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25.4826 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Poco tempo dopo l’aggressione russa all’Ucraina, l’UEFA e la FIFA hanno (giustamente) sanzionato la Russia escludendone le squadre nazionali e le società sportive da tutte le competizioni di calcio. Ad oggi tuttavia, non hanno reagito allo stesso modo nei confronti dell’Israel Football Association (IFA), nonostante sia risaputo che diversi club membri dell’IFA adottano pratiche discriminatorie nei confronti di giocatrici e giocatori nonché dei tifosi palestinesi. Diverse di queste società hanno sede addirittura nei territori occupati illegalmente. Nel settembre del 2025, esperti delle Nazioni Unite avevano pure invitato UEFA e FIFA a procedere a tale sospensione per rispondere con fermezza alle atrocità commesse a Gaza.

Sul piano fiscale, in Svizzera l’UEFA e la FIFA sono considerate come associazioni a livello fiscale e non come imprese (imposizione sull’utile e sul capitale). Questo statuto particolare, spesso associato anche a una forma di riconoscimento di interesse pubblico, rimane invariato nonostante l’evoluzione di queste federazioni sportive e i profitti realizzati negli ultimi anni.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Come valuta la differenza di trattamento in termini di sanzioni adottate dall’UEFA e dalla FIFA nei confronti della Russia e dell’Israel Football Association?

  2. Questa differenza di trattamento è coerente con la visione che il Consiglio federale ha della difesa dei valori dello sport a livello mondiale (promozione della pace, lotta contro il razzismo e le discriminazioni)?

  3. Alla luce di questa differenza di trattamento, non è forse giunto il momento di rimettere in discussione lo statuto fiscale privilegiato del quale beneficiano la FIFA e l’UEFA in Svizzera?

  4. Il Consiglio federale è almeno disposto a imporre delle condizioni particolari alla FIFA e all’UEFA affinché possano continuare a beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato, come ad esempio il rispetto delle misure raccomandate dagli organi delle Nazioni Unite o l’introduzione nelle competizioni sportive di determinati obblighi derivanti dal diritto internazionale e dai diritti umani?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo il Comitato internazionale olimpico (CIO), preposto al Movimento Olimpico, il caso della Russia diverge da quello di Israele. Infatti, Israele, e al pari la Palestina, rispettano la Carta Olimpica, mentre questo non si applica alla Russia, in particolare a causa della violazione della tregua olimpica e dell'annessione dei comitati regionali ucraini. Per questo motivo il CIO non raccomanda la sospensione delle atlete e gli atleti israeliani. La FIFA e la UEFA si limitano quindi a seguire la raccomandazione della loro organizzazione mantello.


Si ricorda che il Consiglio federale, conformemente all'art. 2 dell'accordo del 1° novembre 2000 tra il Consiglio federale e il Comitato internazionale olimpico relativo allo statuto del CIO in Svizzera (RS 0.192.122.415.1), garantisce l'indipendenza e la libertà d'azione di quest’ultimo. Inoltre, il principio di autonomia dello sport sancito dalla regola 25 della Carta Olimpica stabilisce che le organizzazioni sportive internazionali beneficiano della libertà di autogestirsi e autoregolarsi. Nel diritto svizzero questo principio corrisponde a quello dell’autonomia privata.


Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al rispetto dell'accordo stipulato con il CIO e al principio dell'autonomia privata delle organizzazioni dello sport. Non spetta al Consiglio federale giudicare la differenza di trattamento applicata dalla FIFA e dalla UEFA, fondata peraltro sulla posizione del CIO, alle atlete e agli atleti russi da un lato e alle atlete e agli atleti israeliani dall'altro.

2. Il CIO e le Federazioni sportive internazionali sono, in generale, fortemente implicate e addirittura sempre più coinvolte nella difesa e nella diffusione dei valori e dei benefici dello sport a livello mondiale, cosa che il Consiglio federale accoglie con favore. La Carta Olimpica definisce questi valori nonché le modalità per promuoverli e i membri del Movimento Olimpico sono tenuti a rispettarli. Il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno correlare questa attività fondamentale del CIO e delle Federazioni sportive internazionali con l'attuale trattamento differenziato tra atlete e atleti russi da un lato e atlete e atleti israeliani dall'altro.


3. + 4. Le Federazioni sportive internazionali, in particolare la FIFA e la UEFA, sono sempre più attive nel campo del rispetto e della promozione dei diritti umani (v. anche risposta 2), cosa di cui il Consiglio federale si compiace. Vengono organizzate campagne di sensibilizzazione e gli organizzatori dei rispettivi eventi sportivi sono tenuti ad adottare misure volte a garantire il rispetto dei diritti umani in occasione delle loro competizioni. Pertanto, non è di competenza del Consiglio federale (v. risposta 1, autonomia privata delle organizzazioni dello sport) interferire in questo lavoro della FIFA e della UEFA e imporre loro condizioni da rispettare, pena la modifica del loro statuto fiscale in Svizzera. Il Consiglio federale ha ribadito la sua posizione sullo statuto fiscale delle Federazioni sportive internazionali in Svizzera, che deve essere considerata in un’ottica globale e non solo dal punto di vista della FIFA e della UEFA, in particolare nella sua risposta al postulato Trede 22.4497 «FIFA senza privilegi fiscali».