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Collegamento di nuove zone tramite impianti a fune. Il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a pubblicare una direttiva relativa all'articolo 7 dell'OIFT?

25.4806 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 7 dell'ordinanza sugli impianti a fune (OIFT) «Collegamento di nuove zone» recita:

«1 È possibile collegare attraverso impianti a fune nuove zone di alta montagna e ghiacciai solo se questi si trovano nel comprensorio di più grandi località turistiche e solo se sono particolarmente adatti a questo scopo.

2 È possibile collegare nuove zone attraverso impianti a fune solo se ciò comporta un’importante valorizzazione del territorio.

3 È vietato collegare attraverso impianti a fune paesaggi di particolare pregio.»

Secondo il Beobachter del 22 novembre 2025, il DATEC ha recentemente sospeso i lavori di pubblicazione di una direttiva che precisa le condizioni di collegamento di nuove zone tramite impianti a fune.

Già nel 2019 la consigliera federale S. Sommaruga aveva commissionato due pareri legali sull'interpretazione dell'articolo 7 OIFT. L'obiettivo era garantire la certezza del diritto chiarendo varie nozioni giuridiche imprecise contenute in questo articolo («grandi località turistiche», «particolarmente adatti», «importante valorizzazione», «paesaggi di particolare pregio»). Sulla base di questi pareri legali, un gruppo di lavoro dell'Amministrazione federale aveva elaborato una direttiva relativa all'articolo 7 OIFT.

Tuttavia, a seguito della resistenza di alcuni Cantoni e del settore degli impianti a fune, il consigliere federale A. Rösti avrebbe poi interrotto i lavori. Ad oggi la direttiva non è ancora stata pubblicata.

In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che i lavori relativi alla direttiva sull'articolo 7 OIFT sono stati sospesi?

2. Se sì, per quali motivi?

3. Una direttiva elaborata sulla base di pareri legali chiarirebbe l'interpretazione dell'articolo 7 OIFT. Diversamente, il compito di chiarire l'interpretazione delle nozioni giuridiche ambigue ricadrebbe sui tribunali. Al fine di garantire la certezza del diritto, non sarebbe opportuno pubblicare la direttiva già elaborata relativa all’articolo 7 OIFT?

4. Il Consiglio federale prevede di modificare o abrogare l'articolo 7 OIFT?

5. In che misura la questione del collegamento di nuove zone tramite impianti a fune sarà trattata nel quadro del rapporto che il Consiglio federale deve rendere in risposta al postulato 24.3468 «Stato di attuazione della legge sugli impianti a fune»?

Stellungnahme des Bundesrates

Sì, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha sospeso i lavori di elaborazione di una direttiva sull'articolo 7 OIFT. Durante la consultazione sono giunti pareri fortemente divergenti da parte dei Cantoni. Il settore degli impianti a fune (Funivie Svizzere e l'associazione dei costruttori IARM) ha respinto la nuova direttiva nella sua interezza, sostenendo che avrebbe reso impossibile il collegamento di nuove zone. La procedura svolta finora ha evidenziato l’impossibilità di giungere a un accordo con le parti interessate sulla definizione delle nozioni giuridiche indeterminate da applicare nelle procedure di pianificazione territoriale e di approvazione dei piani. Si è quindi deciso di rinunciare a una direttiva dell'UFT e di valutare ogni singolo caso sulla scorta delle basi giuridiche. La direttiva sarebbe legalmente vincolante per l'Amministrazione, ma non per i tribunali. Una certezza giuridica definitiva si otterrebbe solo dalla verifica giudiziaria di un caso specifico di applicazione sulla base dell'articolo e della direttiva. L'articolo 7 OIFT non sarà modificato o stralciato. Il rapporto sul postulato 24.3468 è attualmente in fase di elaborazione. Il Consiglio federale ne informerà a tempo debito.

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