25.4693 · Interpellanza · 2025-12-18
Cancelleria federale
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Dal 1° novembre 2025, per attestare il diritto di voto di chi firma iniziative e referendum viene applicata una prassi più restrittiva se i nomi e gli indirizzi sono stati inseriti «dalla stessa persona». In siffatti casi, i Comuni e la Cancelleria federale, di massima, dichiarano nulle le firme, anche se le persone interessate hanno firmato di proprio pugno.
Questo aspetto riguarda in particolare anziani e persone con disabilità o con limitazioni dovute a malattie, che esprimono la propria volontà politica apponendo la propria firma e che tuttavia necessitano di un’assistenza quotidiana per svolgere talune incombenze. Queste persone non ritengono di essere «incapaci di scrivere» (né le considera tali la loro cerchia più prossima), bensì in grado di esercitare i propri diritti politici.
A tal proposito pongo le seguenti domande:
Il Consiglio federale presuppone che le persone che esprimono la propria volontà politica apponendo la propria firma siano, in linea di principio, da ritenersi in grado di esercitare i propri diritti politici, pur necessitando di assistenza per apporre singoli dati personali?
In che modo il Consiglio federale garantisce che la volontà espressa con firma autografa da anziani e persone con disabilità non venga dichiarata nulla unicamente perché ulteriori inserimenti sulla stessa lista di firme sono stati fatti «di stessa mano» da una persona che li assiste, ad esempio nel contesto familiare, domestico o abitativo?
Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui la firma apposta da persone aventi diritto di voto che ricevono sostegno nell’ambito dell’assistenza quotidiana deve essere considerata l’espressione principale della loro volontà politica?
Stellungnahme des Bundesrates
In merito a 1-3.: il Consiglio federale attribuisce grande importanza al rispetto della manifestazione della volontà politica di tutti gli aventi diritto di voto. Ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e dell’articolo 2 della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1), tutte le persone di cittadinanza svizzera di età superiore a 18 anni possono esercitare i propri diritti politici a livello federale, sempreché a causa di durevole incapacità di discernimento non siano sottoposte a curatela generale o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. Gli aventi diritto esigono a giusto titolo che il loro voto conti, anche se non sono in grado di procedere direttamente agli atti necessari alla dichiarazione di sostegno. Per queste persone vige pertanto una normativa legislativa particolare: esse firmano un’iniziativa popolare facendo inserire nella lista delle firme il proprio nome e cognome, la data di nascita e l’indirizzo da una persona avente diritto di voto di loro scelta. Questa persona che li assiste scrive poi nella colonna «firma» il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma autografa (art. 61 cpv. 1bis LDP e art. 18a dell’ordinanza suidiritti politici [ODP, RS 161.11]). Siffatte dichiarazioni di sostegno non sono state e non saranno dichiarate nulle né dai Comuni né dalla Cancelleria federale (CaF). Nelle guide della CaF, su queste norme speciali si richiama l’attenzione di tutti i comitati referendari e d’iniziativa, come pure nelle istruzioni della CaF e dei Cantoni ai Comuni (cf. bk.admin.ch/iniziative > Ulteriori informazioni > Procedura concernente l'attestazione del diritto di voto > Opuscolo attestazione del diritto di voto 2025). Anche le associazioni impegnate nella tutela dei disabili conoscono la normativa e operano nei confronti delle persone interessate al fine di mediare e assistere. Il Consiglio federale reputa questa normativa una soluzione idonea per consentire a queste persone di sostenere iniziative e referendum. Oltre alla firma di proprio pugno (art. 61 cpv. 1 LDP) e alla firma apposta da un terzo incaricato (art. 61 cpv. 1bis LDP), la LDP non prevede ulteriori possibilità di firmare in modo giuridicamente valido un’iniziativa popolare o un referendum. A parere del Consiglio federale, tuttavia, la raccolta elettronica delle firme (e-collecting) potrebbe agevolare il sostegno a iniziative popolari per aventi diritto di voto che necessitano di assistenza e per tutelare meglio il loro segreto di voto. Nel novembre 2024, sulla base di diverse mozioni approvate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha incaricato la CaF di preparare prove pratiche di e-collecting.