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25.4741 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento delle Finanze

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di inserire una nuova disposizione nell’articolo 63 capoverso 1 lettera d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14) come pure nell’articolo 63 capoverso 1 lettera d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) che consenta accantonamenti esenti da imposta per i costi di integrazione dopo un’acquisizione societaria limitati a 2,5 milioni di franchi e al massimo al 25 per cento dell’utile imponibile.

Begründung

L’acquisizione di una società comporta oneri finanziari considerevoli di gran lunga superiori ai veri e propri costi della transazione stessa. Attualmente i costi legati alla riorganizzazione, al nuovo orientamento strategico o all’integrazione dei collaboratori non beneficiano di agevolazioni fiscali, sebbene questi siano determinanti per il successo dell’acquisizione e la sostenibilità futura. In assenza di sgravi fiscali, gli investimenti necessari all’ulteriore sviluppo della società acquisita vengono spesso rimandati o limitati, il che compromette le possibilità di successo dell’acquisizione e mette a repentaglio i posti di lavoro sul lungo periodo.

Gli elevati rischi finanziari connessi a un’acquisizione societaria rappresentano un ostacolo notevole soprattutto per le PMI. Ne consegue che molti potenziali acquirenti, in particolare i successori di nazionalità svizzera, esitano a compiere questo passo, rendendo più difficile il ricambio generazionale nelle aziende svizzere e minacciando la continuità di molte società. Nel contesto internazionale, la Svizzera accusa un ritardo su questo fronte, in quanto numerosi Paesi offrono incentivi fiscali per le acquisizioni societarie volti a promuovere il dinamismo economico. L’introduzione della possibilità di effettuare accantonamenti esenti da imposta per i costi di integrazione non solo allevierebbe l’onere finanziario per gli acquirenti, ma creerebbe anche un forte incentivo a investire nella sostenibilità futura delle società acquisite.

La soglia di 2,5 milioni di franchi e del 25 per cento dell’utile assicura che la misura rimanga mirata e a prova di abusi, rafforzando nel contempo la competitività della Svizzera come piazza per le successioni aziendali. Promuovendo investimenti nell’innovazione e nella crescita dopo un’acquisizione societaria, la modifica giuridica proposta contribuirebbe a garantire posti di lavoro a lungo termine e a sostenere la stabilità economica del Paese.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il punto di partenza per la determinazione dell’utile a fini fiscali è il bilancio e il conto economico conformi al diritto commerciale. Quest’ultimo concede alle imprese un notevole margine di apprezzamento nella costituzione di accantonamenti (art. 960e del Codice delle obbligazioni [CO]; RS 220). Oltre ad accantonamenti imperativi sono ammessi accantonamenti supplementari (art. 960e cpv. 3 CO). In base al Manuale svizzero di revisione contabile, gli accantonamenti per ristrutturazioni non sono generalmente considerati obbligatori. Inoltre, secondo il diritto commerciale, gli accantonamenti non più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti (art. 960e cpv. 4 CO). Il riconoscimento fiscale incondizionato degli accantonamenti ammessi dal diritto commerciale, anche se limitato secondo la mozione, potrebbe comportare trasferimenti degli utili ed è contrario al principio della determinazione dell’utile nel rispetto della conformità temporale. Per questo motivo, il diritto fiscale prevede proprie norme specifiche per la determinazione dell’utile. Gli accantonamenti sono fiscalmente deducibili solo se giustificati dall’uso commerciale (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 14.12.1990 sull’imposta federale diretta, RS 642.11; art. 24 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale del 14.12.1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14). Nel diritto fiscale, il concetto di «accantonamento» è più restrittivo rispetto a quello previsto dal diritto commerciale, in cui per principio gli accantonamenti non imperativi non sono riconosciuti a fini fiscali. La regolamentazione proposta creerebbe una speciale categoria di accantonamenti forfettari che il Tribunale federale ha notevolmente limitato nella sua giurisprudenza più recente (sentenza 9C_625/2023 del 19.02.2025 sulle riserve di fluttuazione e sentenza 2C_1059/2019 dell’1.12.2020 sugli accantonamenti forfettari per grosse ristrutturazioni). Il Consiglio federale riconosce l’importanza economica delle successioni di imprese e delle acquisizioni, soprattutto nel settore delle PMI. Sottolinea tuttavia che le condizioni quadro fiscali vigenti non ostacolano simili operazioni. Già oggi è possibile tenere conto a livello fiscale dei costi di integrazione effettivi e giustificati dal punto di vista aziendale. Il Consiglio federale respinge qualsiasi ulteriore trattamento fiscale speciale per le acquisizioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Agevolazione fiscale per gli accantonamenti destinati a coprire i costi di integrazione | Lexipedia | Lexipedia