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25.4893 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il pendimetalin viene utilizzato in Svizzera come erbicida per contrastare le erbe infestanti indesiderate. Nell’UE, il principio attivo è stato inserito nel 2015 nell’elenco delle sostanze da ritirare dal mercato e da sostituire con alternative meno dannose: è classificato come potenzialmente nocivo per il feto umano e molto tossico per gli organismi acquatici.
Negli Stati Uniti è ritenuto inoltre «potenzialmente cancerogeno per l’essere umano».

In Svizzera l’utilizzo del pendimetalin è omologato in 37 prodotti pesticidi.
È considerato un principio attivo a particolare potenziale di rischio. Sebbene il Piano d’azione dei prodotti fitosanitari (PA PF) miri a ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio del 30 per cento entro il 2027, le vendite di pendimetalin sono aumentate di quasi il 50 per cento tra il 2022 e il 2023.

In Svizzera, il pendimetalin non rientra fra i principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali ai sensi dell’articolo 18 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), sebbene sia classificato come molto tossico per gli organismi acquatici nell’UE. Per tali sostanze si applicano requisiti di applicazione più severi conformemente all’OPD.

In Svizzera, l’autorizzazione dei principi attivi dei prodotti fitosanitari viene verificata regolarmente tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti. Di conseguenza, è possibile che le autorizzazioni vengano modificate o revocate. La verifica del pendimetalin è in corso dal febbraio 2020 (!).

In base a queste informazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. Le conclusioni in merito al pendimetalin sono corrette? In caso contrario, quali aspetti vanno integrati?

  2. Quali criteri si applicano all’uso del pendimetalin, quando sono stati definiti, perché la verifica di questa sostanza è in sospeso da quasi sei anni e quando sarà completata?

  3. Perché le vendite di questo principio attivo a particolare potenziale di rischio sono aumentate negli ultimi anni, anche se il PA PF prevede una riduzione dei rischi? Che cosa sta facendo o farà concretamente per contrastare questo fenomeno ed entro quando?

  4. Alla luce della regolamentazione nell’UE: la sostanza sarà classificata come ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali in conformità all’OPD? Se sì, entro quando e se no, per quali ragioni?

  5. In considerazione del suo effetto potenzialmente dannoso sui feti umani e della sua possibile cancerogenicità: quali interessi in particolare tutela l’omologazione di questa sostanza? Quelli dei produttori, degli utilizzatori, dei consumatori o di altri attori? Chi si assume i rischi maggiori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le informazioni sono corrette, ad eccezione del punto seguente: il pendimetalin è presente in 41 prodotti fitosanitari omologati in Svizzera. 2. L’uso di prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin è vincolato a diverse condizioni, tra l’altro relative agli indumenti protettivi che devono essere indossati dagli utilizzatori, alla protezione degli organismi acquatici e agli oneri agronomici. Per i singoli prodotti fitosanitari, tali condizioni sono state fissate al momento della prima omologazione per i rispettivi usi oppure in un secondo momento, contestualmente al riesame delle condizioni d’uso. Attualmente è in corso un riesame mirato dei prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin. La procedura ha però subito rallentamenti a causa, tra l’altro, di un ritardo nella trasmissione dei dati da parte dei titolari delle omologazioni e delle risorse limitate del Servizio di omologazione. I titolari delle omologazioni sono stati informati dei risultati del riesame mirato e, nel quadro del diritto di essere sentiti, hanno avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo. Tramite la comunicazione del 18 dicembre 2025 pubblicata nel Foglio federale (FF 2025 3601), le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere sono venute a conoscenza della procedura di riesame. In virtù dell’articolo 160b della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), possono richiedere la qualità di parte, consultare gli atti ed esprimere un parere. In seguito, il Servizio di omologazione emana una decisione in merito. 3. Oscillazioni nelle vendite di alcuni principi attivi sono del tutto normali e sono state osservate a più riprese negli ultimi anni. Possono essere dovute, ad esempio, alle condizioni meteorologiche e alla conseguente pressione dei parassiti (in questo caso: piante da combattere), ma anche alle alternative disponibili. A queste fluttuazioni è soggetto anche il pendimetalin, i cui quantitativi commercializzati nel 2024 sono nuovamente diminuiti rispetto al 2023 (2024: 33 tonnellate; 2023: 41 tonnellate; fonte: www.ufag.admin.ch > Temi > Vegetali > Protezione sostenibile dei vegetali > Quantitativi commercializzati dei principi attivi di prodotti fitosanitari).Il pendimetalin fa parte delle 45 sostanze a particolare potenziale di rischio in base alla definizione del Piano d’azione dei prodotti fitosanitari. L’obiettivo perseguito con questo piano è ridurre del 30 per cento entro il 2027 l’uso globale delle sostanze a particolare potenziale di rischio. Le misure per raggiungere questo obiettivo comprendono la promozione della rinuncia all’uso di erbicidi o la promozione dell’impiego di irroratrici a basse emissioni mediante i relativi pagamenti diretti.Secondo il rapporto annuale 2024 sul Piano d’azione pubblicato dall’Ufficio federale dell’agricoltura, nel 2023 la riduzione a livello globale è stata pari al 55 per cento, superando quindi di 25 punti percentuali l’obiettivo fissato nel suddetto Piano (www.ufag.admin.ch > Temi > Vegetali > Protezione sostenibile dei vegetali > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari). 4. Il pendimetalin non è stato inserito nell’elenco dei principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee ai sensi dell’articolo 18 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13). Questa lista è stata stilata contestualmente agli obiettivi fissati nell’articolo 6b LAgr, introdotto in adempimento dell’iniziativa parlamentare 19.475 CET-S, per ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi. Rispetto alle sostanze che figurano invece nell’elenco, l’impiego di pendimetalin non comporta rischi sostanziali. 5. Il pendimetalin è un erbicida omologato per numerose colture, in particolare nell’ambito della campicoltura e dell’orticoltura, in quanto costituisce uno strumento importante per combattere le malerbe. Nel quadro del riesame in corso, i rischi per la salute umana e l’ambiente correlati all’uso di prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin sono stati valutati tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Si prevede di adottare le misure necessarie per ridurre tali rischi conformemente alle prescrizioni legali.