25.4790 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit) affinché il richiedente debba dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento B1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.
Begründung
L’esperienza dimostra che la padronanza della lingua parlata nel Paese costituisce per i cittadini stranieri un fattore decisivo per l’integrazione, l’autonomia e l’indipendenza. Si tratta della capacità di comunicare, scambiare e redigere documenti amministrativi senza doversi fare aiutare. Accanto alla storia e alla cultura, la lingua è il pilastro dell’integrazione nella società e dell’inserimento nella vita professionale.
Per garantire la migliore integrazione possibile, l’OCit esige dai candidati alla naturalizzazione un livello minimo B1 per le competenze orali e A2 per quelle scritte (art. 6 cpv. 1 OCit).
È tuttavia evidente che questi requisiti non sono sufficienti per permette a una persona naturalizzata di destreggiarsi in maniera completamente autonoma nel nostro Paese.
Di fronte alle importanti sfide poste dalla naturalizzazione, è opportuno inasprire i requisiti linguistici, sia orali che scritti, per evitare lo sviluppo del comunitarismo (in parte legato all'insufficiente padronanza di una lingua nazionale) e valorizzare la naturalizzazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 12 capoverso 1 lettera c della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) stabilisce che un’integrazione riuscita si desume segnatamente dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale. Durante le deliberazioni parlamentari è stato convenuto che le competenze linguistiche scritte non dovevano essere soggette a requisiti troppo elevati. I candidati alla naturalizzazione devono tuttavia essere in grado, ad esempio, di compilare autonomamente un modulo o di scrivere testi semplici (candidatura, curriculum vitae, breve comunicazione ecc.). È stato pure richiesto di sancire tali requisiti linguistici nell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01) in modo da garantire che il richiedente comprenda una lingua nazionale e possa esprimersi sufficientemente bene per comunicare in maniera appropriata nella vita quotidiana ed esercitare i suoi diritti politici. Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QECR) del Consiglio d’Europa distingue tre principali livelli di competenze linguistiche: il livello A per coloro che possiedono conoscenze elementari, il livello B per coloro che sono in grado di farsi capire e il livello C per coloro che padroneggiano la lingua. Nell’ambito della naturalizzazione i livelli di riferimento B1 e A2 permettono dunque di garantire che i candidati dispongano di conoscenze linguistiche sufficienti per poter, in linea di massima, affrontare la maggior parte delle situazioni della vita quotidiana, nel luogo di domicilio, sul posto di lavoro o nello spazio pubblico. Le competenze linguistiche orali e scritte dei livelli di riferimento B1 o A2 tengono conto anche di un modello graduale d’integrazione, secondo il quale più lo statuto giuridico perseguito conferisce diritti, più elevati devono essere i requisiti in materia d’integrazione. Sulla base di questo principio, i requisiti linguistici sono quindi più severi per la naturalizzazione che per il rilascio del permesso di domicilio, che richiede, ai sensi dell’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), il livello A2 per le competenze orali e quello A1 per quelle scritte. Considerato quanto precede, il Consiglio federale non vede motivo di scostarsi dai requisiti linguistici attuali previsti nella OCit.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.