25.4727 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel suo rapporto del 12 novembre 2025 in risposta al mio postulato 21.3898 Promuovere il riciclaggio dei veicoli fuori uso in Svizzera per rafforzare l’economia circolare, il Consiglio federale scrive: «Le imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione cantonale svuotano i veicoli fuori uso dei loro liquidi (svuotamento) e ne estraggono i componenti contenenti sostanze pericolose (decontaminazione)».
Una volta svuotato, il veicolo viene quindi consegnato a un’impresa di frantumazione per il recupero dei metalli. Rimane quindi la «frazione di frantumazione leggera», una miscela di plastica, tessuti, gomma, vetro e metalli «che non è stato possibile separare». Per uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, i metalli vengono riciclati in acciaierie, fonderie o impianti metallurgici e i materiali minerali depositati in una discarica adeguata, mentre i materiali combustibili vengono inceneriti in un impianto apposito.
Il rapporto non specifica la sorte dei liquidi né di quali liquidi si tratti.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. In quali componenti dei veicoli usati sono presenti le PFAS e in quale forma (solida, liquida, gassosa)?
2. Come vengono recuperate le PFAS durante le fasi di smaltimento menzionate, quali PFAS possono essere riutilizzate e quali devono essere smaltite conformemente alla legge?
3. Il recupero delle PFAS è completo o vi sono delle perdite? Se non vi sono perdite, quali studi sono stati condotti in materia? Se vi sono perdite, dove si verificano di preciso, di che quantità si tratta, come è possibile evitarle e quali termini occorre osservare a tal fine?
4. Gli impianti di climatizzazione dei veicoli contengono spesso precursori delle PFAS che, una volta rilasciati, si degradano in acido trifluoroacetico (TFA), il quale si accumula nell’ambiente. Come si impedisce la fuoriuscita di questi refrigeranti? Quali sono le normative vigenti in materia e chi controlla che vengano rispettate?
5. Entro quale termine il Consiglio federale prevede di vietare l’uso di questi fluidi refrigeranti nei sistemi di climatizzazione delle automobili?
6. Considerate le discussioni in corso, perché il Consiglio federale non menziona nemmeno una volta nel suo rapporto la questione delle PFAS e del TFA?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le PFAS sono state ampiamente utilizzate nei lubrificanti e nei grassi, nei liquidi di raffreddamento o in quelli dei sistemi frenanti e idraulici, in forma sia liquida sia gassosa. Nella maggior parte di questi casi le PFAS vengono molto probabilmente ancora utilizzate (cfr. lo studio di Glüge et al. 2020 «An overview of the uses of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)»). 2. L’aiuto all’esecuzione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) relativo al traffico di rifiuti in Svizzera presenta in dettaglio i componenti che devono essere rimossi dai veicoli (www.ufam.admin.ch > Temi > Rifiuti > Traffico di rifiuti (OTRif) > Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Smaltimento ecocompatibile > Veicoli fuori uso > Panoramica). In caso di riutilizzo dei componenti (come i prodotti refrigeranti degli impianti di climatizzazione), è necessario rispettare le prescrizioni dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) e dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). I componenti non riciclati per lo scopo originariamente previsto devono essere smaltiti come rifiuti in modo ecocompatibile (p. es. incenerimento ad alta temperatura). 3. Le prescrizioni generali sono formulate in modo tale che il recupero dei liquidi sia il più completo possibile. 4. L’aiuto all’esecuzione dell’UFAM di cui sopra (v. n. 2) descrive in dettaglio altresì come devono essere estratti i prodotti refrigeranti dai veicoli, precisando tra l’altro che almeno un addetto per azienda deve disporre dell’autorizzazione per l’utilizzo di prodotti refrigeranti secondo l’articolo 7 ORRPChim. La verifica del rispetto delle prescrizioni è di competenza delle autorità cantonali. 5. Nel caso degli impianti di climatizzazione dei veicoli, alcuni prodotti refrigeranti precursori del TFA (prodotti refrigeranti stabili nell’aria) sono già vietati all’interno dei nuovi veicoli in Svizzera. Altri prodotti refrigeranti che contribuiscono alla formazione del TFA (prodotti refrigeranti HFO) non sono attualmente soggetti ad alcuna limitazione. Nel quadro della proposta attualmente in discussione nell’UE per una limitazione generalizzata delle PFAS, si sta valutando di introdurre un divieto relativo all’utilizzo delle PFAS negli impianti di climatizzazione dei veicoli. Tale divieto riguarda, tra l’altro, i suddetti prodotti refrigeranti HFO. A causa della mancanza di alternative valide al momento, la proposta di limitazione delle PFAS prevede una deroga di 12 anni per i prodotti refrigeranti all’interno degli impianti di climatizzazione di tutti i tipi di veicoli, eccezion fatta per i veicoli elettrici leggeri. Resta da vedere che forma assumerà tale limitazione. Il Consiglio federale monitora le discussioni relative alla limitazione su larga scala delle PFAS, che potrebbe essere attuata nell’UE a partire dalla metà del 2027, ed esaminerà a tempo debito se riprendere la relativa regolamentazione. 6. La rimozione delle sostanze nocive dai veicoli fuori uso è soltanto uno degli aspetti trattati nel rapporto, il quale fa esplicita menzione dell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM (v. n. 2) e descrive in dettaglio le prescrizioni in vigore, valide per tutti i prodotti inquinanti. Tali prescrizioni garantiscono che i componenti siano rimossi dai veicoli e smaltiti in modo ecocompatibile oppure riutilizzati in conformità con la legge, anche laddove contengano PFAS.