25.4759 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
1. Su quale base giuridicamente vincolante il Consiglio federale presume che, in caso di controversia, il tribunale arbitrale riconoscerebbe un forte aumento della disoccupazione come valore soglia determinante? 2. In quale forma concreta questi valori soglia sono parte integrante dei documenti negoziali dell'UE e quale rilevanza giuridica hanno effettivamente questi documenti nell'ambito di una procedura arbitrale? 3. In che modo il Consiglio federale spiega la contraddizione tra la sua valutazione secondo cui la clausola di salvaguardia è realisticamente applicabile e le dichiarazioni pubbliche dei principali rappresentanti dell'Unione europea (UE) secondo cui l'attivazione di questo strumento è di fatto esclusa? 4. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui una clausola di salvaguardia che può essere attivata solo dopo che una crisi economica o sociale è oramai già diventata grave non esplica alcun effetto preventivo e risulta quindi poco credibile nei confronti sia della politica che della popolazione? 5. Di quali concrete misure di gestione in materia di politica migratoria dispone effettivamente il Consiglio federale dopo aver fatto valere con successo la clausola di salvaguardia e come garantisce che questo strumento non venga ridotto a una mera procedura formale senza effetti tangibili? 6. È vero che l’UE può adottare misure di compensazione nei confronti della Svizzera anche se il tribunale arbitrale dà ragione al nostro Paese in materia di misure d’immigrazione (rappresentazione grafica DFGP: attivazione della clausola di salvaguardia)?
Begründung
Nell’ora delle domande del 15 dicembre 2025, il consigliere federale Jans ha spiegato, in Consiglio nazionale, che la Svizzera definisce autonomamente nel proprio diritto interno le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia e che in caso di controversia non è l’UE, bensì un tribunale arbitrale a decidere in merito all’adempimento delle condizioni. L’esame dell’attivazione della clausola di salvaguardia è collegato in particolare a valori soglia misurabili come ad esempio un forte aumento della disoccupazione. Sussistono forti dubbi sull’efficacia pratica di questo strumento, non da ultimo poiché dichiarazioni pubbliche di rappresentanti dell’UE portano a pensare che un’effettiva attivazione della clausola di salvaguardia in un prossimo futuro sia di fatto considerata esclusa. Ciò aumenta ancor più lo scetticismo circa la reale efficacia della clausola di salvaguardia quale strumento di gestione.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno concordato che la clausola di salvaguardia di cui al nuovo articolo 14a dell’Accordo aggiornato tra la Svizzera e l’UE sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) può essere invocata in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Se considera adempiuta questa condizione, in caso di controversia la Svizzera può avviare autonomamente la procedura arbitrale di cui all’articolo 14a dell’ALC aggiornato. L’attuazione della clausola di salvaguardia a livello nazionale, nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e a livello di ordinanza, compete alla Svizzera e non deve essere convenuta con l’UE. Il Consiglio federale considera la disoccupazione, o un suo forte aumento, come un attendibile indicatore di crisi e di gravi difficoltà. 3. La Svizzera decide autonomamente se attivare la clausola di salvaguardia. In caso di disaccordo in seno al Comitato misto, il tribunale arbitrale decide se le condizioni per l’adozione di misure protettive sono adempiute. Ciò significa che per attivare la clausola di salvaguardia e adottare misure protettive non è necessario il consenso dell’UE. 4. Il Consiglio federale considera la clausola di salvaguardia uno strumento credibile ed efficace. Inoltre, la clausola di salvaguardia concretizzata dell’ALC aggiornato è molto più efficace di quella dell’ALC vigente. Consente di reagire a eventuali gravi difficoltà di ordine economico o sociale risultanti dall’applicazione dell’ALC. Il suo obiettivo è far fronte a situazioni straordinarie. 5. L’articolo 21b del disegno di modifica della LStrI stabilisce le misure protettive che il Consiglio federale può adottare. Sarà ad esempio possibile frenare l’immigrazione fissando tetti massimi e stabilendo la priorità per i lavoratori indigeni. Il controllo delle condizioni salariali e lavorative e l’estinzione del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria consentiranno di contrastare soprattutto le difficoltà economiche, come la forte sollecitazione dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali. In questo modo la clausola di salvaguardia concretizzata potrà esplicare i suoi effetti rapidamente senza dover seguire un processo legislativo. Se queste misure protettive non fossero sufficienti, il Consiglio federale sottoporrà eventuali ulteriori misure all’Assemblea federale sotto forma di disegno di legge. Se necessario, il Parlamento potrà dichiarare urgente la legge conformemente all’articolo 165 della Costituzione federale (Cost.). 6. Se le misure protettive adottate dalla Svizzera dovessero compromettere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi concordati dalla Svizzera e l’UE nell’ALC, l’UE potrebbe adottare misure di compensazione. Tali misure, volte a rimediare a tale squilibrio, sarebbero limitate al campo di applicazione dell’ALC e dovrebbero essere proporzionate.