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25.4652 · Mozione · 2025-12-18

Dipartimento dell'interno

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale le modifiche di legge necessarie, in particolare nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), affinché i frontalieri domiciliati in Svizzera che lavorano nel Liechtenstein possano beneficiare della deduzione fiscale dei contributi versati al pilastro 3a.

Begründung

A differenza dei frontalieri domiciliati all’estero che lavorano in Svizzera, sono solo pochi i lavoratori domiciliati in Svizzera che lavorano all’estero. In alcune regioni la situazione è tuttavia diversa, in particolare nelle regioni confinanti con il Principato del Liechtenstein. Secondo l’ufficio di statistica del Liechtenstein, nel 2024 nel Principato lavoravano 15 262 frontalieri domiciliati in Svizzera. Il numero di queste persone, gran parte delle quali vive nelle regioni di confine del Cantone di San Gallo, in particolare Rheintal, Sarganserland e Werdenberg, è fortemente aumentato negli ultimi anni. Le strette relazioni tra i due Paesi agevolano l’accesso di persone domiciliate in Svizzera a un’attività lucrativa nel Principato. In occasione del convegno dei fiduciari del 30 ottobre 2025 all’Università di San Gallo, la divisione delle contribuzioni del Cantone di San Gallo ha comunicato che a partire dal periodo fiscale 2027 verrà soppressa la possibilità di dedurre i versamenti al pilastro 3a per le persone domiciliate in Svizzera che lavorano nel Liechtenstein e sono assoggettate alle assicurazioni sociali del Principato. Questa decisione fa seguito al parere formulato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) secondo cui la costituzione di un pilastro 3a secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 82 LPP presuppone l’assoggettamento all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) svizzera. Su questa base, l’AFC ha pertanto dato istruzione scritta alla divisione cantonale delle contribuzioni, quasi 40 anni dopo l’introduzione del pilastro 3a in Svizzera, di non più autorizzare tali deduzioni nel caso dei contribuenti domiciliati nel Cantone di San Gallo che lavorano nel Principato del Liechtenstein. Dato che i loro sistemi dell’AVS e della previdenza professionale sono quasi identici, nel Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein i due Paesi hanno stabilito il versamento diretto degli averi di libero passaggio tra la Svizzera e il Liechtenstein. Ciononostante, e benché la base legale non sia stata modificata, l’AFC giunge ora alla conclusione che questa prassi quasi quarantennale non sia più ammissibile. Dato che i frontalieri in questione sono assoggettati all’AVS del Liechtenstein, secondo l’AFC andrebbero soppresse sia la possibilità di versare contributi al pilastro 3a che la relativa deduzione fiscale. La divisione delle contribuzioni del Cantone di San Gallo ha finora ammesso tali deduzioni fiscali. Una soluzione ragionevole, collaudata e poco burocratica verrà dunque improvvisamente soppressa senza apparente motivo. Il pilastro 3a è uno strumento efficace per costituire autonomamente e in modo fiscalmente agevolato una previdenza per la vecchiaia e consente così di prevenire la povertà nella vecchiaia, il ricorso alle prestazioni complementari e le conseguenti spese per gli enti pubblici. Vi è un interesse pubblico a evitare che a causa di disincentivi questo consistente gruppo di frontalieri domiciliati in Svizzera diventi un peso finanziario dopo il pensionamento. Alcuni frontalieri lavorano per diversi anni in Svizzera e in seguito nel Liechtenstein, oppure tornano in un secondo tempo a lavorare in Svizzera. Per i cittadini in questione è importante poter continuare a finanziare senza interruzioni la propria previdenza privata. Questa modifica della prassi rappresenta inoltre una discriminazione ingiustificata di una parte dei contribuenti svizzeri.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel pilastro 3a del sistema di sicurezza sociale svizzero possono assicurarsi tutte le persone assoggettate a quest’ultimo. Ai frontalieri che vivono in Svizzera e lavorano nel Liechtenstein si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).I frontalieri sono assoggettati esclusivamente alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato in cui lavorano, nel caso specifico il Liechtenstein, poiché in virtù del principio dell’unicità della legislazione applicabile sono soggetti alla legislazione di un solo Paese, che di norma è quello in cui esercitano l’attività lucrativa. Tali lavoratori sono equiparati ai lavoratori domiciliati in questo Stato (principio della parità di trattamento). Dato che i sistemi di sicurezza sociale del Liechtenstein e della Svizzera non sono configurati in modo identico, l’onere contributivo e la protezione sociale dei due sistemi sono diversi. Il Liechtenstein prevede per esempio contributi sostanziali del datore di lavoro ai premi dell’assicurazione malattie, a differenza della Svizzera, e assegni familiari molto più elevati di quelli svizzeri. Ai genitori è inoltre accordata un’indennità parentale. D’altro canto, l’assoggettamento esclusivo alle assicurazioni sociali del Liechtenstein ha quale conseguenza il venir meno di alcuni elementi vantaggiosi del sistema svizzero (ad es. il pilastro 3a fiscalmente agevolato). In virtù dell’assoggettamento esclusivo alla legislazione del Liechtenstein, questi frontalieri non possono pertanto beneficiare del pilastro 3a svizzero e possono costituire la loro previdenza soltanto nell’ambito del diritto del Liechtenstein. Ciononostante, in casi del genere alcune amministrazioni fiscali cantonali hanno accettato la deduzione fiscale dei contributi al pilastro 3a. L’Amministrazione federale delle finanze ha recentemente segnalato alle amministrazioni fiscali cantonali che tali deduzioni sono illecite e ha dato loro istruzione di non autorizzarle più a partire dal periodo fiscale 2027. Dato che la soluzione previdenziale del Liechtenstein non è comparabile a quella del sistema di sicurezza sociale svizzero, in quanto non contempla la deducibilità fiscale, la sua deduzione fiscale in Svizzera non è ammissibile. Lo scopo del pilastro 3a svizzero è di integrare su base individuale la previdenza per la vecchiaia del 1° e del 2° pilastro mediante contributi di risparmio volontari. In base al principio dei 3 pilastri vigente in Svizzera possono pertanto versare contributi al pilastro 3a svizzero soltanto le persone assicurate nell’AVS svizzera (cfr. in proposito l’art. 82 in combinato disposto con l’art. 5 della legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP; RS 831.40]). Gli istituti del pilastro 3a che offrono tale soluzione assicurativa a persone esercitanti un’attività lucrativa nel Liechtenstein lo fanno in violazione del diritto federale. Questa è la ragione per cui le autorità fiscali non autorizzano la relativa deduzione fiscale (cfr. DTF 140 II 364). L’adempimento della mozione mediante una modifica della LPP che preveda l’esenzione dall’obbligo di assoggettamento all’AVS soltanto per i frontalieri che lavorano nel Liechtenstein causerebbe una disparità di trattamento tra questi ultimi e i frontalieri che vivono in Svizzera e lavorano in altri Stati, che dovrebbe essere giustificata. Per i frontalieri che lavorano nel Liechtenstein questo equivarrebbe ad abolire il principio fondamentale secondo cui hanno il diritto di aderire alla previdenza 3a soltanto i lavoratori assicurati nell’AVS svizzera. Si dovrebbe inoltre valutare se ciò non rappresenti un allentamento del principio dei tre pilastri sancito dall’articolo 111 della Costituzione federale. Se si volesse prevedere un allentamento generale del principio dei 3 pilastri, vi sarebbero poi ulteriori conseguenze. In particolare, si dovrebbe aprire il pilastro 3a non soltanto a tutte le persone che lavorano all’estero e sono domiciliate in Svizzera, ma anche a quelle il cui reddito da lavoro è esonerato dall’obbligo contributivo nell’AVS svizzera. Il pilastro 3a andrebbe così reso accessibile a tutte le persone con il domicilio fiscale in Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano assicurate o meno nell’AVS. Anche in questo caso si dovrebbe valutare in modo approfondito la costituzionalità di un tale provvedimento, che oltretutto avrebbe ripercussioni sul sostrato fiscale. Il riferimento al Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.831.109.514.13) non è pertinente, poiché questo disciplina soltanto la questione del libero passaggio e non quella della competenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.