Lexipedia

Limitare l'inquinamento fonico in zone residenziali da trasporti di materiale sui cantieri con elicotteri

25.4833 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio Federale è incaricato di adattare o completare il quadro legislativo, affinché si possa limitare efficacemente e al minimo necessario, per rapporto a mezzi di sollevamento convenzionali e considerando il principio della proporzionalità, l’inquinamento fonico prodotto dall’uso di elicotteri quale mezzo di lavoro sui cantieri in zone residenziali.

Begründung

Negli ultimi anni in alcuni Cantoni, Ticino in particolare, si assiste a un crescente e intenso uso di elicotteri per trasporti di materiale sui cantieri in ambienti urbani residenziali. Nella maggior parte dei casi, lo stesso lavoro potrebbe essere svolto con semplici gru fisse o mobili, o con altri mezzi di sollevamento molto più silenziosi.

Il disturbo è notevole, sovente insopportabile anche a finestre chiuse, è sproporzionato per rapporto all’uso di mezzi di sollevamento convenzionali e contravviene all’imperativo dato dall’art 11 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente LPAmb che impone di ridurre le emissioni nella misura massima possibile alla fonte. Si ricordano gli effetti nefasti sulla salute del rumore eccessivo e le leggi a tutela.

Attualmente la questione relativa all’uso dell’elicottero sui cantieri è “regolata” impropriamente come “atterraggi esterni in zona residenziale a scopo di lavoro”, art 31 dell’Ordinanza federale sugli atterraggi esterni OAEs. Questo non tutela in nessun modo la popolazione che vive o lavora in zone residenziali dagli effetti del rumore causato da elicotteri utilizzati come macchine da cantieri. I voli per il trasporto di materiale sui cantieri in zone residenziali o che impattano zone residenziali non dovrebbe essere considerati atterraggi esterni.

La Direttiva federale sul rumore dei cantieri classifica i lavori fatti con l’utilizzo dell’elicottero come “molto rumorosi”, direttiva emanata dall’UFAM a norma dell’art 38 cpv 2 della LPAmb e dell’art 6 dell’OIF che definisce i provvedimenti di costruzione ed esercizio per limitare il rumore dei cantieri. Purtroppo il documento in questione non fornisce alcuna direttiva particolare sugli elicotteri come macchina da cantiere in ambienti urbani dove oltretutto comportano rischi con potenziali gravi conseguenze in caso di errore o guasto tecnico.

È quindi urgente adottare al più presto misure legali per regolare l’uso improprio e nocivo per la salute della popolazione di elicotteri in zone residenziali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nei Cantoni alpini, in particolare nel Cantone Ticino, a causa della topografia il trasporto di materiale viene spesso effettuato mediante elicotteri. Una parte considerevole di questi voli a scopo di lavoro interessa anche zone residenziali. Il Cantone Ticino costituisce un caso particolare, perché i cantieri sulle strade sono spesso difficilmente accessibili o inaccessibili. Secondo il principio di prevenzione sancito nel diritto ambientale, le emissioni foniche dei voli con gli elicotteri a scopo di lavoro dovrebbero essere limitate, come specificato anche dalla direttiva sul rumore dei cantieri dell’Ufficio federale dell’ambiente (direttiva sul rumore dei cantieri, stato 2011). L’ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (ordinanza sugli atterraggi esterni, RS 748.132.3) stabilisce che l’impresa di trasporti aerei deve concordare in anticipo con l’autorità competente secondo il diritto cantonale gli atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone residenziali. L’autorità competente deve inoltre tenere conto del principio di prevenzione e può tra l’altro proporre restrizioni temporali che consentano di evitare disturbi acustici nelle zone residenziali in orari sensibili. In assenza di accordo tra le Parti ci si rivolge all’UFAC, che nella sua decisione tiene conto della sicurezza dell’aviazione e pondera tra loro l’interesse pubblico e quello privato (art. 31 capoversi 1 e 2 ordinanza sugli atterraggi esterni). Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni vigenti siano esaustive, poiché corrispondono alla legge sulla protezione dell'ambiente e lasciano alle autorità comunali il margine di discrezionalità necessario nell’ambito delle operazioni di volo di competenza federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Limitare l'inquinamento fonico in zone residenziali da trasporti di materiale sui cantieri con elicotteri | Lexipedia | Lexipedia