25.4852 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni legali affinché il periodo di contribuzione minimo per avere diritto a una rendita ordinaria d’invalidità secondo la LAI per i cittadini stranieri passi da tre a dieci anni.
Begründung
Per avere diritto a una rendita dell’assicurazione invalidità (AI), bisogna aver pagato i contributi per almeno tre anni interi. Un anno di contribuzione viene computato se sono stati versati i contributi, se il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha versato il doppio del contributo minimo o se sono stati conteggiati accrediti per compiti educativi o assistenziali. Ne consegue che anche questo periodo di contribuzione molto breve non implica necessariamente l’esercizio di un’attività lucrativa. L’esempio dei richiedenti l’asilo illustra al meglio questa situazione. Nel loro caso, il contributo minimo viene pagato dagli enti pubblici per tutto il periodo in cui dipendono dall’aiuto sociale. A ciò si aggiunge il fatto che soprattutto gli immigrati ricevono soltanto piccole rendite AI e di conseguenza devono ricorrere accessoriamente a prestazioni complementari (PC) considerevoli, senza aver prima pagato contributi o imposte significativi. Ciò è contrario all’equità delle prestazioni e crea incentivi perversi. Le PC, finanziate con le imposte, presentano un fabbisogno di base doppio rispetto all’aiuto sociale. Tuttavia, il nostro sistema di sicurezza sociale non è predisposto per tali situazioni, anche perché si trova già in notevole difficoltà e l’AI ha un debito di circa dieci miliardi di franchi nei confronti dell’AVS. È pertanto giustificato e appropriato che i cittadini stranieri contribuiscano al sistema prima di poter beneficiare di prestazioni finanziate da terzi o addirittura ottenere rendite per superstiti per i familiari. Un periodo assicurativo di dieci anni è inoltre congruente con il termine di attesa previsto per i cittadini di Stati terzi nell’ambito delle PC. Ciò consentirebbe di versare entrambe le prestazioni sociali, collegate tra loro, in modo congruente in tale contesto. I lavoratori migranti possono stipulare un’assicurazione ai sensi della LCA tramite il proprio datore di lavoro, mentre i giovani hanno generalmente la possibilità di assicurarsi individualmente fino all’età di 30 anni senza riserve per motivi di salute ai sensi della LCA. I beneficiari di rendite AI sono sempre più giovani e i problemi psichici sono in aumento. Dal 2016 la quota di nuove rendite è nuovamente in crescita e si attesta intorno al 3,7 per mille. Per evitare il collasso del sistema, senza appesantire la burocrazia, sono pertanto necessarie nuove soluzioni trasparenti e inattaccabili.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta della mozione è in contrasto con gli impegni internazionali della Svizzera. Innanzitutto, è incompatibile con la Convenzione n. 128 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (RS 0.831.105) e con il Codice europeo di sicurezza sociale (RS 0.831.104). Secondo questi strumenti giuridici, i periodi minimi d’assicurazione non devono ostacolare in modo sproporzionato l’accesso alle prestazioni degli assicurati, a prescindere dalla loro cittadinanza. Essi consentono a Stati come la Svizzera, la cui durata minima del periodo d’assicurazione non supera i tre anni, di raggiungere il tasso di sostituzione auspicato per le rendite d’invalidità, pari al 50 per cento del salario di riferimento, soltanto dopo una carriera lavorativa completa. Con una durata di contribuzione minima superiore a tre anni, tale tasso di sostituzione dovrebbe essere raggiunto già dopo 15 anni. Con una durata d’assicurazione minima di dieci anni, applicando il metodo di calcolo delle rendite previsto dalla Convenzione l’assicurazione invalidità svizzera non soddisferebbe più tale requisito. Peraltro, sia l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS (RS 0.632.31) sia le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale prevedono il computo dei periodi assicurativi esteri al fine di raggiungere la durata di contribuzione minima per il diritto alla rendita. In Svizzera, oltre l’80 per cento dei cittadini stranieri è coperto da una convenzione di sicurezza sociale. I periodi assicurativi esteri sono computati per raggiungere la durata di contribuzione minima, che nell’AVS e nell’AI svizzere corrisponde ad almeno un anno di contribuzione. Le rendite, invece, sono calcolate proporzionalmente in base agli anni di contribuzione svizzeri. A titolo di esempio, un anno di contribuzione dà diritto a una rendita mensile compresa tra un minimo di 29 e un massimo di 57 franchi. Pertanto, nella maggior parte dei casi, dopo un anno di contribuzione i familiari provenienti da Stati contraenti continuerebbero ad avere diritto a una piccola rendita AI, nonostante l’aumento della durata di contribuzione minima. Di conseguenza, l’attuazione della mozione avrebbe ripercussioni principalmente sui cittadini di Stati non contraenti, che rappresentano soltanto l’uno per cento del volume totale delle rendite AI (78 % cittadini svizzeri, 15 % cittadini di Stati dell’UE/AELS, 6 % cittadini di Stati contraenti). Il Consiglio federale è consapevole della situazione finanziaria delle istituzioni di sicurezza sociale oggetto della mozione. Ritiene tuttavia che l’aumento del periodo di contribuzione non consentirebbe di alleviare la situazione finanziaria dell’AI come auspicato. Inoltre, l’aumento richiesto non sarebbe compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Infine, dal punto di vista costituzionale, è lecito domandarsi se quanto chiesto dalla mozione, ossia l’introduzione di requisiti diversi per la concessione delle prestazioni assicurative sul territorio nazionale, sulla base della sola cittadinanza, nonostante un obbligo contributivo identico per tutti, sia compatibile con il principio di uguaglianza giuridica sancito dall’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.