25.4749 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento degli affari esteri
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con i Bilaterali III e i diritti di partecipazione previsti dagli stessi, la Svizzera ottiene canali formali di influenza sulle future normative dell’UE prima che queste vengano definite. Ciò crea opportunità per agire tempestivamente e attivamente a favore di una regolamentazione snella e propizia all’innovazione. Allo stesso tempo, le normative da recepire rimangono limitate ai settori in cui la Svizzera partecipa al mercato interno dell’UE. Nel dibattito politico interno prevalgono tuttavia i timori di un aumento della burocrazia e di oneri aggiuntivi per le PMI.
In questo contesto, si pongono le seguenti domande:
Il Consiglio federale può confermare che le seguenti normative dell’UE non devono essere recepite con i Bilaterali III:
legge sulle catene di approvvigionamento (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD),
direttiva per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD),
tappo per bottiglia in PET con coperchio fisso (Direttiva UE 2019/904 sulla plastica monouso),
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR),
Digital Services Act e Digital Markets Act (regolamentazione delle grandi piattaforme online, p. es. obblighi di trasparenza, divulgazione di algoritmi)?
In quali ambiti la Svizzera adotta attualmente su base volontaria le normative dell’UE e per quali motivi?
In quali ambiti la Svizzera va volontariamente oltre i requisiti dell’UE e per quali motivi?
In che modo il Consiglio federale intende coinvolgere l’economia per sfruttare nel modo più efficace possibile i nuovi diritti di partecipazione nell’ambito dei Bilaterali III, al fine di promuovere una regolamentazione snella e propizia all’innovazione nell’UE?
In che modo il Consiglio federale esercita un’influenza sulle normative dell’UE che non fanno parte degli accordi bilaterali ma che hanno comunque un impatto sulle imprese svizzere a causa degli stretti legami economici, affinché tali normative siano snelle e propizie all’innovazione? Il Consiglio federale vede la possibilità di rafforzare questa influenza grazie a relazioni regolamentate con l’UE insieme al mondo dell’economia, dando vita a un «Team Switzerland for Europe»?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale conferma che gli atti normativi dell’UE elencati alla domanda 1 non rientrano nel campo di applicazione del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) e pertanto non devono essere recepiti dalla Svizzera.
2.-3. Da secoli il Parlamento e il Consiglio federale armonizzano su base volontaria il diritto svizzero – in particolare negli ambiti di importanza transfrontaliera – con le normative dei principali partner commerciali del nostro Paese, solitamente l’UE (cosiddetto principio dell’«adeguamento autonomo»). Ciò vale specialmente per le prescrizioni tecniche (cfr. art. 4 cpv. 2 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio; RS 946.51). Per quanto riguarda le relazioni con l’UE, la strategia di politica economica esterna del 2021 prevede che – ove possibile e ragionevole – vengano evitate divergenze normative con l’UE. Poiché le aziende esportatrici sono tenute ad assicurarsi che i loro prodotti siano conformi alle norme del mercato di vendita, un’armonizzazione legislativa contribuisce anche a ridurre gli ostacoli al commercio e gli oneri burocratici. Nei casi in cui l’allineamento alle norme UE avviene su base volontaria, la Svizzera può continuare a discostarsi da queste ultime o ad andare oltre a esse, per esempio se lo richiedono interessi pubblici sovraordinati, come la tutela della salute, dell’ambiente o dei consumatori. La legge sullo sgravio delle imprese (RS 930.31) impone tuttavia che in caso di nuovi atti legislativi della Confederazione vengano verificate in via sistematica le possibilità di sgravio per le imprese. Nello specifico, bisogna controllare se i requisiti normativi previsti vanno oltre a regolamentazioni comparabili dei principali partner commerciali (il cosiddetto «swiss finish»). Se requisiti più restrittivi sono considerati necessari, occorre indicarlo esplicitamente fornendone la motivazione.
4. Nell’ambito degli accordi sul mercato interno (libera circolazione delle persone, trasporti aerei e terrestri, ostacoli tecnici al commercio, energia elettrica, sicurezza alimentare), la Svizzera ha ora il diritto di partecipare all’elaborazione degli atti giuridici dell’UE pertinenti (cosiddetto «decision shaping») e, anche in questo contesto, si adopererà per la definizione di norme efficienti dal punto di vista economico e poco onerose per le imprese. Il Consiglio federale prevede di rendere pubblici i documenti dell’UE pertinenti ai fini di tale partecipazione. I partecipanti permanenti alle consultazioni e le altre cerchie interessate devono essere di volta in volta informati delle pubblicazioni, in modo da permettere ai portatori di interesse svizzeri coinvolti di intervenire nel processo decisionale. Le esperienze pregresse di «decision shaping» nel quadro dell’associazione a Schengen/Dublino mostrano che in questo modo la Svizzera può far valere fin dall’inizio le proprie esigenze e influenzare il diritto UE pertinente a proprio favore.
Il recepimento dinamico del diritto implica inoltre che le norme non vengano riprese in assenza di approvazione esplicita da parte degli organi competenti in Svizzera. Come in precedenza, le cerchie interessante possono continuare a esprimersi in conformità con le tradizionali procedure interne di approvazione dei trattati internazionali.
5. L’obiettivo del pacchetto Svizzera-UE è stabilizzare e sviluppare le relazioni esistenti tra la Svizzera e l’UE. Relazioni forti e affidabili consentono infatti anche di avere uno scambio aperto su questioni che esulano dai vincoli contrattuali. Già oggi la Svizzera ha stretti rapporti con l’UE in molti ambiti, per esempio nel quadro dei comitati misti degli attuali accordi con l’Unione, e sfrutta questi contatti per far valere le preoccupazioni delle aziende svizzere. Inoltre, i portatori di interesse svizzeri hanno già la possibilità di partecipare di propria iniziativa alle consultazioni pubbliche relative a progetti legislativi nell’UE.