25.4688 · Interpellanza · 2025-12-18
Cancelleria federale
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Dal 1° novembre 2025, per attestare il diritto di voto di chi firma iniziative e referendum viene applicata una prassi più restrittiva se i nomi e gli indirizzi sono stati inseriti «dalla stessa persona». In questi casi, i Comuni e la Cancelleria federale dichiarano nulle le firme anche se le persone interessate hanno firmato di proprio pugno.
L'inasprimento della prassi è motivato dalla lotta contro gli abusi nella raccolta commerciale di firme. Allo stesso tempo, si pone la questione su come utilizzare il margine di manovra esistente in modo tale da garantire i diritti politici e il principio di proporzionalità.
Begründung
Domande:
In che modo il Consiglio federale garantisce che le misure in materia di attestazione del diritto di voto adottate dalla Cancelleria federale per lottare contro gli abusi, non comportino una limitazione sproporzionata dei diritti politici delle persone anziane o con disabilità? Queste ultime hanno spesso bisogno di assistenza per compilare i dati personali, ma firmano le iniziative e i referendum di proprio pugno.
Il Consiglio federale è disposto a precisare le direttive o le istruzioni vigenti in materia di attestazione del diritto di voto, in modo tale che la manifestazione della volontà dell’elettore mediante firma autografa sia considerata prioritaria nella valutazione della validità delle firme?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1.: Non vi sono elementi che indicano che gli aventi diritto di voto anziani o incapaci di scrivere siano limitati nei loro diritti. Per il Consiglio federale è importante garantire i diritti politici di tutti gli aventi diritto. Per gli aventi diritto di voto «incapaci di scrivere» vigono particolari regole per le iniziative popolari federali e i referendum facoltativi. L’articolo 61 capoverso 1bis della legge federale sui diritti politici (RS 161.1) e l’articolo 18a dell’ordinanza sui diritti politici (RS 161.11) stabiliscono che un avente diritto di voto incapace di scrivere può sostenere domande di referendum e iniziative popolari federali facendo iscrivere sulla lista il proprio nome, cognome, data di nascita e indirizzo di domicilio da un avente diritto di voto di sua scelta. Quest’ultimo iscrive nella colonna «firma autografa» il proprio nome con l’indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma. Queste dichiarazioni di sostegno non sono state e non vengono dichiarate nulle dai Comuni o dalla Cancelleria federale (CaF). Questo disciplinamento speciale viene menzionato nella guida della CaF destinata a tutti i comitati referendari e d’iniziativa, nonché nelle istruzioni della CaF e dei Cantoni per i Comuni (cf. bk.admin.ch/iniziative > Ulteriori informazioni > Procedura concernente l'attestazione del diritto di voto > Opuscolo attestazione del diritto di voto 2025). Anche le associazioni per disabili conoscono questo disciplinamento e svolgono un ruolo di mediazione e di assistenza nei confronti delle persone interessate. Da quando sono entrate in vigore le istruzioni precisate, sono state depositate e conteggiate le firme per un’iniziativa popolare federale e un referendum. Nell’ambito dei controlli la CaF ha dovuto dichiarare nulle rispettivamente 745 e 263 firme perché il nome e il cognome non erano stati scritti di proprio pugno dai firmatari. Questo corrisponde a una quota rispettivamente dello 0,7 per cento e 0,5 per cento delle firme depositate. Nei due casi la CaF ha eccezionalmente contato anche le firme che i Comuni avevano dichiarato nulle sulla base del citato criterio: per l’iniziativa popolare si è trattato di 133 firme, per il referendum di 118 firme. Fatte queste premesse, il Consiglio federale è del parere che le vigenti norme legislative e il contenuto delle istruzioni precisate consentono di tutelare il diritto d’iniziativa e referendario di tutti gli aventi diritto di voto, di lottare contro gli abusi e allo stesso tempo di garantire un accesso a bassa soglia ai diritti politici. Ad 2.: Il controllo e il conteggio di tutte le firme depositate viene fatto dalla CaF, la quale controlla in particolare che le liste delle firme depositate soddisfino le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma (art. 21 ODP). Non ha tuttavia alcuna possibilità di verificare le firme effettive, dato che né i Comuni/Cantoni né la Cancelleria federale hanno accesso a un registro con le firme autografe di tutti gli aventi diritto di voto. Se per l’attestazione e l’accertamento delle dichiarazioni di sostegno si facesse riferimento esclusivamente o prevalentemente alla firma e non fosse necessario che il nome e il cognome fossero scritti di proprio pugno, sarebbe molto più facile falsificare le dichiarazioni di sostegno. Allo stesso tempo per le autorità sarebbe più difficile riconoscere firme presumibilmente false. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale respinge l’idea di considerare la firma come criterio di validità primario o addirittura unico nel controllo delle dichiarazioni di sostegno.