25.4701 · Mozione · 2025-12-18
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una base legale volta a limitare nel tempo l’obbligo di dichiarare gli antecedenti sanitari prima della conclusione di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio. Tale base legale dovrà:
limitare l’obbligo di dichiarare le malattie anteriori o i danni alla salute derivanti da un infortunio a cinque anni al massimo prima della domanda di assicurazione;
escludere dall’obbligo di dichiarazione i provvedimenti medici che, in caso di danni alla salute non sottoposti all’obbligo di dichiarazione, contribuiscono a preservare la salute o la capacità lavorativa.
Begründung
Secondo il rapporto dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del 5 aprile 2024 concernente la mozione Romano 21.4209 Obbligatorietà dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, 80 000 persone hanno stipulato un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera, ma non si conosce il numero di persone escluse per motivi d’ordine medico legati a malattia o infortunio. Secondo il postulato 24.3465 Opzioni d’intervento per quanto riguarda l’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, depositato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, le persone con malattie pregresse hanno meno opportunità sul mercato del lavoro, esitano a ricorrere a cure mediche per paura dell’obbligo di dichiarazione e rischiano di perdere i loro mezzi di sostentamento in caso di recidiva. Queste circostanze contribuiscono ad aumentare i costi sociali e il rischio di povertà.
Come richiesto anche dalla mozione 21.4209, l’obbligo di dichiarazione prima della conclusione di un’assicurazione d’indennità giornaliera deve essere limitato. In questo modo le persone interessate si assumerebbero le proprie responsabilità e si ridurrebbe la discriminazione sul mercato del lavoro.
A tal fine, la legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) potrebbe essere modificata nel modo seguente:
Nuovo articolo 4a LCA: Obbligo di dichiarazione per le assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio
Al momento della conclusione di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio per il proponente o i suoi lavoratori, lo stesso proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti, purché tali fatti non risalgano a più di cinque anni prima della data della domanda di assicurazione o non riguardino provvedimenti medici volti a preservare la salute o la capacità lavorativa.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La perdita di guadagno in caso di malattia può essere assicurata facoltativamente secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) oppure secondo la LCA (RS 221.229.1). L’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal è concepita come assicurazione sociale e può essere stipulata sia nella forma d’assicurazione individuale sia nella forma d’assicurazione collettiva. Di conseguenza, esiste un obbligo di ammissione. Eventuali riserve decadono al più tardi dopo cinque anni (art. 67 cpv. LAMal). Anche l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LCA può essere stipulata sia come assicurazione individuale sia come assicurazione collettiva. Le assicurazioni individuali sono rivolte in particolare ai lavoratori che non beneficiano di una protezione assicurativa da parte del datore di lavoro e, nella prassi, richiedono un esame dello stato di salute. Le assicurazioni collettive sono stipulate dai datori di lavoro per i propri dipendenti. Di norma, per le assicurazioni collettive secondo la LCA non è richiesto un esame dello stato di salute. Si applicano condizioni di ammissione semplificate e premi uniformi. Anche i lavoratori indipendenti possono stipulare un’assicurazione collettiva presso la maggior parte degli assicuratori; tuttavia, in tali casi è spesso richiesto un esame dello stato di salute.
La presente mozione riguarda l’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LCA. Secondo la normativa vigente, l’articolo 4 LCA obbliga il proponente a dichiarare all’assicuratore tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Questa disposizione è stata ampiamente rielaborata in occasione dell’ultima revisione parziale della LCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, al fine di rafforzare la protezione degli assicurati, ad esempio limitando nel tempo la possibilità dell’assicuratore di recedere dal contratto in caso di reticenza. La limitazione dell’obbligo di dichiarazione richiesta dall’autore della mozione, che prevede anche di limitare la durata di tale obbligo a cinque anni in caso di malattie pregresse o conseguenze di un infortunio, solleva tuttavia problemi pratici e attuariali. Le malattie differiscono notevolmente per tipo, decorso e impatto sul rischio, e taluni danni alla salute possono influire sulla situazione di rischio anche per un periodo di tempo prolungato. Una tale restrizione, se applicata in maniera uniforme, potrebbe quindi alterare la comunità di rischio e comportare premi più elevati per tutti gli assicurati. Ciò sarebbe in contraddizione con i principi dell’assicurazione privata. Le imprese di assicurazione devono poter accertare i rischi che coprono. Non sarebbe conforme al sistema se avessero soltanto possibilità limitate di conoscere il rischio che si impegnano a coprire. Inoltre, la legislazione vigente e le attuali prassi contrattuali consentono di strutturare l’obbligo di dichiarazione in modo proporzionato. Ai fini della valutazione del rischio, gli assicuratori possono limitare determinate informazioni o rinunciare ad alcuni dati relativi alla salute.
Va inoltre precisato che, in relazione alla mozione 21.4209 che prevede un’obbligatorietà dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, il Consiglio federale è stato incaricato in diversi interventi parlamentari di effettuare accertamenti e redigere rapporti in merito (24.3154, 24.3465, 24.3207). Anche per questo motivo, il Consiglio federale non ritiene attualmente opportuno anticipare questi accertamenti e creare già una nuova base legale per limitare nel tempo l’obbligo di dichiarazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.