25.485 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-16
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) è modificata come segue.
L’articolo 14 LPAn è adeguato in modo da includere il divieto di importazione di squali e di razze, nonché di prodotti e sottoprodotti da loro derivati, in ragione dei rischi che tale commercio comporta per la protezione degli animali, della biodiversità e della sicurezza sanitaria. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni limitate per ragioni scientifiche o di conservazione.
Begründung
Gli squali e le razze svolgono un ruolo essenziale nell’equilibrio degli ecosistemi marini. Essi garantiscono la regolazione delle popolazioni marine e contribuiscono in modo diretto alla stabilità della biodiversità. Nonostante ciò, attualmente queste specie subiscono una pressione a livello di sfruttamento che sta facendo declinare le loro popolazioni in modo drastico, su scala mondiale. Lo sfruttamento eccessivo, il commercio internazionale e la domanda di prodotti derivati ne sono le principali cause. La loro progressiva scomparsa mette in pericolo l’equilibrio degli oceani e costituisce una perdita irreversibile per la biodiversità mondiale.
La Svizzera contribuisce a questo commercio importando carne, pinne e prodotti trasformati contenenti derivati di squali e razze. Gli strumenti internazionali come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) non sono sufficienti per garantire il controllo e la tracciabilità necessari. Numerosi prodotti sfuggono ai controlli, segnatamente a causa di un’etichettatura incompleta o della difficoltà a identificare le specie interessate. Questa situazione comporta un aumento dei rischi di commercio illegale e compromette gli sforzi di protezione internazionale.
I prodotti derivati dagli squali rappresentano inoltre un rischio sanitario significativo: essendo situati in cima alla catena alimentare, questi animali accumulano alte concentrazioni di metilmercurio e di altri contaminanti pericolosi per la salute umana. I consumatori non sempre ricevono informazioni adeguate, il che rende difficile identificare o evitare tali prodotti.
In virtù dell’articolo 14 LPAn, il Consiglio federale può già agire per limitare o vietare l’importazione per motivi inerenti la protezione degli animali. Occorre ora precisare che questa competenza si estende in modo esplicito agli squali e a alle razze nonché ai loro derivati, a causa della situazione particolare di queste specie e della natura estremamente dannosa del loro sfruttamento.
Diversi Paesi hanno già adottato divieti simili, a dimostrazione della loro compatibilità con gli impegni internazionali e le regole del commercio. Per quanto concerne il nostro Paese, i volumi di importazione restano modesti e le ripercussioni economiche limitate, mentre i vantaggi previsti in materia di protezione della biodiversità e di salute pubblica sono importanti.
Il divieto d’importazione di prodotti derivati dalla foca, in vigore dal 1° aprile 2017, ha dimostrato che un tale divieto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Adeguare l’articolo 14 LPAn permette di fornire una base chiara e diretta a un divieto nazionale mirato. Tale misura è proporzionata, efficace e coerente con gli impegni del nostro Paese in materia di protezione degli animali e di conservazione della biodiversità. Rafforza la capacità della Svizzera di lottare contro lo sfruttamento non sostenibile delle specie marine minacciate e protegge la salute della popolazione.