25.4866 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Recenti inchieste giornalistiche hanno portato alla luce l’esistenza di strutture di intermediazione legate ad assicuratori, basate su complessi schemi legali e finanziari, che avrebbero permesso di aggirare le norme sulla retribuzione massima degli intermediari. Negli ultimi anni, in queste strutture sarebbero transitati importi pari a centinaia di milioni di franchi sotto forma di commissioni, compensi forfettari e servizi di marketing difficili da tracciare.
Queste rivelazioni sollevano seri interrogativi sull’effettivo utilizzo dei premi pagati dagli assicurati, sulla trasparenza del sistema di commercializzazione delle assicurazioni malattie e sul rispetto del principio fondamentale secondo cui l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non persegue scopi di lucro. Non si può inoltre escludere un rischio reale di sovvenzionamenti trasversali tra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le assicurazioni complementari, dato che questi flussi finanziari poco trasparenti potrebbero portare a un utilizzo indiretto dei premi dell’assicurazione obbligatoria per attività commerciali che rientrano nel campo delle assicurazioni complementari.
Quali controlli hanno effettuato le autorità competenti per evitare il rischio di sovvenzionamenti trasversali tra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le assicurazioni complementari nel quadro di queste strutture di intermediazione?
Il Consiglio federale ha una visione globale degli importi destinati, tra il 2020 e il 2024, alla commercializzazione delle assicurazioni malattie tramite società di intermediazione legate o detenute con quote di maggioranza da assicuratori?
Come valuta l’impatto di queste spese di intermediazione sull’andamento dei premi dell’assicurazione malattie e sulla ripartizione dei costi tra spese amministrative, acquisizione di assicurati e prestazioni sanitarie?
Ritiene che le norme in vigore in quel periodo permettessero di garantire un utilizzo corretto dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o riconosce che vi erano lacune che hanno favorito pratiche di aggiramento?
Ritiene che gli attuali meccanismi di sorveglianza permettano di individuare in tempo eventuali pratiche abusive?
Quali misure intende adottare per garantire che i premi siano utilizzati in via prioritaria per il finanziamento delle cure sanitarie?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Con la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, sono state inasprite le disposizioni riguardanti la sorveglianza sugli intermediari assicurativi. Nel settore delle assicurazioni complementari dell’assicurazione sociale malattie, la sorveglianza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi compete alla FINMA, mentre in quello dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è compito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esercitare la sorveglianza sugli assicuratori. Le due autorità si coordinano e hanno emanato congiuntamente principi e linee guida per garantire che i costi amministrativi nel settore delle casse malati siano ripartiti secondo il principio di causalità, evitando così sovvenzionamenti trasversali tra l’AOMS e le assicurazioni complementari. Inoltre, per quanto concerne le attività di intermediazione evocate dall’autore dell’interpellanza, le stesse autorità ricevono segnalazioni esterne di possibili irregolarità, come consulenze non qualificate o violazioni dell’accordo settoriale degli assicuratori-malattie. Dopo le debite verifiche, adottano le misure necessarie dando sempre la priorità alla protezione degli assicurati. 2. Come spiegato in precedenza, il legislatore ha implementato la sorveglianza sugli intermediari assicurativi soltanto il 1° gennaio 2024. Pertanto, i dati relativi al periodo in questione non sono stati rilevati in modo sistematico. La FINMA ha raccolto per la prima volta nel 2025 i dati di reporting degli intermediari non vincolati. Nel settore dell’AOMS, secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) gli assicuratori sono tenuti a indicare separatamente nel conto annuale i costi per la pubblicità e le provvigioni degli intermediari. I conti annuali sono consultabili sul sito web dell’UFSP. Negli anni dal 2020 al 2024 sono stati spesi mediamente 53,1 milioni di franchi all’anno per provvigioni nell’AOMS, di cui in media 9,7 milioni di franchi per il personale degli stessi assicuratori. La legislazione non prevede un’ulteriore ripartizione, per esempio in base alla struttura proprietaria delle società beneficiarie. 3. e 6. Secondo l’accordo settoriale dichiarato di obbligatorietà generale, per i prodotti secondo l’AOMS l’indennità massima versata agli intermediari ammonta a 70 franchi per persona assicurata. Il Consiglio federale ritiene che tale importo, equivalente al tetto massimo previsto dal suddetto accordo, sia adeguato. Le provvigioni versate agli intermediari rappresentano dei costi indiretti e vanno imputati, quali costi amministrativi, ai rispettivi assicuratori di base in conformità alle linee guida menzionate al punto 1. Nel 2024 i costi amministrativi, che sottostanno alla vigilanza dell’UFSP, ammontavano al 4,6 per cento dei premi incassati, evidenziando un ulteriore calo rispetto a questi ultimi. I premi riscossi, pari a complessivamente 38,1 miliardi di franchi nel 2024, sono pertanto serviti principalmente a finanziare i costi sanitari. I costi amministrativi si sono attestati a 1,74 miliardi di franchi nello stesso anno, di cui 123,1 milioni di franchi imputabili a costi per la pubblicità e le provvigioni degli intermediari, il che corrisponde allo 0,3 per cento dei premi incassati. Come già menzionato, l’UFSP sorveglia regolarmente i costi amministrativi come pure l’osservanza delle normative vigenti e delle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale dell’accordo settoriale, effettuando verifiche nell’ambito di controlli in loco. 4. Alla luce delle segnalazioni e dei reclami pervenuti all’autorità di vigilanza, le misure previste dalla legge sembrano avere effetto sia nell’assicurazione di base che in quella complementare. Tuttavia, occorre considerare che spesso sono necessarie indagini più approfondite per scoprire pratiche illecite, dal momento che sovente gli intermediari abusivi fanno capo a strutture complesse e a più livelli. Per esempio, è necessario dimostrare attraverso i flussi finanziari, con un notevole dispendio di risorse, chi è in ultima istanza il responsabile delle attività di intermediazione illecite. 5. Il Consiglio federale ritiene che le norme introdotte con la modifica della legge siano attualmente sufficienti. Come già indicato al punto 1, la FINMA deve dare la priorità alla protezione degli assicurati. Se l’UFSP scopre irregolarità o incongruenze in occasione degli audit o in seguito a segnalazioni, vengono effettuate le necessarie verifiche e si pone rimedio alla situazione. Qualora gli interessi degli assicurati risultino compromessi, entrambe le autorità di vigilanza adottano misure adeguate.