25.4653 · Mozione · 2025-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di non applicare il principio della parità di trattamento ai sensi del diritto di neutralità sancito nella Convenzione dell’Aia (art. 9 RS 0.515.21) nei confronti di un Paese vittima di un’aggressione contraria al diritto internazionale (art. 2 n. 4 della Carta delle Nazioni Unite) e di revocare tutte le sanzioni derivanti dal diritto di necessità imposte all’Ucraina nell’ordinanza RS 946.231.176.72 in base all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.
Begründung
La Svizzera è l’unico Paese al mondo ad aver applicato anche all’Ucraina le sanzioni imposte dall’UE alla Russia nel settore tecnologico. Non esiste tuttavia alcuna giustificazione morale, di politica estera o di politica della sicurezza per trattare la vittima di un’aggressione contraria al diritto internazionale allo stesso modo dell’aggressore. Infatti, nella risoluzione ES-11/1 del 2 marzo 2022, l’Assemblea generale dell’ONU ha stabilito che la Russia è senza ombra di dubbio l’aggressore.L’ingiustificabile parità di trattamento tra aggressore e vittima sancita dall’ordinanza sull’Ucraina (RS 946.231.176.72) è tanto più scandalosa in quanto priva di qualsiasi fondamento giuridico. Il Consiglio federale basa le sanzioni contro l’Ucraina sul diritto di necessità e, nell’ingresso dell’ordinanza, fa riferimento all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.Dal punto di vista materiale, la principale richiesta della presente mozione è quella di consentire nuovamente all’industria svizzera di esportare in Ucraina «beni militari speciali» secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego. Questi beni non sono contemplati dalla legge sul materiale bellico, bensì esclusivamente dalla legge sul controllo dei beni a duplice impiego e dalla legge sugli embarghi, che consente soltanto l’applicazione delle sanzioni internazionali.Ciò include caricatori staccabili di munizioni e attenuatori di rumore, lanciatori di contenitori fumogeni e di bombole di gas appositamente progettati per uso militare, granate fumogene, congegni di mira ottici e sistemi di acquisizione del bersaglio, dispositivi di graduazione di spolette, sistemi di protezione contro i missili, veicoli terrestri appositamente progettati per uso militare, equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, diversi esplosivi e propellenti, agenti leganti, motori e sistemi di propulsione appositamente progettati per uso militare nonché cuscinetti silenziosi, velivoli con e senza pilota e relativi componenti, compresi droni e veicoli con guida a distanza, lanciatori e altre apparecchiature di supporto a terra, motori aeronautici, paracadute, apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, tra cui apparecchiature di guida e navigazione nonché sistemi automatizzati di comando e di controllo o apparecchiature di disturbo di sistemi globali di navigazione satellitare, apparecchiature di schermatura e protezione nonché indumenti protettivi conformi alle norme militari, simulatori e altre apparecchiature specializzate per l’addestramento militare, apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura appositamente progettate come registratori, apparecchiature per il trattamento delle immagini, apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica, apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar, forgiati appositamente progettati, apparecchiature da costruzione o robot, sistemi laser, sistemi a radio frequenza ad elevata potenza, apparecchiature «a superconduttori», software sviluppati appositamente per uso militare, tecnologie necessarie, ecc.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle sanzioni imposte dall’Unione europea (UE) nei confronti della Russia a seguito dell’aggressione militare condotta da quest’ultima contro l’Ucraina, rafforzandone così l’impatto. Da allora, il Consiglio federale ha aderito anche agli ulteriori pacchetti di sanzioni dell’UE.
Analogamente all’UE, il Consiglio federale vieta, tra l’altro, la vendita, la fornitura e l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia o per un uso in Russia. Anche la fornitura di servizi e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale in relazione a questi beni sono vietati.
Dall’annessione russa della Crimea nel 2014, nelle relazioni tra Russia e Ucraina la Svizzera applica il diritto di neutralità. Dal diritto della neutralità deriva il fatto che la Svizzera è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento in caso di esportazione e transito di beni utilizzabili a fini militari da parte di privati (art. 7 in combinato disposto con l’art. 9 della Convenzione concernente i diritti e doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra [RS 0.515.21]). Secondo la prassi svizzera, questo obbligo si applica solo ai beni e ai servizi che contribuiscono direttamente e in modo rilevante alle capacità di combattimento delle parti in conflitto. Occorre valutare caso per caso se un bene soddisfa tali requisiti.
Poiché i beni citati possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari, per motivi di neutralità il Consiglio federale ha deciso di applicare le stesse misure anche all’Ucraina, nella misura in cui ciò è necessario ai sensi del diritto pertinente. Le misure relative al materiale d’armamento sono state estese all’Ucraina nella loro totalità, dal momento che questo materiale è di per sé rilevante ai fini bellici. Per quanto riguarda invece gli altri beni, il Consiglio federale ha stabilito un obbligo di autorizzazione per evitare che vengano impiegati a scopi militari. L’obbligo di autorizzazione consente di verificare in maniera differenziata se gli obblighi di neutralità della Svizzera sono applicabili nei singoli casi.
La legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231), che funge da base legale, consente al Consiglio federale soltanto di aderire alle sanzioni adottate dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera – in pratica dall’Unione europea (UE) – ma non di emanare sanzioni proprie. Poiché l’UE non prevede restrizioni contro l’Ucraina per i beni summenzionati, tali provvedimenti non potevano essere emessi in applicazione della LEmb. Pertanto, sono stati varati in conformità con l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. Al momento è in consultazione un progetto che punta a sostituire la base legale attuale, fondata sul diritto di necessità, con una base legale ordinaria (https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/106/cons_1). Secondo il Consiglio federale, è opportuno che il Parlamento esamini questo progetto legislativo a tempo debito, senza che la presente mozione pregiudichi i lavori in corso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.