25.4740 · Postulato · 2025-12-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un breve rapporto sui mandati che l’Amministrazione federale ha commissionato per consulenze e prestazioni di servizi esterne negli ultimi dieci anni, suddivisi per dipartimento. Il formato più appropriato sarebbe una tabella con i singoli mandati, committenti e costi in ordine cronologico.
Begründung
L’Amministrazione continua a crescere incessantemente. Ciononostante, si spendono sempre più soldi per consulenze e prestazioni di servizi esterni; lo scorso sono stati sborsati addirittura 673 milioni di franchi. Perché si preferiscono consulenti esterni ai collaboratori altamente qualificati dell’Amministrazione federale?
Fra i maggiori committenti di mandati esterni vi è la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), che assegna regolarmente mandati a ONG e società di consulenza di suo gradimento per una serie di questioni in parte marginali.
Sono necessarie trasparenza e veridicità dei costi, anche in questo settore.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
I mandati di consulenza esterni sono conferiti solo in modo puntuale, al fine di adempiere a mandati prestabiliti delle unità amministrative. L’acquisizione di conoscenze esterne può essere ragionevole ed economicamente vantaggioso quando le competenze specialistiche non sono disponibili internamente, sono necessarie solo a breve termine o per casi specifici, oppure per far fronte a picchi di lavoro. La ricerca su mandato consente di ampliare le conoscenze su questioni specifiche (cfr. anche rapporto del Consiglio federale del 23.10.2019 in adempimento del Po. 17.3850). L’Amministrazione federale garantisce la trasparenza sui singoli mandati di consulenza esterni come segue: le aggiudicazioni di mandati di consulenza esterni che superano il valore soglia OMC sono pubblicate sulla piattaforma degli appalti pubblici simap.ch; quelle risalenti agli anni 2015–2024 sono disponibili nell’archivio online del portale (https://archiv.simap.ch/search). Se il valore della commessa è inferiore al valore soglia OMC, il mandato non viene pubblicato su simap.ch. Inoltre, secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11), almeno una volta all’anno i committenti pubblicano, in forma elettronica, le commesse pubbliche d’importo uguale o superiore a 50 000 franchi. Questa disposizione attua la mozione 14.3045. La pubblicazione delle commesse d’importo uguale o superiore a 50 000 franchi garantisce una maggiore trasparenza degli appalti pubblici della Confederazione. L’elenco, disponibile in forma leggibile elettronicamente, accessibile al pubblico e facilmente analizzabile, è pubblicato sul sito web della Conferenza degli acquisti della Confederazione, nella sezione «Rapporti» (https://www.bkb.admin.ch/it/rapporti). Contiene le seguenti indicazioni: committente, nome e sede del mandatario, oggetto dell’appalto, volume della commessa, procedura di aggiudicazione, data di inizio e di scadenza del contratto. L’elenco viene pubblicato dal 2021 e si basa sui dati provenienti dalla gestione informatizzata dei contratti dell’Amministrazione federale. A causa dell’assenza di basi legali, organizzative e tecniche, elaborare i dati relativi al periodo 2015–2020 sarebbe molto dispendioso e sarebbe possibile solo con un grado di dettaglio inferiore a quello richiesto. Nell’elenco delle commesse d’importo uguale o superiore a 50 000 franchi, i servizi di consulenza sono classificati nelle seguenti categorie:prestazioni di servizi di consulenza e assistenza in ambito specialistico, escluse le TIC;consulenza in materia di gestione e di organizzazione, inclusi supporto e coaching;consulenza in ambito politico;pareri tecnici, perizie giuridiche. Inoltre, l’elenco riporta le prestazioni di servizi informatici e le seguenti altre prestazioni di servizi:prestazioni di trasporto di beni e merci;prestazioni di servizi correlate al trasporto di persone, pernottamenti in albergo ecc.;servizi postali;servizi di corriere;prestazione di servizi per l’esercizio e la manutenzione di beni, ambito civile;prestazione di servizi per l’esercizio e la manutenzione di beni, ambito militare;attività di informazione;prestazioni di servizi linguistici e di traduzione;personale a prestito e personale temporaneo, escluso il settore delle TIC;ricerca e ricerca su mandato;Formazione e formazione continuadiverse prestazioni di servizi per l’amministrazione pubblica;attuazione e assistenza in progetti nell’ambito della cooperazione internazionale. In considerazione delle pubblicazioni già disponibili, l’Esecutivo ritiene adempiuto il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.