25.477 · Iniziativa parlamentare · 2025-09-26
Dipartimento delle Finanze
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Le pertinenti disposizioni della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA; LIVA) devono essere modificate con l’obiettivo seguente:
L’impiego delle risorse del Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (FIF) - indennità di esercizio e contributi agli investimenti - è esonerato da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale e dalla riduzione della deduzione dell'imposta precedente che concerne i destinatari delle prestazioni.
Begründung
Passa praticamente inosservata la significativa quota di mezzi provenienti dal FIF che riaffluisce nuovamente nella cassa della Confederazione. La presentazione dei conti delle FFS ne fornisce prova in modo trasparente. Il conto annuale 2024 delle FFS registra 99,5 milioni di franchi di riduzioni della deduzione dell'imposta precedente in relazione a prestazioni di un ente pubblico. Questo importo si ripartisce in 19,5 milioni concernenti il traffico regionale viaggiatori (TRV) e 80 milioni concernenti l’infrastruttura che, come è noto, è finanziata integralmente per mezzo del FIF della Confederazione.
Le conclusioni relative ai conti delle FFS possono essere estese direttamente a tutte le infrastrutture ferroviarie o al FIF, che viene utilizzato anche per finanziare tutte le altre infrastrutture delle imprese di trasporto cantonali (ITC). Ciò significa che circa il 3 per cento delle risorse del FIF riaffluisce nel bilancio generale della Confederazione. L’attuale limite di spesa (2025-2028) prevede che dal FIF venga prelevato un importo di 16 442 milioni di franchi per il finanziamento dell’esercizio e del rinnovamento dell’infrastruttura ferroviaria.
Al fine di eliminare le riduzioni della deduzione dell'imposta precedente in relazione ai contributi per investimenti, questi prelievi, siano essi erogati come prestiti o come contributi a fondo perso, dovrebbero essere considerati come conferimenti conformemente all'articolo 18 capoverso 2 lettera e LIVA.
L’esenzione dalle riduzioni della deduzione dell'imposta precedente per prelievi di fondi dal FIF è opportuna per tre motivi:
1. il rischio di sottofinanziamento che incombe sul FIF non consente di assottigliare il patrimonio del fondo a fini fiscali;
2. i processi che fanno confluire le risorse del fondo nel bilancio generale della Confederazione sono in contraddizione con la destinazione vincolata delle risorse del fondo prevista dalla legge. In linea di principio parrebbe innegabile che le entrate destinate a uno scopo specifico non vengano messe a disposizione (nemmeno indirettamente) del bilancio generale;
3. il FIF è in parte finanziato anche da conferimenti dei Cantoni che non possono quindi essere integralmente utilizzati per il potenziamento dei trasporti ferroviari.