Lexipedia

25.4681 · Interpellanza · 2025-12-18

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Sono stati recentemente aggiornati i dati relativi alle conseguenze finanziarie del passaggio a un finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie (2028–2031) per i Cantoni. Tali aggiornamenti evidenziano un ulteriore peggioramento delle conseguenze per diversi Cantoni già che in precedenza risultavano penalizzati.

I costi della salute continuano a crescere in modo strutturale. Dall’introduzione della LAMal nel 1996, il premio medio per assicurato è triplicato. In Ticino, in particolare, il premio medio è aumentato del 38% tra il 2022 e il 2026, a fronte di un incremento nazionale del 25%, risultando oggi circa il 27% più elevato della media svizzera. Questa dinamica esercita una pressione crescente sulle economie domestiche e sulle finanze cantonali.

In questo contesto, il Governo ticinese – che ha già adottato tutte le misure consentite dall’attuale quadro legale federale – ha più volte richiamato l’attenzione delle autorità federali sulla complessità delle sfide affrontate dal Cantone e sull’insufficienza degli strumenti a disposizioni. Il dialogo istituzionale tra Governo ticinese e Consiglio federale è regolare, costruttivo e orientato alla ricerca di soluzioni concrete. Proprio recentemente vi è stato un nuovo incontro alla presenza di una delegazione del Governo ticinese con la Consigliera federale Baume-Schneider.

Alla luce di questo quadro, fonte di forte preoccupazione sotto il profilo sociale, finanziario e istituzionale, e considerato che l’entrata in vigore di EFAS è prevista solo per il 1° gennaio 2028, in particolare per la modifica dell’articolo 55b LAMal, appare legittimo interrogarsi sull’opportunità di intervenire già ora.

In questo contesto, si chiede al Consiglio federale:

1. come valuta la situazione alla luce dei dati aggiornati e del peggioramento per diversi Cantoni con l’entrata in vigore di EFAS?

2. quali ulteriori misure intende mettere in atto per frenare la crescita della spesa sanitaria?

3. In vista dell’entrata in vigore di EFAS è disposto a introdurre delle misure transitorie, ad esempio anticipando l’entrata in vigore del “nuovo” art. 55b LAMal?

4. se può aggiornarci sulle tappe principali previste nel 2026 per l’applicazione del controprogetto indiretto all’Iniziativa popolare federale del Centro denominata “Per premi più bassi. Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)”?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il passaggio al finanziamento uniforme delle prestazioni non comporta costi aggiuntivi per l’insieme dei Cantoni e per chi paga i premi, in rapporto alla rispettiva quota di finanziamento nel periodo 2016–2019. Tuttavia, in singoli Cantoni può portare a cambiamenti tra la parte finanziata tramite le imposte e quella finanziata tramite i premi. Di conseguenza, i Cantoni in cui finora chi paga i premi si era fatto carico di una parte comparativamente maggiore dei costi dovranno pagare di più, sgravando chi paga i premi, e viceversa. A causa del trasferimento delle prestazioni dal settore stazionario a quello ambulatoriale dopo il periodo 2016–2019, la parte finanziata dai Cantoni ha subito un calo graduale, mentre è cresciuta in modo sproporzionato quella a carico di chi paga i premi. L’entrata in vigore del finanziamento uniforme nel 2028 consentirà di tornare alla ripartizione dei costi del periodo 2016–2019, con uno sgravio per chi paga i premi. I dati aggiornati citati, riguardanti le ripercussioni economiche del finanziamento uniforme sui Cantoni e su chi paga i premi, rappresentano soltanto una situazione transitoria nel 2024 e pertanto non vanno considerati come una previsione per il 2028. Si riferiscono unicamente alle prestazioni ambulatoriali e stazionarie, senza considerare le prestazioni di cura a domicilio e nelle case di cura. Fino al 2028 la situazione potrebbe mutare ancora, e con l’inclusione delle prestazioni di cura nel 2032 le ripercussioni economiche del finanziamento uniforme cambieranno ulteriormente. 2. e 4. Per contenere i costi nel settore sanitario, Consiglio federale e Parlamento hanno adottato diverse modifiche di legge nell’ambito del programma di contenimento dei costi. Dopo l’entrata in vigore delle modifiche della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) previste dai pacchetti 1a e 1b negli anni scorsi, nel marzo del 2025 il Parlamento ha adottato anche le modifiche previste dal secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi. Come indicato nei pareri in risposta alle mozioni Wasserfallen Flavia 25.4379 e Schmid Martin 25.4188, il Consiglio federale intende attuare tempestivamente le misure deliberate.Inoltre, dal novembre del 2024 gli attori del settore sanitario elaborano congiuntamente nuove misure di risparmio nell’ambito della «Tavola rotonda misure di contenimento dei costi». Le prime misure decise dovrebbero consentire un risparmio annuo di circa 303 milioni di franchi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e dovranno essere attuate il più rapidamente possibile. Sempre nell’ottica di contenere i costi dell’AOMS, nel novembre del 2025 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore con effetto dal 1° gennaio 2026 la modifica della LAMal (obiettivi di costo e di qualità) perseguita con il controprogetto indiretto all’iniziativa «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario». In futuro il Consiglio federale fisserà inoltre obiettivi riguardanti l’aumento massimo dei costi dell’AOMS. I primi obiettivi riguarderanno il periodo 2028–2031 e saranno fissati dal Consiglio federale alla fine del 2026, dopo aver consultato assicuratori, assicurati, Cantoni e fornitori di prestazioni. Con la modifica della legge il Consiglio federale ha inoltre istituito la Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità, che entra in funzione nel gennaio del 2026. Quest’ultima ha il compito di monitorare l’evoluzione dei costi nell’AOMS e di formulare raccomandazioni sulle misure per il loro contenimento. 3. Con il finanziamento uniforme, i Cantoni potranno prevedere, per tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali, che non siano più concesse nuove autorizzazioni se in una determinata categoria di prestazioni il livello dei costi o il loro aumento in un Cantone è superiore alla media nazionale. Oggi, invece, nel settore ambulatoriale i Cantoni hanno questa possibilità soltanto con i medici, il personale infermieristico e le organizzazioni che impiegano infermieri. Il legislatore ha fissato l’entrata in vigore di queste disposizioni al 1° gennaio 2028 e il Consiglio federale non può anticiparla. Tuttavia, i Cantoni dispongono già di diversi strumenti per influire sull’andamento dei costi, in particolare nel settore della pianificazione ospedaliera e delle case di cura. Non sono previste ulteriori misure transitorie prima dell’entrata in vigore del finanziamento uniforme.