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25.490 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L’articolo 957 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220.0) è modificato come segue:

Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

  1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 1 000 000 di franchi nell’ultimo esercizio;

  2. ….

Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:

  1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 1 000 000 di franchi nell’ultimo esercizio;

  2. ….

Begründung

Nel quadro dell’ampia revisione del diritto della società anonima (08.011), le disposizioni in materia contabile sono state scorportate dal disegno iniziale e adottate dal Parlamento in un progetto di legge distinto. Per le PMI la distinzione tra società quotate in borsa e società non quotate in borsa è essenziale. L’obbligo di presentare un conto di gruppo in base a una norma contabile internazionale sarebbe stato inaccettabile per le PMI, poiché avrebbe comportato un considerevole aumento degli oneri amministrativi e costi per milioni di franchi.

Le nuove disposizioni in materia contabile non si rifanno più alla forma giuridica dell’impresa, bensì alla sua importanza economica. Dal 2013 le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio. Questa normativa si è dimostrata valida.

A distanza di 15 anni dalla sua entrata in vigore, è opportuno innalzare il valore soglia da 500 000 a 1 000 000 di franchi.