25.4660 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Quanto riportato recentemente dai media sull’impiego di pesticidi tossici da parte di produttori e commercianti svizzeri di cioccolato getta una luce negativa sulle pratiche di sostenibilità del settore. Dai resoconti emerge che gruppi come Lindt & Sprüngli e l’intermediario Ecom Trading traggono vantaggi dalla coltivazione del cacao in Ghana, mentre i contadini locali devono far fronte ai rischi per la salute ed ecologici.
I principi attivi impiegati in questi pesticidi, come mancozeb, imidacloprid o thiamethoxam, sono vietati in Svizzera, ma gruppi agrochimici svizzeri come Syngenta continuano a quanto pare a esportarli in Africa, giustificando questa pratica con le leggi locali. Gli esperti e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e i diritti umani criticano questo modo di procedere, considerandolo una violazione dei diritti umani fondamentali.
Dai resoconti sui controlli in loco emerge che anche nel quadro del programma di sostenibilità di Lindt & Sprüngli sarebbero stati impiegati pesticidi altamente pericolosi, venduti attivamente ai contadini da Ecom, in un contesto in cui gli indumenti di protezione sono difficili da reperire e le possibilità di smaltimento insufficienti. Nel rapporto sulla sostenibilità del 2024 di Lindt & Sprüngli, i pesticidi non vengono però nominati.
Syngenta, Lindt & Sprüngli ed Ecom sono membri della Swiss Platform for Sustainable Cocoa SWISSCO, che intende impegnarsi per assicurare condizioni di vita migliori ai coltivatori di cacao, tutelare le risorse naturali e promuovere la biodiversità.
Come valuta il Consiglio federale il possibile danno d’immagine per la piazza economica elvetica se per le aziende che operano sotto bandiera svizzera nel settore del cacao si impiegano, all’estero, pesticidi vietati da tempo nel nostro Paese?
In che modo il Consiglio federale intende assicurare che le grandi imprese svizzere nelle loro catene di approvvigionamento non usino pesticidi altamente pericolosi o addirittura non traggano vantaggi dalla loro produzione o dalla loro vendita?
In che modo verifica l’efficacia della piattaforma SWISSCO, sostenuta anche dal Consiglio federale stesso?
Dal 2023 le grandi imprese svizzere hanno l’obbligo di pubblicare un rapporto sulla sostenibilità. A fronte delle accuse contro Lindt & Sprüngli, Ecom e Syngenta, come valuta il Consiglio federale l’efficacia di questi rapporti per quanto riguarda la prevenzione delle violazioni dei diritti umani e delle norme ambientali da parte di imprese svizzere?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla reputazione della piazza economica svizzera. I resoconti su pratiche problematiche dal punto di vista ambientale o dei diritti umani da parte di imprese con sede in Svizzera possono minare la fiducia nell’economia svizzera e l’immagine a livello internazionale del nostro Paese. L’impiego dei principi attivi menzionati nell’interpellanza è effettivamente vietato in Svizzera dalla metà del 2022. Allo stesso tempo va notato che l’impiego di prodotti fitosanitari all’estero è soggetto alle normative estere e non corrisponde automaticamente alla regolamentazione svizzera. Il Consiglio federale si aspetta tuttavia che le imprese svizzere osservino anche all’estero i loro obblighi di diligenza e gli standard riconosciuti a livello internazionale sulla sostenibilità aziendale, come le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.Il Consiglio federale parte dal principio che sono in primo luogo le imprese stesse responsabili del rispetto degli obblighi di diligenza in materia di diritti umani e ambiente nelle loro catene di approvvigionamento. L’introduzione di nuovi requisiti di trasparenza concernenti aspetti extrafinanziari (art. 964a–964c CO, RS 220) ha rafforzato il quadro giuridico in materia. Questi obblighi si basano in particolare sulle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Il Consiglio federale si aspetta che le grandi imprese svizzere individuino sistematicamente i rischi, adottino misure e riferiscano in maniera trasparente sulla gestione di questi rischi, anche in relazione all’impiego di prodotti fitosanitari. Conformemente al numero 4 dell’allegato 2.5 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), l’esportazione di determinati prodotti fitosanitari non più omologati in Svizzera è tuttavia vietata o richiede un’autorizzazione. Sono in corso accertamenti per determinare se altri principi attivi fitosanitari siano da assoggettare a questa regolamentazione in materia di esportazioni, tra cui imidacloprid, mancozeb e thiamethoxam. Alla fine del 2025 il Consiglio federale ha inoltre avviato una procedura di consultazione sull’assoggettamento di questi tre principi attivi e di altri all’obbligo di annuncio di esportazione secondo l’articolo 3 dell’ordinanza PIC (RS 814.82) (https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/123/cons_1). Il Consiglio federale verifica l’efficacia del suo impegno nell’ambito della piattaforma svizzera per il cacao sostenibile (SWISSCO) nel quadro del ciclo ordinario di gestione del programma (autorizzazione di nuovi contributi, gestione e monitoraggio del programma, incluso lo status di osservatore nello SWISSCO Board) nonché tramite valutazioni esterne. SWISSCO è una piattaforma che riunisce gli attori rilevanti del settore privato, della ricerca, della società civile e delle istituzioni pubbliche e che mira all’apprendimento collettivo, alla trasparenza, al sostegno in loco e alla cooperazione internazionale. Una valutazione esterna effettuata di recente conferma che SWISSCO contribuisce in maniera essenziale alla trasparenza, allo scambio di conoscenze e al coordinamento nel settore. L’associazione, che conta ora più di 100 membri, nel 2025 ha inoltre rielaborato la sua roadmap 2030 rafforzando gli obiettivi comuni e la rendicontazione individuale. L’obbligo di pubblicare un rapporto sulla sostenibilità è inteso in primo luogo a migliorare la trasparenza sui rischi, sulle misure e sui processi in materia ambientale, sociale e di diritti umani. Non è uno strumento di prevenzione diretta di singole violazioni. Il Consiglio federale ritiene che la trasparenza rappresenti un importante elemento per rafforzare gli obblighi di diligenza delle imprese promuovendo l’obbligo di rendicontazione pubblica e consentendo il dialogo con investitori, consumatori e società civile. Eventuali discrepanze tra il rapporto e l’effettiva prassi sono da esaminare nel quadro dei meccanismi giuridici esistenti (cfr. art. 325ter CP;RS 311.0). A questo proposito va sottolineato che le disposizioni legali rilevanti sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a–964c CO) rientrano nell’ambito del diritto privato e che la loro applicazione non è sottoposta alla vigilanza delle autorità.