25.474 · Iniziativa parlamentare · 2025-09-25
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Gli articoli 7 e 150 LParl vanno modificati in modo tale che il Consiglio federale e l’Amministrazione federale siano tenuti espressamente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza esistenti, a fornire informazioni complete e veritiere.
Begründung
L’articolo 180 capoverso 2 Cost. sancisce che il Consiglio federale deve informare tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività. L’obbligo da parte del Consiglio federale di informare il Parlamento è disciplinato più nel dettaglio nella LParl e nella legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA): il Consiglio federale e l’Amministrazione federale devono sia informare il Parlamento e l’opinione pubblica in modo coerente, tempestivo e continuo (art. 10 LOGA) sia informare regolarmente e in modo completo le commissioni competenti per la politica estera (CPE) (art. 152 cpv. 2 LParl). La dottrina ne deduce un obbligo implicito di fornire informazioni veritiere. Sebbene l’articolo 156 capoverso 1 LParl preveda che le persone al servizio della Confederazione siano tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, questo obbligo non è previsto espressamente nei confronti del Parlamento e delle sue commissioni (ad eccezione delle CPE per quanto riguarda la portata delle informazioni).
Nella pratica, ciò ha condotto più volte a divergenze di vedute fra il Consiglio federale e il Parlamento in merito alla portata e al contenuto degli obblighi di informazione. Il dibattito sui presunti prezzi fissi per l’acquisto degli aerei da combattimento F-35 ha evidenziato la necessità di una base legale chiara, al fine di garantire che in futuro il Parlamento venga informato in modo completo e veridico. Una precisazione legislativa permetterebbe di appianare simili divergenze e di migliorare la trasparenza dell’azione delle autorità, rafforzando così la fiducia nelle autorità amministrative della Confederazione.