25.4795 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Secondo l’articolo 56 capoverso 3 LAMal, i fornitori di prestazioni devono fare usufruire i debitori della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto. L’articolo 56 capoverso 3bis consente agli assicuratori e ai fornitori di prestazioni di derogare mediante convenzione all’obbligo di fare usufruire integralmente degli sconti i debitori della rimunerazione. Gli sconti di cui questi ultimi non usufruiscono devono tuttavia essere impiegati in modo comprovabile per migliorare la qualità dei trattamenti. Tali convenzioni vanno rese note all’autorità competente.
Le interpellanti invitano a rispondere alla seguente domanda: qual è il numero totale di convenzioni di questo tipo stipulate negli ultimi dieci anni e per quali misure concrete sono stati impiegati gli importi così trattenuti? In che modo il Consiglio federale, o in particolare l’UFSP, verifica l’utilizzo di tali importi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’obbligo di fare usufruire il debitore della rimunerazione degli sconti, sancito nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) dal 1996, è stato integrato a partire dal 1° gennaio 2020 con la possibilità per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori di stipulare una convenzione concernente la ripercussione non integrale degli sconti (art. 56 cpv. 3bis LAMal). Tali convenzioni possono quindi essere concluse soltanto dal 1° gennaio 2020. Non dovendole approvare, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non interviene in modo vincolante al momento della loro stipulazione (art. 76b cpv. 4 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Sebbene siano libere di stipulare convenzioni di questo tipo, le parti devono tuttavia indicarvi almeno il tipo e l’entità degli sconti nonché le modalità di una documentazione trasparente, lo scopo d’impiego (compreso l’obiettivo perseguito) e le modalità della prova del miglioramento della qualità del trattamento (art. 76b cpv. 2 OAMal). In virtù dell’articolo 76c capoverso 1 OAMal, gli assicuratori fanno rapporto all’UFSP in merito all’osservanza della convenzione di cui all’articolo 76b OAMal. In caso di progetti pluriennali, presentano rapporti intermedi ogni anno. Questi rapporti devono contenere la prova dell’impiego degli sconti non ripercossi per migliorare la qualità del trattamento (art. 76c cpv. 2 OAMal). Attualmente sono in vigore due convenzioni nazionali concernenti la ripercussione non integrale degli sconti. Alla prima hanno aderito diverse centinaia di medici, alla seconda una settantina di ospedali. Nell’ambito della prima convenzione, tra il 2022 e il 2024 è stato impiegato un importo complessivo di circa 30 milioni di franchi per migliorare la qualità dei trattamenti; al momento le parti stanno attuando le misure presentate nei rapporti intermedi. Nel quadro della seconda convenzione, nello stesso periodo sono stati impiegati oltre 210 milioni di franchi; attualmente è prevista l’attuazione di una trentina di misure (www.hplus.ch > Tariffe > Agenti terapeutici > Far usufruire degli sconti). 2. Evidentemente l’UFSP accompagna le parti durante l’intero processo. In quest’ottica ha elaborato informazioni rivolte specificamente a loro e definito Criteri di verifica per la valutazione del rapporto secondo l’articolo 76c OAMal (www.ufsp.admin.ch > Temi > Medicamenti e dispositivi medici > Integrità, trasparenza, obbligo di ripercussione (ITR) > ITR: lettere di informazione). Ha esaminato i rapporti intermedi, e le richieste di adeguamento formulate dall’UFSP sono in fase di attuazione. Per ora il Consiglio federale ritiene prioritario garantire che le risorse vengano impiegate in modo efficace e che gli obiettivi prefissati per migliorare la qualità dei trattamenti vengano raggiunti. Se, in ultima analisi, il miglioramento della qualità dei trattamenti non risultasse dimostrato, l’UFSP interverrebbe nell’ambito delle competenze che gli sono conferite (art. 82a LAMal).