25.478 · Iniziativa parlamentare · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Codice di procedura penale deve essere modificato in modo che l’indirizzo di residenza dell’accusatore privato non sia di norma riportato negli atti procedurali. La divulgazione può avvenire solo se l’imputato presenta una richiesta motivata e dimostra l’esistenza di un interesse degno di protezione. La divulgazione dell’identità (nome) rimane invariata.
Begründung
Attualmente vi è il rischio che l’indirizzo dell’accusatore privato figuri negli atti procedurali senza alcun meccanismo di protezione speciale e che l’imputato ne venga a conoscenza. Questo potrebbe essere molto pericoloso per la vittima, in particolare nei casi di violenza domestica, stalking o violenza sessualizzata.
La modifica proposta garantisce che l’indirizzo di residenza sia divulgato solo in casi eccezionali in cui vi sia un interesse legittimo. Inoltre, nel seguito del procedimento il pubblico ministero è espressamente tenuto a oscurare i dati di contatto sensibili presenti nei documenti. Ciò contribuisce a migliorare la protezione delle vittime e a garantire un approccio coerente con la protezione dei dati e la sicurezza.