25.4880 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali nell’ambito della previdenza professionale, affinché dopo il raggiungimento dell’età di riferimento gli assicurati:
possano mantenere la loro previdenza fino a una richiesta in senso contrario, se il regolamento dell’istituto di previdenza prevede tale possibilità;
abbiano diritto alla prestazione d’uscita in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza;
possano mantenere la previdenza in caso di ripresa dell’attività lucrativa, se il regolamento dell’istituto di previdenza prevede tale possibilità;
dopo l’insorgere del caso di previdenza e la nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia possano riacquisire la stessa posizione che avevano prima dell’insorgere del caso di previdenza, se il regolamento dell’istituto di previdenza prevede tale possibilità.
Begründung
Nel quadro della riforma AVS2030 il Consiglio federale intende promuovere la prosecuzione volontaria dell’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento. A tal fine andrà adeguata anche la previdenza professionale. Conformemente all’articolo 33b LPP, attualmente la previdenza può essere protratta al massimo fino al compimento dei 70 anni. La legge prescrive però una richiesta esplicita dell’assicurato. In futuro il mantenimento della previdenza dovrà protrarsi fino al momento in cui vi si rinuncerà espressamente. I principi applicabili in caso di mantenimento della previdenza, in particolare per quanto riguarda la parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 LPP, resteranno in vigore. Inoltre, attualmente il mantenimento della previdenza è possibile soltanto in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa senza interruzione e di permanenza presso il medesimo istituto di previdenza. In caso di interruzione dell’attività lucrativa o di cambiamento del posto di lavoro, la previdenza non può più essere mantenuta. Affinché in futuro la situazione cambi, si dovrà innanzitutto modificare la LFLP in modo da permettere il trasferimento della prestazione d’uscita anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Inoltre, andrà creata una base legale che consenta il rientro nella previdenza dopo l’età di riferimento. In tal caso, l’assicurato dovrà riacquisire la stessa posizione che avrebbe avuto se la previdenza fosse stata mantenuta, tenenedo conto delle prestazioni già ricosse. Anche in questo caso dovranno essere applicabili i principi previsti in caso di mantenimento della previdenza, in particolare per quanto riguarda l’impostazione dei contributi. Per ridurre gli oneri amministrativi delle casse pensioni andranno previste restrizioni (p. es. esclusione in caso di riscossione completa del capitale, numero massimo di adeguamenti, ammontare minimo dell’avere di vecchiaia). Per l’impostazione della nuova regolamentazione ci si dovrà basare sui criteri previsti dalla riforma AVS 21 per la riscossione flessibile della rendita. Non andranno introdotte nuove o più ampie possibilità di riscatto.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sostiene la richiesta di consentire alle persone che desiderano lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento di continuare ad alimentare la propria previdenza. Questa possibilità non dovrebbe però dipendere dal regolamento del singolo istituto di previdenza, bensì essere offerta da tutti gli istituti. Il Consiglio federale intende attuare la mozione nell’ambito della riforma AVS2030.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.