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25.4883 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge che, nel caso di plurirecidivi stranieri in situazione irregolare, consenta di ordinare, al momento della decisione penale, l’esecuzione anticipata della pena anche senza il loro consenso, al fine di eseguire immediatamente la pena e successivamente l’espulsione.

Begründung

Nella SonntagsZeitung del 23 novembre 2025 alcuni pubblici ministeri hanno parlato delle difficoltà che incontrano in caso di plurirecidivi, soprattutto originari del Maghreb. Fanno giustamente notare che la credibilità viene meno quando criminali che per la maggior parte non dispongono di un titolo di soggiorno in Svizzera si sottraggono alla giustizia penale e all’espulsione. Per porre rimedio alla situazione è proposta una «procedura celere»: nelle 48 ore a disposizione delle autorità inquirenti dopo l’arresto provvisorio (art. 224 cpv. 2 CPP) verrebbe emanato un decreto d’accusa con cui potrebbe comunque essere inflitta almeno una pena detentiva di sei mesi (art. 352 cpv. 1 lett. d CPP). Proprio nel caso dei plurirecidivi le condizioni per una pena detentiva senza la sospensione condizionale sono solitamente adempiute (art. 41 seg. CP). Seppur lodevoli, questi sforzi non bastano, come evidenzia un articolo pubblicato su 20 Minuten del 23 novembre 2025. Il quotidiano riferisce il caso del ladro seriale Riad che può lasciare la stazione di polizia perché il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti non passa in giudicato prima della scadenza del termine di dieci giorni durante i quali può essere presentata opposizione. Dato che i decreti d’accusa non passano immediatamente in giudicato, i plurirecidivi devono essere rilasciati, con decreto d’accusa in mano, anche se nella procedura celere sono stati condannati a una pena detentiva senza la condizionale. Poi passano ovviamente alla clandestinità, sottraendosi non solo all’esecuzione della pena, ma anche all’espulsione. Affinché le procedure celeri siano efficaci, occorre che la pena e il rimpatrio si succedano senza interruzioni. Un’esecuzione anticipata della pena che consenta l’esecuzione immediata e l’attuazione dell’espulsione non è attualmente possibile poiché richiede il consenso dell’imputato (art. 236 CPP). In futuro, per evitare che gli stranieri senza titolo di soggiorno ordinario (permesso B o C) passino alla clandestinità, l’esecuzione anticipata della pena dovrebbe quindi poter essere ordinata senza il loro consenso al momento della decisione penale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Una normativa secondo cui una pena detentiva non ancora passata in giudicato può essere eseguita senza il consenso della persona interessata violerebbe la presunzione d’innocenza di cui all’articolo 32 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Per impedire che una persona fugga sottraendosi in tal modo alla sanzione prevista è possibile ordinare la carcerazione preventiva o la carcerazione di sicurezza (art. 221 cpv. 1 lett. a del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]). Il diritto vigente prevede quindi già strumenti che tengono conto della richiesta avanzata nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.