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25.4836 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Cantone di Ginevra non ha ancora emesso tutte le fatture fiscali provvisorie relative agli anni passati e deve ora porre rimedio a questa situazione. Per la Confederazione risulteranno quindi entrate supplementari una tantum di circa 600–800 milioni di franchi (fonte: https://www.news.admin.ch/it/newnsb/Y973XYMqlzrucihcHqlyi).

Il numero di fatture fiscali provvisorie non emesse dal Cantone di Ginevra per gli anni 2019–2024 è maggiore di quanto ipotizzato. Ciò è in contraddizione con la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), secondo cui deve essere emessa almeno una fattura fiscale provvisoria. La mancanza di fatture fiscali provvisorie potrebbe anche incidere sul calcolo del potenziale di risorse nella perequazione delle risorse tra Confederazione e Cantoni, poiché in assenza di imposizioni definitive vengono presi in considerazione gli elementi imponibili fatturati.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. Che impatto hanno le fatture fiscali provvisorie non rilevate nel Cantone di Ginevra sul potenziale di risorse e sui versamenti di compensazione calcolati su questa base?

  2. Le basi di calcolo dell’imposta che hanno determinato la riscossione posticipata di ingenti somme dell’imposta federale sono o verranno incluse nella base imponibile aggregata per il calcolo del potenziale di risorse e dell’indice delle risorse?

  3. In caso negativo, il potenziale di risorse mancante può essere attribuito a posteriori al Cantone di Ginevra affinché se ne tenga conto nel calcolo dei versamenti di compensazione nei periodi successivi?

  4. Quali sono le basi legali e le direttive per il rilevamento delle basi imponibili per la perequazione delle risorse e per la gestione di forniture di dati errati e di rettifiche a posteriori?

  5. Chi verifica il rispetto delle regole per la corretta rilevazione da parte dei Cantoni delle basi di calcolo per il potenziale di risorse?

  6. I Cantoni dispongono di un margine di manovra per ottimizzare il potenziale di risorse a proprio favore mediante una fatturazione differita o altre misure?

  7. Vi sono indicazioni provenienti da altri Cantoni sulle possibilità di ottimizzazione nel calcolo del potenziale di risorse? In caso affermativo, quali ottimizzazioni vengono adottate?

  8. Quali sanzioni può applicare la Confederazione nei confronti dei Cantoni che non agiscono conformemente alle disposizioni in materia di fornitura dei dati per il calcolo del potenziale di risorse?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel calcolo del potenziale di risorse non si tiene conto delle entrate fiscali, bensì degli utili imponibili comunicati annualmente dai Cantoni alla Confederazione nel quadro di un processo di estrazione dei dati definito nel dettaglio sulla base di specifiche direttive. La procedura di perequazione delle risorse è indipendente dal processo di fatturazione. Per questo motivo, la perequazione delle risorse non viene influenzata dai problemi di fatturazione nel Cantone di Ginevra. Ad domande 1, 2 e 3: i conteggi provvisori non ancora emessi dal Cantone di Ginevra non hanno alcun impatto sul potenziale di risorse del Cantone. Da una verifica dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) è emerso che gli elevati utili in questione sono confluiti nel potenziale di risorse del Cantone di Ginevra. Ad esempio, gli utili imponibili relativi al 2022 dichiarati da tale Cantone nel febbraio 2025 ai fini del calcolo del potenziale di risorse sono stati di oltre il 65 per cento superiori rispetto all’anno precedente. Ciò si è tradotto in un aumento dell’indice delle risorse di 11,4 punti percentuali e quindi anche in pagamenti nettamente più elevati nella perequazione finanziaria per il 2026. Grazie all’applicazione del criterio della media triennale, il forte aumento degli utili nel 2022 si rifletterà anche sulla perequazione delle risorse nel 2027 e nel 2028. Ad domanda 4: la fornitura di dati dei Cantoni è disciplinata nelle direttive del Dipartimento federale delle finanze (disponibili in tedesco e in francese) concernenti il trattamento, da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell’Ufficio federale di statistica e dell’AFF, dei dati relativi al calcolo annuale degli indici delle risorse e della compensazione degli oneri nonché dei pagamenti in entrata e in uscita che ne risultano. Il modo di procedere in caso di correzione retroattiva di versamenti errati è definito nell’articolo 9a della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.2). Ai sensi di tale articolo, il Consiglio federale può correggere retroattivamente versamenti errati qualora l’errore sia dovuto a un’inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di trattamento dei dati e abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno un Cantone. Nel caso dei conteggi provvisori non emessi dal Cantone di Ginevra, i dati rilevanti per la perequazione delle risorse sono stati forniti correttamente. Ad domanda 5: il controllo della qualità nel processo di calcolo annuale dei versamenti di compensazione compete al gruppo di studio per la garanzia della qualità, coadiuvato dal Controllo federale delle finanze. Tale gruppo è composto da esperti dell’Amministrazione federale e delle amministrazioni cantonali. Le cifre calcolate e le basi di dati vengono inoltre esaminate nel quadro di un processo di consultazione dei Cantoni. Ad domande 6 e 7: i Cantoni non dispongono di alcun margine di manovra per ottimizzare il potenziale di risorse a proprio favore. Ad domanda 8: ai sensi dell’articolo 42 dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.21), in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’AFC e l’AFF possono correggere i dati o effettuare delle stime. I metodi di stima sono concepiti in modo tale che i Cantoni abbiano interesse a comunicare i dati corretti.