Prassi proporzionata per l’attestazione del diritto di voto in caso di iniziative popolari e referendum
25.4789 · Mozione · 2025-12-19
Cancelleria federale
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere, e se del caso modificare, le istruzioni e le direttive riguardanti l’attestazione del diritto di voto per iniziative popolari e referendum, affinché la prassi seguita sia proporzionata e tenga debitamente conto della volontà che l’avente diritto di voto esprime apponendo la propria firma.
Al riguardo, va considerato in particolare che l’aiuto prestato nel contesto familiare o in seno ad un’economia domestica per compilare i dati personali può essere ammesso. Il presupposto è che si tratti di aiuto fornito ad anziani o a persone con disabilità, che tale aiuto si inserisca nel quadro di un’assistenza quotidiana e che la firma autografa esprima chiaramente la volontà politica dell’interessato.
Begründung
Dal 1° novembre 2025 vige una prassi più restrittiva in materia di attestazione del diritto di voto. Se in una lista nomi e indirizzi sono inseriti dalla stessa persona, le firme sono dichiarate nulle anche quando ogni avente diritto di voto ha firmato di proprio pugno e non sussitono indizi di eventuali abusi.
Questa modifica riguarda in particolare le firme dei membri di una stessa economia domestica o di uno stesso nucleo familiare. Concerne anche le persone che sono in grado di esprimere la propria volontà politica apponendo la propria firma, ma hanno bisogno di aiuto per compilare i propri dati personali. Nel nuovo opuscolo «Attestazione del diritto di voto» (ottobre 2025) sono previste unicamente «norme speciali per persone incapaci di scrivere»; ad esse è concesso di delegare a terzi la compilazione di tutti i dati richiesti.
L’inasprimento della prassi ostacola l’esercizio dei diritti politici degli anziani e delle persone con disabilità e pertanto costituisce una discriminazione. Il caso di persone che non sono «incapaci di scrivere», bensì sono in grado di attestare la propria volontà politica con la firma autografa, non è chiarito nella direttiva della Cancelleria federale. A ciò si aggiunge che la nuova prassi pregiudica anche l’esercizio dei diritti politici della persona che offre il proprio aiuto per completare l’iscrizione nella lista.
I Comuni e la Cancelleria federale attestano il diritto di voto nel quadro delle disposizioni legali in vigore, le quali ammettono un certo margine di apprezzamento. Il Consiglio federale deve pertanto impostare tale prassi in modo da prevenire efficacamente gli abusi da parte di imprese commerciali di raccolta delle firme, ma anche da tenere debitamente conto della volontà che l’avente diritto di voto esprime firmando di proprio pugno. L’obiettivo ultimo è una prassi in materia di attestazione del diritto di voto che sia proporzionata e non discriminatoria.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto di voto è un diritto strettamente personale. Per tale motivo, da sempre, le domande di referendum e le iniziative popolari devono essere sottoscritte di proprio pugno. L’obbligo di apporre la firma accanto al nome e cognome vige soltanto dal 1997. Dal 2015, sulla lista delle firme devono essere scritti a mano anche il proprio cognome e i propri nomi, secondo quanto previsto esplicitamente dall’articolo 61 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1). I requisiti formali servono altresì a prevenire abusi: quando infatti, ad eccezione della firma vera e propria, tutte le informazioni relative al firmatario sono inserite da terzi, risulta più facile falsificare le dichiarazioni di sostegno e, allo stesso tempo, è più difficile riconoscere firme eventualmente contraffatte. Sempre dal 2015, l’obbligo delle iscrizioni e della firma autografe è precisato chiaramente sia nelle guide che la Cancelleria federale (CaF) mette a disposizione dei comitati referendari o d’iniziativa sia su ogni lista delle firme. Questa precisazione figura anche nelle istruzioni della CaF e in quelle emanate dai Cantoni per i Comuni (cf. bk.admin.ch/iniziative > Ulteriori informazioni > Procedura concernente l'attestazione del diritto di voto > Opuscolo attestazione del diritto di voto 2025). Il caso delle persone che necessitano di aiuto per inserire i propri dati nella lista delle firme per un’iniziativa popolare federale o un referendum è disciplinato da disposizioni legali speciali: dette persone sottoscrivono un referendum o un’iniziativa popolare chiedendo a un avente diritto di voto di loro scelta di provvedere all’iscrizione del loro nome e cognome, della data di nascita e dell’indirizzo. La persona che presta il proprio aiuto iscrive nella colonna «firma» il proprio nome, aggiunge l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma autografa (art. 61 cpv. 1bis LDP e art. 18a dell’ordinanza sui diritti politici, ODP; RS 161.11). Né i Comuni né tantomeno la Cancelleria federale dichiarano o hanno dichiarato nulle le liste così compilate. A queste norme speciali rimandano sia le guide sia le istruzioni menzionate. Le associazioni delle persone con disabilità conoscono la regolamentazione e offrono mediazione e assistenza agli interessati. Ad avviso del Consiglio federale, si tratta di una soluzione valida per consentire a queste persone di sostenere iniziative e referendum. La CaF ha constatato che, in passato, la regola di cui all’articolo 61 capoverso 1 LDP non è stata applicata con la stessa sistematicità da tutti i Comuni: alcuni hanno attestato firme anche di fronte all’evidenza che il firmatario non aveva scritto di proprio pugno il nome e cognome; altri invece non hanno attestato le dichiarazioni di sostegno, e anzi, a volte, non ne hanno considerata valida nessuna. Nell’ottica di una prassi unitaria e conforme alla legge, nonché di una lotta più efficace agli abusi, la CaF ha pertanto precisato nelle proprie istruzioni che, in linea di principio, le iscrizioni (nome, cognome, firma) palesemente scritte dalla stessa mano vanno dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LDP come avvenuto finora. Il Comune può tuttavia convalidare almeno una firma se ritiene plausibile che almeno una iscrizione sia autografa (ad es. nel caso in cui una persona compili la lista delle firme per sé e per i membri della propria famiglia). Da quando le istruzioni sono state precisate, sono state depositate e conteggiate le firme raccolte per un’iniziativa popolare e un referendum. A seguito dei controlli eseguiti, la CaF ha dovuto annullare 745 firme a sostegno dell’iniziativa popolare (0,7 %) e 263 a sostegno del referendum (0,5 %) perché nome e cognome non erano stati scritti a mano. Eccezionalmente, la CaF ha inoltre ricontato le firme già annullate dai Comuni per lo stesso motivo, rilevando un totale di 133 firme nulle per l’iniziativa e 118 per il referendum. Secondo il Consiglio federale, il contenuto delle istruzioni precisate consente di proteggere in modo proporzionato e non arbitrario il diritto di iniziativa e di referendum degli aventi diritto di voto, nonché di contrastare eventuali abusi e garantire l’esercizio agevole dei diritti politici. Il Consiglio federale non reputa pertanto necessario alcun intervento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.