25.4828 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e altre pertinenti basi legali affinché il rigido limite della cifra d’affari rilevante ai fini dell’IVA, pari a 100 000 franchi, possa essere convertito in una franchigia.
Begründung
Secondo l’articolo 10 capoverso 2 LIVA, le imprese che realizzano una cifra d’affari di 99 999 franchi sono esentate dall’assoggettamento all’imposta. Tuttavia, non appena raggiungono o superano solo marginalmente la soglia dei 100 000 franchi, l’imposta dovuta può risultare elevata.
Questo passaggio immediato porta a distorsioni concorrenziali e strategie di elusione per evitare di raggiungere la soglia dei 100 000. L’applicazione di una franchigia consentirebbe una tassazione graduale e favorirebbe in particolare la crescita delle microimprese.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha già respinto tale richiesta nel proprio parere all’interpellanza Burgherr 21.3508 Limite di franchigia anziché soglia della cifra d’affari nell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto e continua a ritenerla inopportuna. L’attuale soglia della cifra d’affari pari a 100 000 franchi comporta distorsioni concorrenziali, ma permette alle piccole imprese di beneficiare di uno sgravio amministrativo. Attualmente, le piccole imprese devono controllare solo una volta all’anno se superano o meno la soglia della cifra d’affari. Se la superano, l’anno successivo devono farsi iscrivere nel registro dei contribuenti IVA, e la cifra d’affari viene assoggettata all’IVA, che le imprese possono riversare sui propri clienti. Se la soglia non viene superata, le imprese sono esentate dall’imposta e dal relativo dispendio amministrativo. Nel caso di un passaggio dal valore soglia della cifra d’affari a una franchigia, esisterebbero diverse varianti, che presentano numerose questioni attuative. Se, ad esempio, le imprese non dovessero fatturare l’IVA ai clienti per i primi 100 000 franchi di prestazioni all’anno, ma dovessero fatturarla soltanto a partire da tale importo, verrebbe aumentato sensibilmente il dispendio amministrativo legato al pagamento dell’IVA per tutte le imprese con sede in Svizzera o che forniscono prestazioni nel Paese. Queste sarebbero infatti costrette a monitorare costantemente la propria cifra d’affari per verificare se la franchigia è stata superata e l’IVA di conseguenza è dovuta. Inoltre, dal punto di vista del principio della parità di trattamento, sarebbe difficile giustificare il fatto che un’impresa non fatturi l’IVA ai primi clienti dell’anno, ma la metta in conto a tutti gli altri che acquistano prestazioni quando la cifra d’affari dell’impresa ha superato l’importo della franchigia. In alternativa, si potrebbe prevedere che l’impresa fatturi l’imposta ai propri clienti, ma non sia tenuta a versarla all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per i primi 100 000 franchi di cifra d’affari. Tuttavia, questa variante comporterebbe, in primo luogo, che le imprese oggi non assoggettate all’imposta indicassero l’IVA su ogni fattura. In altre parole, andrebbe introdotto un obbligo di assoggettamento generalizzato all’IVA per tutte le imprese, anche in assenza di un obbligo di versamento. L’attuale sgravio amministrativo per le piccole imprese verrebbe quindi a cadere. In secondo luogo, i consumatori pagherebbero l’IVA indicata sulla fattura nonostante questa in parte non verrebbe versata allo Stato. Indipendentemente dalle ipotetiche modalità con cui attuare la franchigia, occorrerebbe disciplinarne gli effetti sul diritto delle imprese a dedurre l’imposta precedente. Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è, in linea di principio, la contropartita dell’obbligo di versare l’IVA. Riportato in un sistema che prevede una franchigia, ciò significa che tutte le imprese sarebbero costrette a correggere l’imposta precedente relativa ai primi 100 000 franchi di prestazione. Tale correzione comporterebbe un maggiore dispendio amministrativo per ogni singola impresa in Svizzera. Se l’IVA dovesse essere versata all’AFC solo al superamento della franchigia, bisognerebbe inoltre chiarire se le imprese destinatarie delle prestazioni possano dedurre l’imposta precedente, nel caso in cui l’impresa fornitrice indichi prima l’IVA in fattura, ma poi non la versi allo Stato. Anche in questo caso il dispendio amministrativo per le imprese e l’Amministrazione sarebbe considerevole. L’introduzione di una franchigia in ambito IVA per tutte le imprese provocherebbe inoltre una riduzione cospicua delle entrate, che graverebbe sul bilancio pubblico, sull’AVS e sull’AI. L’entità delle minori entrate dipende, tra l’altro, anche dal trattamento dell’imposta precedente. Infine, va osservato che l’introduzione di una franchigia non eliminerebbe l’effetto della distorsione concorrenziale causato dal valore soglia della cifra d’affari. Ogni impresa potrebbe far valere la franchigia una sola volta, il che potrebbe addirittura svantaggiare ulteriormente una grande impresa che opera in un mercato con molte piccole imprese.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.