25.4895 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stanno lavorando a una regolamentazione dell’IA per la Svizzera.
Il mandato è incentrato sul settore pubblico; il settore privato sarà coinvolto solo se sono toccati i diritti fondamentali.
La giornata di lavoro dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) sull’IA (27 ottobre) mostra che le PMI e le imprese svizzere chiedono una regolamentazione focalizzata sui grandi fornitori, ossia le poche imprese (OpenAI, Anthropic, Google, Meta) che sviluppano modelli di base e li mettono a disposizione su scala globale.
Questo approccio è sensato per tre motivi:
Sgravio per l’economia svizzera: le PMI che utilizzano l’IA non sostengono alcun onere di compliance sproporzionato. L’innovazione resta possibile.
Massimo effetto leva: obblighi per 5-10 grandi fornitori hanno un impatto maggiore rispetto alla regolamentazione di migliaia di PMI. Si tratta di un uso efficiente delle risorse.
Protezione efficace: solo i fornitori possono amministrare i dati di addestramento, eseguire test di sicurezza e identificare tempestivamente i rischi. Gli utenti svizzeri non hanno alcun controllo.
Parallelismo interno: la consultazione in corso sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca regolamenta già pochi grandi fornitori (Meta, Alphabet, X) invece della massa degli utenti.
La Confederazione stessa giustifica questo approccio con la concentrazione su «poche aziende attive a livello internazionale».
Stessa logica, stesso approccio – anche per l’IA.
Sviluppi internazionali: con la SB 53 (settembre 2025), la California ha introdotto obblighi di trasparenza e rendicontazione per grandi fornitori. Singapore e il Regno Unito stanno sviluppando approcci simili.
La Svizzera dovrebbe svolgere un ruolo di leader a livello internazionale in vista dello Swiss AI Summit 2027.
Nei loro lavori, l’Ufficio federale delle comunicazioni e l’UFG dovrebbero dare la priorità agli obblighi per fornitori di modelli di base, ad esempio:
trasparenza sui dati di addestramento e sulle capacità dei modelli
test di sicurezza esterni prima dell’introduzione
coordinamento tra la regolamentazione delle piattaforme e quella dell’IA
Begründung
I lavori in corso del DFGP e del DATEC sulla regolamentazione dell’IA sono fondamentali per la capacità della Svizzera di affrontare le sfide future.
La presente interpellanza rafforza una regolamentazione efficace, economicamente sostenibile e compatibile a livello internazionale.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la decisione del 12 febbraio 2025, il Consiglio federale si è impegnato a favore di una regolamentazione equilibrata in materia di IA, basata su esigenze concrete e orientata a interventi strettamente necessari. Ha optato per un approccio fondato sui rischi, in cui le attività effettivamente svolte e i loro effetti sulle persone costituiscono i criteri determinanti per definire i corrispondenti obblighi. Questo approccio si distingue da quello scelto dall’UE, incentrato sui prodotti. In questa prospettiva, le dimensioni o il carattere generale del modello possono costituire un criterio pertinente da considerare, in quanto sono generalmente associate a una maggiore capacità d’impatto sulla società. Analogamente a quanto previsto dall’avamprogetto della legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCOM), questi criteri possono dunque svolgere un ruolo centrale in materia di regolamentazione (cfr. il comunicato stampa reperibile all’indirizzo https://www.uvek.admin.ch/it > Media > Comunicati stampa > 29 ottobre 2025 – Nuova legge sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca: inizio della consultazione). L’AP-LPCom ha posto l’accento sulle grandi piattaforme di comunicazione perché la protezione della libertà d’espressione e d’informazione degli utenti è al centro delle preoccupazioni del legislatore. Considerata la loro ampia portata, i grandi fornitori hanno un’influenza notevole su questi aspetti. Tuttavia, i criteri delle dimensioni del fornitore e/o l’uso generale del modello non riflettono necessariamente il reale livello di rischio che un sistema d’IA presenta per la società né l’uso concreto che ne viene fatto. Un piccolo attore può benissimo sviluppare un sistema d'IA estremamente intrusivo, pericoloso o critico (p. es. nell’ambito della sorveglianza, della medicina o nelle decisioni automatizzate in contesti sensibili), mentre un fornitore di grandi dimensioni o un modello d’uso generale può fornire strumenti a basso impatto sulla società (p. es. un sistema che filtra le e-mail o corregge gli errori linguistici). Inoltre, questi criteri si focalizzano esclusivamente sui fornitori di modelli d’IA, senza tenere conto degli altri attori che li integrano, li parametrano e li utilizzano concretamente nell’ambito delle loro attività o li mettono liberamente a disposizione di tutti tramite un’interfaccia. È tuttavia proprio a questo livello che i sistemi d’IA trovano la loro ragion d’essere e che i rischi effettivi per le persone e la società si concretizzano. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene che la futura regolamentazione in materia di IA debba concentrarsi soprattutto su questi altri attori, senza tuttavia escludere i fornitori. Oltre alla legislazione, il Consiglio federale punta sull’adozione di misure giuridicamente non vincolanti per regolare l’uso dell’IA. In questo ambito, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) collabora con il settore privato al fine di elaborare misure adeguate alle esigenze. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle esigenze di base applicabili ai modelli d’IA, il DATEC si adopera affinché la Svizzera possa partecipare all’elaborazione di standard tecnici a livello internazionale. Il Consiglio federale ritiene che l’efficacia della futura regolamentazione in materia di IA si fondi su una ponderazione equilibrata di vari criteri, che tenga conto dei giusti attori, delle attività effettive e dei rischi concreti che ne derivano. Una regolamentazione esclusivamente o eccessivamente focalizzata sui criteri citati nell’interpellanza potrebbe invece impedire di raggiungere gli obiettivi perseguiti e avere conseguenze indesiderate. I costi di adeguamento ricadrebbero sugli utenti svizzeri, mentre determinati servizi potrebbero essere ritardati o non disponibili, neppure per la ricerca. Paradossalmente, un approccio di questo tipo potrebbe anche rafforzare la posizione dominante degli attori già affermati creando barriere per nuovi attori svizzeri o europei.