Lexipedia

25.4768 · Interpellanza · 2025-12-19

Cancelleria federale

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

  1. Come valuta il Consiglio federale la valutazione dei comitati d’iniziativa e referendari secondo cui il codice di controllo per indicare i motivi di nullità d («di stessa mano») comporta di fatto una sua applicazione molto più rigorosa e aumenta notevolmente la difficoltà nel raccogliere le firme? Su quali dati, osservazioni o riscontri dei Comuni o della Cancelleria federale si basa il Consiglio federale per questa valutazione?

  2. Secondo quali criteri il Consiglio federale distingue tra una precisazione delle direttive esistenti, anche se ciò avviene nel quadro di una legge o di un’ordinanza, e una modifica materiale della prassi che ha importanti ripercussioni concernenti l’esercizio dei diritti politici secondo l’articolo 34 Cost.?

  3. Il Consiglio federale considera necessario analizzare sistematicamente le ripercussioni di questa precisazione ed eventualmente valutare la prassi di attestazione in vigore nell’ottica del rispetto dei diritti politici secondo l’articolo 34 Cost.?

Begründung

Nella sua risposta alla domanda 25.8101, il Consiglio federale ha affermato che la regolamentazione legale del criterio «di stessa mano» è in vigore dal 2015 e le direttive contenute nell’opuscolo del 7 ottobre 2025 costituiscono soltanto una precisazione e stabiliscono in modo esplicito una fattispecie.

Sebbene la base legale non sia cambiata a livello formale, la direttiva della Cancelleria federale indirizzata ai Comuni ha già comportato un netto aumento delle attestazioni di firme nulle nel caso di economie domestiche e contesti familiari, come documentato da progetti in corso. Se una «precisazione» crea di fatto nuovi ostacoli per gli aventi diritto di voto, aumenta la difficoltà dei comitati nella raccolta di firme o potrebbe addirittura compromettere la riuscita di referendum e iniziative popolari, allora si pone la questione della responsabilità politica e della necessità di monitorare l’efficacia.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1: il Consiglio federale non condivide la valutazione secondo cui la precisazione delle direttive in materia di attestazione del diritto di voto, elaborate dalla Cancelleria federale (CaF) e dai Cantoni e indirizzate ai Comuni, abbia portato a una «applicazione molto più rigorosa» del codice di controllo per indicare i motivi di nullità d «di stessa mano». La CaF non ha ricevuto dati comprovati in merito da parte dei comitati o di altri tipi di attori. Nemmeno i valori empirici e i dati attuali della CaF permettono di trarre conclusioni di questo genere. Le direttive precisate sono in vigore dal 7 ottobre 2025 (cf. bk.admin.ch/iniziative > Ulteriori informazioni > Procedura concernente l'attestazione del diritto di voto > Opuscolo attestazione del diritto di voto 2025) e da allora sono state depositate e conteggiate un’iniziativa popolare federale e una domanda di referendum. Nell’ambito dei controlli eseguiti dalla CaF, 745 rispettivamente 263 firme sono state dichiarate nulle sulla base del codice di controllo d, valori che corrispondono allo 0,7 e allo 0,5 per cento delle firme presentate. Nei cinque anni precedenti, la CaF in media ha dichiarato nulle circa 90 firme per ogni domanda di referendum o iniziativa popolare a causa di nomi e cognomi non autografi, ovvero circa lo 0,1 per cento del totale delle firme depositate per referendum o iniziativa popolare. Per l’iniziativa e il referendum presentati dopo il 7 ottobre 2025, la CaF ha eccezionalmente conteggiato anche le firme che erano già state dichiarate nulle dai Comuni sulla base della motivazione citata precedentemente; si è trattato rispettivamente di 133 e di 118 firme. Ad 2: il diritto di voto è un diritto strettamente personale. Per questo motivo, le iniziative popolari e le domande di referendum vanno da sempre firmate di proprio pugno, seppure solo dal 1997 sia necessario apporre anche la firma vera e propria in aggiunta al nome. Dal 2015, l’articolo 61 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1) stabilisce invece in modo esplicito che nelle liste delle firme vanno compilati di proprio pugno il cognome e i nomi. Questi requisiti sono indicati anche nelle direttive che la CaF mette a disposizione di tutti i comitati d’iniziativa e referendari dal 2015. Sono inoltre riportati su ogni lista delle firme e descritti nelle direttive in materia di attestazione del diritto di voto elaborate dalla Cancelleria federale (CaF) e dai Cantoni e indirizzate ai Comuni. Molti Comuni hanno pertanto già dichiarato nulle le iscrizioni chiaramente compilate da una stessa persona. Al fine di garantire un’applicazione unitaria e conforme alla legge, le direttive sono state formulate in modo più chiaro, in linea con i requisiti legali vigenti. Non si tratta dunque di una modifica della prassi, bensì di una precisazione volta a uniformarla. Ad 3: nell’ambito dei propri controlli, la CaF analizza e valuta costantemente la prassi di attestazione dei Comuni. Inoltre, in caso di irregolarità contatta i Cantoni e/o i Comuni responsabili, in modo da garantire la correttezza e l’uniformità di tale prassi.Le direttive in materia di attestazione del diritto di voto nonché la prassi di attestazione fondata su di esse sono conformi ai requisiti secondo l’articolo 61 capoverso 1 LDP. Sulla base di queste informazioni e dei dati esposti nella risposta al punto 1, non risulta necessario condurre un’ulteriore analisi sistematica sulle ripercussioni della precisazione delle direttive.