Buone condizioni di lavoro anche per i lavoratori delle economie domestiche private
25.4834 · Postulato · 2025-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come si possa garantire che le disposizioni di diritto del lavoro previste nel CNL modello per i lavoratori delle economie domestiche private siano pienamente attuate in tutti i Cantoni anche per le persone direttamente impiegate da un’economia domestica privata.
Begründung
Sempre più persone lavorano nel settore dell’assistenza domestica o dell’assistenza in convivenza (detta anche assistenza live-in). Prestano assistenza 24 ore su 24 a persone anziane o disabili a domicilio. Il Tribunale federale ha stabilito che alle persone assunte nel quadro di un simile rapporto di lavoro per il tramite di un’azienda di fornitura di personale a prestito si applica la legge sul lavoro. Tuttavia, le economie domestiche private sono attualmente escluse dal campo di applicazione della legge sul lavoro, per cui non devono essere rispettate né le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo né quelle relative alla protezione della salute. In relazione al postulato 22.3273, depositato dalla consigliera nazionale Samira Marti, è stato ora esaminato se occorra assoggettare alla legge sul lavoro anche il personale di cura degli anziani assunto direttamente da privati. Nel suo rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che tale assoggettamento non è necessario, in quanto i lavoratori sono sufficientemente tutelati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e dal salario minimo previsto a livello svizzero dal CNL personale domestico. Tuttavia, mancano disposizioni sulle condizioni di lavoro. Queste sarebbero contenute nel CNL modello a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per i lavoratori delle economie domestiche private, che però non tutti i Cantoni applicano e la cui osservanza è soggetta a scarsi controlli. Sono emersi vari casi di persone che lavorano in condizioni catastrofiche e con salari decisamente troppo bassi. Sarebbe quindi essenziale un controllo sufficiente per garantire la protezione dei lavoratori in questione, nonostante non siano soggetti alla legge sul lavoro.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 359 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), per i lavoratori delle economie domestiche private i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro (CNL). Questi CNL disciplinano la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro del personale domestico. Tutti i Cantoni hanno emanato un simile CNL. Inoltre, il CNL nazionale per il personale domestico prescrive, in virtù dell’articolo 360a CO, un salario minimo vincolante nel settore dell’economia domestica (art. 5 CNL personale domestico; RS 221.215.329.4).Dal 2018, per migliorare le condizioni di lavoro specifiche dei lavoratori che assistono persone fragili a domicilio, la SECO ha messo a disposizione dei Cantoni un modello di CNL per la regolamentazione dell’assistenza in convivenza (detta anche assistenza «live-in»). L’analisi e la valutazione dei CNL cantonali di febbraio 2022 mostra che circa la metà dei Cantoni ha ripreso le proposte non vincolanti del suddetto CNL modello (www.seco.admin.ch >Lavoro> Condizioni di lavoro > Protezione dei lavoratori > Assistenza domestica agli anziani > Analyse et évaluation des CTT sur le travail domestique cantonaux (in francese)).I CNL cantonali non sono oggetto di alcun controllo statale diretto. Contengono disposizioni di diritto privato che si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che sottostanno a tali contratti, salvo diverso accordo tra le parti (art. 360 cpv. 1 CO). L’osservanza delle disposizioni dei CNL cantonali compete in primo luogo alle parti che hanno concluso il contratto di lavoro. In caso di inosservanza di tali disposizioni, le parti possono far valere i loro diritti dinanzi ai tribunali civili.Ogni anno le commissioni tripartite cantonali effettuano controlli nelle economie domestiche private per verificare l’osservanza del salario minimo imposto dal CNL economia domestica. Nel 2024 sono stati effettuati 538 controlli e sono state riscontrate 51 infrazioni (www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Lavoro > Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro > Rapporti della SECO sull’esecuzione delle misure collaterali > Rapport FlaM 2024 – Mise en œuvre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (in francese), pag. 32). I controlli sui salari tengono conto anche della durata del lavoro, delle vacanze e dei giorni festivi, per cui questi aspetti vengono indirettamente verificati durante i controlli effettuati nell’ambito delle misure collaterali.Il Consiglio federale ha già analizzato le soluzioni per migliorare la regolamentazione tramite CNL nel suo rapporto «Condizioni quadro per le migranti pendolari impiegate nella cura degli anziani», adottato in adempimento del postulato Schmid-Federer 12.3266 del 16 marzo 2012 (cfr. punto 5.5). La situazione non è nel frattempo cambiata per i lavoratori assunti direttamente dalle economie domestiche private, per cui questa analisi rimane valida. In particolare, poiché l’articolo 359 capoverso 2 CO conferisce ai Cantoni la competenza di disciplinare le condizioni di lavoro del personale domestico, non è possibile imporre loro di riprendere il CNL modello della SECO per la regolamentazione dell’assistenza in convivenza senza modificare l’articolo in questione. Non è quindi necessario elaborare un ulteriore rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.