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Ridurre i contenziosi pretestuosi o defatigatori nelle procedure edilizie grazie all'obbligo di partecipare a un tentativo di conciliazione

25.4865 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre l'obbligo di svolgere almeno un tentativo di conciliazione, a cui le parti sono tenute a presenziare di persona, pena la decadenza della domanda di costruzione, se non si presenta l'istante, o del gravame, se non si presenta l'opponente, in caso di opposizione o ricorso nell'ambito di una procedura di domanda di costruzione giusta l'art. 25 cpv. 1bis o 25 cpv. 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Le modalità sono disciplinate dai Cantoni.

Begründung

Grazie all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nel Codice di procedura civile (cfr. gli art. 197 e segg. CPC), si è riusciti a contenere l'esplosione dei contenziosi che sfociano in lunghe e costose procedure giudiziarie.

Lo stesso non accade nel diritto amministrativo (e in quello edilizio in particolare), dove non è previsto un obbligo generalizzato in tal senso e quindi le autorità chiamate a dirimere opposizioni e ricorsi nell'ambito di una domanda di costruzione sono, non di rado, sopraffatte dal numero di procedure che derivano, pure sempre più spesso, dalla volontà di procrastinare un permesso di costruzione o da un utilizzo altrimenti abusivo di quel diritto. Parimenti, lo possono essere a seguito di procedure iniziate con domande di costruzione manifestamente contrarie al diritto. In tutti questi casi, già solo l'obbligo per le parti di incontrarsi personalmente davanti all'autorità, impone loro di doversi confrontare con i propri argomenti e quindi, possibilmente, dirimere la vertenza senza procedere oltre o rinunciandovi.

Il vantaggio è triplice: sgravare le autorità giudicanti da un numero di casi sempre più crescente e quindi poi decisi in tempi sempre più lunghi, ridurre i casi di ostacoli pretestuosi a edificazioni conformi al diritto, rispettivamente evitare lunghe procedure per casi manifestamente contrari al diritto.

Così come il resto delle procedure di domanda di costruzione di cui agli art. 25 cpv. 1bis (in zona edificabile) e 25 cpv. 2 (fuori zona edificabile) LPT, la disciplina delle relative modalità viene lasciata ai Cantoni.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la ripartizione costituzionale dei compiti nel settore della pianificazione territoriale e del diritto edilizio, ai sensi dell’articolo 75 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione stabilisce soltanto i principi di una pianificazione territoriale volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. In tutti gli altri aspetti, il diritto edilizio è di competenza dei Cantoni. Pertanto, in questo settore la Confederazione deve rispettare anche l’autonomia organizzativa dei Cantoni e la loro sovranità procedurale (art. 46 cpv. 3 e art. 47 Cost.). Imporre ai Cantoni prescrizioni su come organizzare nel concreto la procedura di autorizzazione edilizia significa dunque influire sulla loro autonomia organizzativa e sulla loro sovranità procedurale. Ciò è ammissibile solo se le regolamentazioni corrispondenti sono assolutamente necessarie per raggiungere gli obiettivi costituzionali. Un obbligo generale per i Cantoni di svolgere una procedura di conciliazione in caso di opposizione o ricorso, come richiesto dall’autore della mozione, non può essere considerato assolutamente necessario per raggiungere gli obiettivi costituzionali nel settore della pianificazione territoriale. Per questo motivo, la Confederazione non è autorizzata a emanare direttive in tal senso. Tuttavia, il Consiglio federale è disposto a esaminare in modo più approfondito la misura proposta, e ciò nell’ambito dell’adempimento dei postulati 23.3640 Gmür-Schönenberger del 12 giugno 2023, 23.3918 Müller Leo del 16 giugno 2023, 24.3637 Caroni del 13 giugno 2024 e 24.4411 Wicki del 18 dicembre 2024.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.