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25.4786 · Postulato · 2025-12-19

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare misure concrete per garantire che l’origine effettiva dell’oro importato e trasportato in Svizzera venga dichiarata alla dogana, allo scopo di assicurare, nel quadro degli attuali processi di revisione della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) e dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311), che l’oro non finanzi conflitti armati, né in modo diretto né indiretto. L’Esecutivo è inoltre incaricato di presentare un rapporto in merito.

Begründung

La Svizzera è tra i leader nel commercio di materie prime. Secondo la Segreteria di Stato dell’economia, il 34 per cento dell’oro mondiale viene raffinato in Svizzera, rendendola il principale centro nevralgico per la raffinazione dell’oro.

L’oro finanzia le guerre in corso in Sudan e in Ucraina e contribuisce a prolungarle.

In una lettera inviata alle autorità svizzere nel marzo 2023, alcuni relatori dell’ONU hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che la Svizzera non dispone di un sistema di tracciabilità che obblighi le raffinerie a raccogliere informazioni sul luogo e sulle modalità di estrazione dell’oro. In risposta alla domanda 22.7536, il Consiglio federale ha ammesso che le autorità non hanno né il mandato né la possibilità di verificare l’origine dell’oro prima della sua trasformazione. Nel parere sulla mozione 19.4165, l’Esecutivo aveva indicato che, in collaborazione con le organizzazioni internazionali, erano in esame delle possibilità di ottenere una maggiore trasparenza sull’origine (Paese d’estrazione) dell’oro importato in Svizzera. L’unica misura adottata allo scopo di aumentare la trasparenza in relazione all’oro importato è stata la creazione di sottocodici tariffari, il che, tuttavia, non ha contribuito a migliorare la trasparenza sull’origine dell’oro importato in Svizzera.


A quasi sette anni dal rapporto del Consiglio federale che raccomandava di migliorare la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative all’origine dell’oro importato in Svizzera, e in un momento in cui le quantità di oro correlate al finanziamento di conflitti armati non sono mai state così elevate, è giunto il momento che la Svizzera si assuma le proprie responsabilità.


Nel quadro della revisione della LCMP, approvata nel 2025, è stato deciso di rendere obbligatoria la «dichiarazione dello Stato di provenienza» (art. 34a cpv. 3 LCMP). L’OCMP dovrà precisarne l’attuazione.

È necessario redigere un rapporto contenente proposte di applicazione concrete per definire in modo chiaro lo Stato di provenienza effettivo (vale a dire il luogo in cui l’oro minerario è stato estratto e quello in cui l’oro raffinato è entrato nel mercato) e le modalità delle dichiarazioni doganali degli Stati di provenienza effettivi nonché per analizzare in che modo tali misure garantiranno che l’oro proveniente da conflitti armati non venga più importato in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro della revisione totale della legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC (FF 2025 2035), il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) che prevede, tra l’altro, l’adeguamento degli obblighi di diligenza dei titolari di una patente di fonditore per siffatti metalli alle raccomandazioni della guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Tale guida è considerata lo standard di riferimento internazionale. Le modifiche previste accrescono gli obblighi dei titolari di una patente di fonditore su l’intera catena di approvvigionamento, oltre al rispetto delle sanzioni del caso. Con l’entrata in vigore della LCMP parzialmente rivista, in futuro le contravvenzioni potranno essere punite con una multa sino a 250 000 franchi. Nel quadro della revisione parziale della LCMP vengono inoltre inasprite le disposizioni riguardanti l’importazione, l’uscita dal deposito doganale e la messa in commercio di prodotti della fusione di metalli preziosi. Con l’articolo 34a LCMP pubblicato nel foglio federale è stata creata una base legale per limitare il commercio di prodotti della fusione non controllati e non muniti di indicazioni o muniti di indicazioni insufficienti (p. es. oro grezzo, lingotti di recupero). In tal modo, in futuro l’importazione di tali prodotti sarà consentita soltanto ai saggiatori del commercio che devono rispettare gli obblighi di diligenza della LCMP e della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e che soggiacciono alla vigilanza dello Stato. Da ora in poi questi prodotti dovranno essere corredati di una dichiarazione dello Stato o degli Stati di provenienza. I requisiti dettagliati saranno disciplinati in conformità con gli standard internazionali nell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311), attualmente in fase di rielaborazione. Nonostante i requisiti più rigorosi in materia di indicazione della provenienza, anche in futuro non sarà possibile determinare con certezza la provenienza effettiva dell’oro in ogni singolo caso né garantirne la completa tracciabilità. Ciò vale, ad esempio, nel caso dell’oro a scopi d’investimento proveniente da vecchie scorte, ma anche dell’oro proveniente da vari acquirenti e dalla lavorazione intermedia (in particolare l’«oro riciclato» fuso). La verifica dell’adempimento degli obblighi di diligenza al di fuori della Svizzera è possibile solo in misura limitata. La revisione dell’OCMP viene effettuata nel quadro del pacchetto di ordinanze sul diritto doganale totalmente rivisto. Essa è oggetto di una consultazione pubblica e verrà sottoposta alle Commissioni dell’economia e dei tributi del Parlamento per consultazione. Il Consiglio federale ritiene che l’elaborazione di un ulteriore rapporto non fornisca alcun valore aggiunto. Inoltre, la piattaforma di coordinamento interparlamentare sulle materie prime, osserva con attenzione l’evoluzione della situazione del mercato dell’approvvigionamento e dell’andamento dei valori dell’oro, si impegna in diverse iniziative volte a rinforzare la trasparenza e la condotta responsabile delle aziende del settore e il dialogo con gli attori coinvolti.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.