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Dissimulazione dell’origine degli autori di "femminicidi" e mancanza di trasparenza nelle campagne della Confederazione

25.4760 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Perché spesso nelle comunicazioni su reati di violenza gravi, tra cui in particolare i «femminicidi», l’origine e lo statuto di soggiorno dell’autore vengono menzionati soltanto in maniera incompleta o tardiva? 2. Perché nella campagna contro la «violenza domestica» condotta dalla Confederazione si è volontariamente deciso di non riportare dati statistici rilevanti sull’origine degli autori dei reati o sui gruppi a rischio e quali prescrizioni sono state impartite per la comunicazione? 3. Come spiega il Consiglio federale la sovrarappresentazione di cittadini stranieri o di svizzeri con retroterra migratorio tra gli autori di omicidi? 4. ⁠Quali misure prevede per garantire che in futuro le campagne statali informino in maniera completa e basata sui fatti, anche quando i dati riguardano temi politici delicati? 5. Quali direttive vigono per organi di polizia, uffici federali e servizi di comunicazione delle autorità in merito alla trasparenza sull’origine degli autori di reati? Queste direttive vengono regolarmente verificate e aggiornate?

Begründung

Nel dibattito pubblico sui cosiddetti «femminicidi» si osserva spesso che nei comunicati delle autorità e nelle cronache dei media l’origine degli autori dei reati viene menzionata soltanto in maniera incompleta o tardiva. Tuttavia, dalle statistiche emerge chiaramente che tra gli autori di reati di violenza gravi, compresi gli omicidi di donne, le persone di nazionalità straniera o di nazionalità svizzera con retroterra migratorio sono sovrarappresentate. È particolarmente deplorevole che anche nelle campagne informative statali vengano omessi fatti essenziali sui profili degli autori dei reati. Nell’attuale campagna contro la violenza domestica, la Confederazione evita di menzionare le statistiche sulla criminalità, nonostante queste forniscano indicazioni chiare sull’origine e sullo statuto di soggiorno di numerosi autori dei reati. Si ha così l’impressione che, per motivi politici, aspetti importanti sul piano della sicurezza vengano occultati o minimizzati. Una politica d’informazione così selettiva compromette la fiducia della popolazione nelle autorità e complica l’elaborazione di misure di prevenzione e integrazione efficaci. Soltanto fondandosi su informazioni complete, imparziali e trasparenti è possibile condurre un dibattito politico onesto.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella statistica criminale di polizia (SCP) le nazionalità sono pubblicate in forma aggregata per il totale dei reati contro il Codice penale (CP; RS 311.0), nonché per i singoli titoli del CP. Inoltre, per i singoli reati del CP viene pubblicato lo statuto di soggiorno delle persone imputate. Questi dati vengono aggiornati annualmente dal 2009. I dati della SCP riguardano persone imputate nei cui confronti è stato avviato un procedimento di polizia e per le quali, al momento della rilevazione dei dati, vige la presunzione d’innocenza. Queste persone non sono ancora state condannate con decisione passata in giudicato. Al momento della rilevazione dei dati, la qualificazione giuridica del reato non è ancora stata verificata dalle autorità giudiziarie competenti. Più i dati pubblicati sono dettagliati (in base a età, sesso, nazionalità, statuto di soggiorno, fattispecie penale), maggiore è la probabilità che una persona possa essere identificata; di conseguenza, la protezione dei dati non è più garantita.

La statistica delle condanne penali, invece, riporta la nazionalità delle persone condannate in base agli articoli del Codice penale, ma non fornisce dati sulle vittime, poiché non dispone di queste informazioni.

2. e 4. La campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica, sessuale e di genere, avviata l’11 novembre 2025, ha come obiettivo, nella sua prima fase, di sensibilizzare sui primi segnali di comportamenti violenti e di interpellare le vittime di violenza. A tal fine vengono comunicati anche dati statistici. In una fase successiva, la campagna prevede di sensibilizzare le persone che esercitano violenza e di far conoscere meglio le offerte di aiuto. Queste ultime sono reperibili sul sito web www.senza-violenza.ch, che riporta inoltre i dati scientifici e statistici alla base della campagna. Per quanto concerne la provenienza delle persone autrici di reato e dei gruppi a rischio, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) pubblica regolarmente informazioni dettagliate, ad esempio nelle «Schede informative sulla violenza domestica» (https://www.ebg.admin.ch/it/violenza-domestica).

3. Come rilevato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza Quadri 25.4174 «Il Consiglio federale, succube della propaganda di sinistra, indebolisce l’esercito di milizia e tace sulla criminalità straniera», la sovrarappresentazione della popolazione straniera in caso di reati di violenza domestica può essere riconducibile al fatto che questo gruppo della popolazione è esposto in misura ampiamente superiore alla media ai fattori di rischio per la violenza domestica, quali esperienze di guerra o di violenza durante l’infanzia, dinamiche di potere e di controllo all’interno della relazione di coppia, concezioni religiose o tradizionali dei ruoli di genere, situazioni finanziarie difficili dovute all’impiego in settori a basso salario, condizioni abitative disagiate oppure l’assenza di una rete sociale in grado di fornire sostegno. La scheda informativa B5 dell’UFU «Violenza domestica nel contesto migratorio» analizza la questione della maggiore incidenza della violenza nelle persone di cittadinanza straniera, presenta cifre e fatti e illustra i fattori di rischio in modo dettagliato.

5. Non vi sono direttive uniformi che obblighino i servizi di polizia, le autorità giudiziarie o altri uffici competenti a indicare l’origine delle persone imputate nelle loro comunicazioni; tale responsabilità spetta alla rispettiva autorità. Inoltre, anche in questo ambito vale la presunzione d’innocenza fino all’eventuale pronuncia di una sentenza passata in giudicato. Si rinvia inoltre agli standard minimi per la formazione e il perfezionamento in materia di violenza di genere, violenza sessuale e domestica per i gruppi professionali «Giornalismo e media» e «Polizia», nei quali sono formulate raccomandazioni relative alla stesura di rapporti o articoli su casi di violenza (www.ebg.admin.ch/it/standard-minimi-formazione).