giuridici paralleli dovranno essere considerati nella valutazione dei criteri d’integrazione. I principi della tolleranza vigenti negli Stati democratici di diritto e nelle società pluralistiche non devono portare a promuovere correnti intolleranti od ostili alla libertà che mettono in discussione valori fondamentali. Alla luce delle crescenti tendenze alla radicalizzazione e dei recenti sviluppi in Svizzera e all’estero, è necessario proteggere l’unità e quindi la stabilità dell’ordinamento giuridico svizzero.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.