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Sottoporre al Popolo l’Iniziativa Bussola prima dei nuovi accordi con l’Unione europea

25.4657 · Mozione · 2025-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al voto popolare la cosiddetta Iniziativa Bussola prima di un’eventuale votazione popolare sui nuovi accordi con l’Unione europea (UE).

Begründung

I negoziati in corso tra la Svizzera e l’UE riguardanti nuove e ampie basi convenzionali toccano aspetti centrali della sovranità svizzera, delle condizioni quadro economiche e della democrazia diretta. Sul piano della politica statale è quindi molto importante che il Popolo possa esprimersi sulle linee guida fondamentali della politica estera.L’Iniziativa Bussola mira a legittimare democraticamente il futuro orientamento della Svizzera nelle relazioni con l’UE e a coinvolgere la popolazione in decisioni di principio strategiche.Per rafforzare la partecipazione democratica degli aventi diritto di voto e creare una base chiara, fondata su una decisione popolare, per i prossimi passi nella politica europea, la votazione sull’Iniziativa Bussola dovrebbe precedere quella sui nuovi accordi bilaterali.Così facendo si garantirebbe trasparenza, si aumenterebbe la legittimazione politica e si ridurrebbe il rischio di conflitti o referendum successivi contro gli accordi negoziati, in particolare perché l’Iniziativa Bussola contiene una clausola di retroattività e un altro approccio potrebbe quindi generare ulteriori incertezze.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le votazioni popolari sottostanno a chiare prescrizioni giuridiche, che limitano il margine di manovra dell’Assemblea federale e del Consiglio federale in materia di coordinamento temporale delle votazioni. La procedura relativa alle iniziative popolari, come l’Iniziativa Bussola, è in gran parte stabilita dalla legge: entro 30 mesi dal deposito di un’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato, l’Assemblea federale decide se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l’accettazione o il rifiuto (art. 100 della legge sul Parlamento [LParl; RS 171.10]). Se è trattato un controprogetto, questo termine può essere prorogato una tantum di un anno (art. 105 cpv. 1 LParl). Il Consiglio federale è obbligato a sottoporre l’iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell’Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento (art. 75a cpv. 1 della legge federale sui diritti politici [LDP; RS 161.1]). Deve fissare la data concreta della votazione entro questo stretto lasso di tempo (art. 10 LDP). I referendum sui trattati internazionali – come il pacchetto Svizzera–UE (Bilaterali III) – sottostanno invece ad altre regole. Non appena abbiano preso decisioni concordanti su un atto legislativo, le Camere procedono alla votazione finale (art. 81 cpv. 1bis LParl). Una votazione popolare ha luogo se il Parlamento decide di sottoporre il progetto al referendum obbligatorio oppure in caso di riuscita del referendum facoltativo. Solo allora il Consiglio federale fissa la data della votazione. Contrariamente alle regole applicabili alle iniziative popolari, le disposizioni legali sui referendum non prevedono un termine fisso entro il quale deve essere indetta una votazione (cfr. art. 58 e 59c LDP). Non appena l’Assemblea federale ha votato in via definitiva su un progetto e questo è pronto per essere sottoposto a votazione, secondo la prassi consolidata del Consiglio federale tale progetto viene sottoposto a votazione in tempi brevi. All’atto di stabilire quali testi porre in votazione il Consiglio federale tiene conto in particolare, oltre ai termini legali applicabili alle iniziative popolari, del numero di progetti pronti per la votazione al momento della sua decisione, del fatto che un atto normativo deve entrare in vigore in un determinato momento come pure del fatto che i progetti di una stessa votazione non devono essere in contraddizione tra loro. L’iniziativa parlamentare 24.423 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Più chiarezza nell'attribuzione dei testi in votazione ai giorni delle votazioni» mira a restringere il margine di manovra del Consiglio federale nel determinare i progetti da porre in votazione. Sarà attuata nel quadro della revisione in corso della LDP (oggetto 25.047). Il messaggio concernente l’Iniziativa Bussola sarà disponibile entro fine agosto 2026. Non è possibile prevedere la durata delle deliberazioni parlamentari risultanti. Se l’Assemblea federale dovesse procedere alla votazione finale sull’«Iniziativa Bussola» prima di quella sul pacchetto SvizzeraUE (Bilaterali III), la votazione sull’iniziativa si terrebbe molto probabilmente – tenendo conto dei criteri summenzionati – prima di un’eventuale votazione referendaria sul pacchetto. Se invece l’ordine fosse invertito, la votazione sull’iniziativa si terrebbe verosimilmente dopo quella referendaria. Il Consiglio federale si attiene alla prassi attuale e non vede motivo di adeguarla per un caso specifico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.