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25.4808 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In base alle considerazioni che seguono, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Per quale motivo non sono mai state rese decisioni sul condono delle spese processuali?

2. In che modo il Consiglio federale intende rendere il diritto vigente accessibile ai cittadini?

3. Può citare sentenze in cui è stato concesso il condono delle spese processuali?

4. Ritiene sensato l’articolo 112 CPC? Se sì, in quali casi?

Begründung

Nel 2011 è entrato in vigore il Codice svizzero di procedura civile (CPC). Nel 2018 è stata avviata una consultazione presso i Cantoni, i partiti e le organizzazioni al fine di stilare un primo bilancio sull’applicazione del CPC. La consultazione mirava principalmente a raccogliere opinioni per rendere più efficace l’applicazione del CPC e agevolare l’accesso alla giustizia a costi adeguati, soprattutto per i cittadini meno abbienti. Nel febbraio 2020 il Consiglio federale ha poi adottato il messaggio 20.026. Tra i diversi temi sottoposti a revisione, sono in particolare menzionate le spese giudiziarie di cui agli articoli 98 e 111 CPC relativi all’anticipazione e al conteggio finale delle spese processuali. Risulta che non è stata vagliata la possibilità di rivedere in maniera specifica alcuni articoli. L’articolo 112 CPC prevede: Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali 1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. 2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento. 3 L’interesse di mora è del 5 per cento. Si parte dal presupposto che questo articolo sia applicabile e che i cittadini possano farlo valere. Dall’introduzione del CPC nel 2011, inspiegabilmente non sono state rese a livello cantonale o federale decisioni di condono delle spese processuali. E questo nonostante il richiedente abbia dimostrato di trovarsi in una situazione finanziaria precaria a lungo termine. Non va dimenticato che una parte della popolazione vive in condizioni di povertà e che la possibilità di riconquistare una buona situazione finanziaria non è certa. Gli articoli 9 e 29 della Costituzione garantiscono ai cittadini indigenti l’accesso alla giustizia e a un equo processo.

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 3. Secondo l’articolo 112 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272), per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. L’ autorità cantonale competente decide a propria discrezione se dilazionare o condonare le spese. L’autorità che decide in merito alle domande di dilazione o condono è definita nel diritto cantonale. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, le domande presentate a procedimento concluso sono trattate dalla commissione amministrativa del Tribunale d’appello, nel Cantone di Argovia dalla direzione della magistratura; in altri Cantoni (p. es. Berna, Basilea-Città, Soletta e Vallese) la competenza spetta al tribunale che statuisce o ha statuito sulla causa e sulle spese processuali. L’articolo 112 CPC non conferisce tuttavia una pretesa legale a una dilazione o un condono delle spese processuali. Decisioni giudiziarie in materia sono state pronunciate sia sul piano federale che su quello cantonale (p. es. cfr. risp. la sentenza del Tribunale federale 5D_222/2023 del 12 dicembre 2023 e la decisione del Tribunale d’appello del Cantone di Basilea-Città VD.2022.58 del 26 aprile 2023). Nel caso del citato esempio cantonale il condono delle spese processuali è stato accordato. In linea di massima le decisioni di prima istanza in materia di dilazione e condono delle spese processuali non sono pubblicate. Le decisioni dei tribunali d’appello cantonali sono rese pubbliche solo in alcuni Cantoni, che comunque non le pubblicano tutte. Il Consiglio federale non dispone quindi di dati sufficienti per trarre conclusioni rilevanti. Dati più dettagliati saranno probabilmente disponibili una volta attuato il nuovo articolo 401a CPC, che impone a Confederazione e Cantoni di provvedere assieme ai tribunali all’allestimento di statistiche sufficienti sul numero di casi civili e sui relativi indicatori. 2. Il gratuito patrocinio di cui agli articoli 117 e seguenti CPC costituisce uno strumento efficace per esentare le persone indigenti dal pagamento delle spese processuali (anticipi inclusi) se la causa non appare priva di probabilità di successo. Se le condizioni sono adempiute, la persona non deve versare alcun anticipo ed è provvisoriamente esentata dal pagamento delle spese processuali. L’articolo 112 CPC permette inoltre di chiedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono delle spese processuali anche a procedimento concluso, nella misura in cui tale domanda non serva ad eludere le condizioni più severe applicate al gratuito patrocinio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5D_222/2023 del 12 dicembre 2023, consid. 4 con rimandi). Nell’ambito della revisione del CPC (20.026) il Parlamento ha peraltro deciso, su proposta del Consiglio federale, di ridurre l’importo anticipato alla metà delle spese processuali presumibili e di trasferire dall’attore allo Stato il rischio legato all’incasso delle spese processuali (cfr. art. 98 cpv. 1 e 111 cpv. 1 CPC). In tal modo s’intendeva agevolare l’accesso alla giustizia in particolare alle persone né particolarmente abbienti o né aventi diritto al gratuito patrocinio (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del CPC, pag. 2421 seg.). Il legislatore ha per contro rinunciato volutamente a ulteriori adeguamenti, in particolare per quanto riguarda l’ammontare delle spese processuali e ripetibili, che restano di competenza dei Cantoni (cfr. art. 96 cpv. 1 CPC). 4. A parere del Consiglio federale l'articolo 112 CPC, rimasto invariato dall'entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011, ha dato buoni risultati nella pratica. Ecco perché, nell’ambito della citata revisione del CPC, né il Consiglio federale né il Parlamento hanno ritenuto necessario apportare modifiche sebbene le spese fossero uno dei punti centrali del progetto di revisione (cfr. messaggio concernente la modifica del CPC, pag. 2421 segg.). Non sono state chieste modifiche nemmeno in sede di consultazione (cfr. rapporto del 29 gennaio 2020 sui risultati della consultazione sulla revisione del CPC) e il Consiglio federale non è a conoscenza di alcuna difficoltà riscontrata nella pratica.