25.4887 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel settembre del 2025, il Consiglio degli Stati, seguendo l’esempio del Consiglio nazionale, ha accolto una mozione che chiedeva l’elaborazione di una strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da condizione post-COVID-19. Dal momento che la decisione risale a oltre cinque anni dalla comparsa della COVID, è essenziale garantire un rapido adempimento della mozione, affinché generi al più presto effetti concreti sull’organizzazione e sulla presa a carico nei Cantoni, nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e nell’intero sistema sanitario.
Recentemente, una cassa malati ha rifiutato il rimborso di una terapia che aveva permesso a un paziente di recuperare la propria capacità lavorativa: questo caso mette in luce l’arbitrarietà con cui possono trovarsi confrontate le persone affette dalla sindrome post-COVID-19. Il paziente interessato ha ottenuto ragione dinanzi al Tribunale federale, che ha ritenuto che l’assicurazione non avesse dimostrato in modo sufficiente la presunta inadeguatezza del trattamento. La medesima assicurazione, basandosi su un’unica perizia e nonostante il recupero della capacità lavorativa, ha emanato una nuova decisione negativa, che il paziente dovrà nuovamente impugnare se intende ottenere il rimborso.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
A che punto è l’adempimento della mozione 24.4452 e quali sono le fasi del processo previste?
Nel suo parere, il Consiglio federale ha affermato che le competenze principali spettano ad attori esterni alla Confederazione. Quali attori prevede di coinvolgere?
È prevista la partecipazione delle organizzazioni e dei collettivi di pazienti nell’elaborazione della strategia?
I casi di rifiuto di rimborso da parte delle casse malati non dimostrano forse che, alla luce della competenza federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la Confederazione può e deve svolgere un ruolo che superi il mero coordinamento degli attori?
Come valuta la decisione di una cassa malati, recentemente resa pubblica dai media, di non rimborsare una terapia che ha permesso a un paziente affetto da sindrome post-COVID-19 di recuperare la piena capacità lavorativa?
È dell’avviso che il rapporto tra efficacia del trattamento e costi e durata delle procedure rispetti il principio di proporzionalità?
Stellungnahme des Bundesrates
1.–3. All’inizio del 2026, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha avviato i lavori per la strategia in adempimento della mozione Hess Lorenz 24.4452 «Strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da ME/CFS o condizione post-COVID-19». Nel corso dell’anno tutti gli attori rilevanti – in particolare i Cantoni, le strutture sanitarie, le associazioni professionali, gli assicuratori-malattie e l’assicurazione invalidità, le istituzioni di ricerca, così come le organizzazioni di pazienti e di persone colpite – verranno coinvolti nel processo. L’obiettivo è analizzare insieme a loro la necessità d’intervento, per poi elaborare possibili misure volte a migliorare la situazione sanitaria delle persone affette dalle malattie in questione. Attualmente, l’adozione della strategia da parte del Consiglio federale è prevista per la prima metà del 2027. 4.–6. La maggior parte delle misure terapeutiche e dei trattamenti attualmente disponibili mira ad alleviarne i sintomi di una condizione post COVID-19 o della ME/CFS, come avviene anche per molte altre malattie.
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) copre i costi delle prestazioni che soddisfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE); l’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. Per le prestazioni mediche non c’è un elenco positivo esaustivo di tutte le prestazioni che l’AOMS deve rimborsare. Vige il cosiddetto principio della fiducia, secondo il quale si parte dal presupposto che i medici forniscano prestazioni che adempiono i criteri EAE. Definire le prestazioni mediche in questo modo implica che queste siano di norma considerate obbligatorie e dunque a carico dell’AOMS, fatte salve disposizioni contrarie.
Gli assicuratori verificano caso per caso se le prestazioni erogate per un determinato paziente soddisfano i criteri EAE. Se considerano che non sia il caso, possono rifiutarsi di assumere i relativi costi. Il Consiglio federale segue attivamente l’evoluzione della giurisprudenza, ma non può pronunciarsi nel merito del caso concreto a causa della procedura giudiziaria pendente.