25.4745 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il rafforzamento dei provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità (AI) per i giovani assicurati ha, giustamente, priorità assoluta. Il successo dell’integrazione è fondamentale per ridurre i costi a carico della collettività (aiuto sociale, AI, prestazioni complementari) e promuovere l’attività lucrativa dei giovani con disabilità. Nel diritto vigente si dimentica un gruppo target di bambini e giovani particolarmente vulnerabili che hanno bisogno di sostegno, soprattutto per quanto riguarda la prima formazione professionale: i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, provenienti da Stati terzi che non hanno concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, i quali arrivano nel nostro Paese senza i loro genitori e a cui non è riconosciuta la qualità di rifugiati.
I bambini e i giovani con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) di età inferiore ai 20 anni non possono soddisfare essi stessi il requisito previsto dalla LAI relativo all’anno intero di contribuzione per avere diritto ai provvedimenti d’integrazione. Vi hanno diritto se «il padre o la madre» adempie tale requisito per loro e se, all’insorgenza dell’invalidità, essi stessi risiedevano in Svizzera da almeno un anno (art. 9 cpv. 3 LAI in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 LAI).
Poiché i bambini e i giovani non accompagnati non possono per definizione mai adempiere il requisito dell’anno di contribuzione tramite uno dei genitori, è impossibile per loro accedere a una formazione con l’aiuto dell’AI. Questo concerne anche i bambini e i giovani che sono in buona salute al momento dell’entrata in Svizzera e che soltanto in seguito subiscono un infortunio o si ammalano. Anche loro non potranno mai soddisfare il requisito dell’anno di contribuzione tramite uno dei genitori.
Rifiutare di sostenere la formazione professionale di bambini e giovani adulti con disabilità impedisce un’integrazione a lungo termine. Inoltre, in tal modo la Svizzera viola i suoi obblighi di diritto internazionale (in particolare gli art. 23 e 28 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e gli art. 7 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Come valuta l’impossibilità di accedere ai provvedimenti d’integrazione per i minorenni non accompagnati?
Condivide il parere secondo cui l’impossibilità di accedere ai provvedimenti d’integrazione (in particolare alla prima formazione professionale) per i minorenni non accompagnati sposta i costi sull’aiuto sociale?
È disposto a esaminare se sia possibile adeguare le basi giuridiche nell’ambito della prossima revisione dell’AI?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente e il suo finanziamento avvengono principalmente attraverso le cosiddette strutture ordinarie, come la scuola, la formazione professionale o il mercato del lavoro. A titolo complementare, la Confederazione e i Cantoni finanziano la promozione specifica dell’integrazione. In tal modo, colmano eventuali lacune e sostengono le strutture ordinarie nell’attuazione del loro mandato d’integrazione. Questo finanziamento separato avviene attraverso i programmi d’integrazione cantonali, nell’ambito dei quali la Confederazione versa tra l’altro somme forfettarie per l’integrazione per un importo di 18 000 franchi per ogni rifugiato o persona ammessa provvisoriamente. Il collocamento e l’integrazione nel mercato del lavoro dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (RMNA) con disabilità o di altri giovani con problemi di salute non assicurati all’AI è quindi un compito previsto dal diritto cantonale e svolto dai servizi sociali. 2. Sebbene negli ultimi anni i Cantoni abbiano ampliato costantemente le loro conoscenze in materia d’integrazione dei RMNA, in alcuni casi può ancora accadere che le competenti autorità cantonali abbiano soltanto un’esperienza limitata nell’integrazione dei giovani con problemi di salute. Per consentire a questo gruppo di accedere ai provvedimenti d’integrazione, in particolare alla prima formazione professionale, i Cantoni possono concludere accordi di cooperazione. I fornitori di prestazioni che già lavorano per l’AI sono particolarmente adatti, in quanto dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie e possono quindi anche accompagnare i RMNA. Inoltre, secondo l’articolo 54 capoverso 4 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20), è possibile delegare compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale, previa approvazione del Dipartimento federale dell’interno. L’approvazione è di regola vincolata a condizioni (p. es. indennizzo dell’ufficio AI) e oneri. Esiste dunque una base legale che consente ai Cantoni di delegare l’integrazione dei RMNA e dei giovani che non hanno diritto a prestazioni dell’AI agli uffici AI cantonali, dato che questi ultimi dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie. Le competenze e il finanziamento sono disciplinati in modo chiaro. 3. Grazie alla ripartizione federalistica delle competenze e alle opportunità di cooperazione summenzionate, i RMNA e i giovani con problemi di salute non assicurati all’AI hanno accesso a provvedimenti d’integrazione adeguati, tra cui anche una prima formazione professionale. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario esaminare un adeguamento delle basi legali nell’ambito della prossima revisione della LAI. È indicata una coordinazione rafforzata tra le autorità competenti.