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25.4900 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di precisare i requisiti legali in modo da garantire che i risultati scientifici relativi ai numeri minimi di casi siano sistematicamente presi in considerazione nella pianificazione ospedaliera.

Begründung

È scientificamente dimostrato che, nella chirurgia complessa, la scarsa esperienza pratica da parte del chirurgo aumenta il rischio di gravi complicazioni. Tuttavia, la necessità di considerare i risultati scientifici concernenti i numeri minimi di casi, come previsto dalle direttive federali sulla pianificazione ospedaliera, è formulata in termini troppo poco vincolanti. Gli studi condotti evidenziano infatti che i Cantoni vi prestano insufficientemente attenzione e sono lungi dal soddisfare gli standard raccomandati. La popolazione ha tuttavia il diritto di beneficiare di un sistema sanitario ottimale e il più efficiente possibile, anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie che è tenuta a destinargli sotto forma di premi e contributi fiscali. È pertanto indispensabile rafforzare il coordinamento delle pianificazioni ospedaliere cantonali e intercantonali e innalzare i valori soglia di casi per gli interventi complessi. Nel suo parere in risposta alla mozione 25.4333 «Considerare maggiormente il numero minimo di casi», il Consiglio federale afferma che occorre tenere conto dei numeri minimi di casi. Nella pratica si constata tuttavia che tale formulazione, a livello di ordinanza, risulta troppo poco vincolante. È irritante leggere nel citato parere che l’imposizione di un obbligo di considerare i numeri minimi di casi potrebbe comportare per i Cantoni maggiori difficoltà nello stabilire una pianificazione ospedaliera commisurata al bisogno. «Una pianificazione ospedaliera commisurata al bisogno» non dovrebbe, per definizione, prevenire trattamenti inappropriati e garantire la qualità e l’evidenza scientifica delle prestazioni erogate? Se troppi Cantoni continueranno a ignorare i numeri minimi di casi richiesti, ne deriverà il mantenimento oneroso di strutture, senza garanzia di qualità, il tutto a carico dei pazienti, di chi paga i premi e dei contribuenti. Inoltre, la mancata considerazione dei numeri minimi di casi nella pianificazione ospedaliera dovrebbe poter essere denunciata: la fiducia è importante, ma il controllo lo è ancor di più!

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda con l’osservazione dell’autore della mozione, secondo cui il numero minimo di casi è uno strumento che può favorire la qualità e la concentrazione delle prestazioni. Per questo motivo, con la modifica del 23 giugno 2021 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, ha previsto che nella valutazione degli ospedali i Cantoni debbano tenere conto in particolare del numero minimo di casi (art. 58d cpv. 4 OAMal). In linea di principio, nell’ambito della pianificazione ospedaliera, il fatto di non raggiungere un numero minimo di casi definito può comportare la mancata attribuzione di un mandato di prestazioni a un ospedale. Inoltre, i Cantoni hanno anche la possibilità di prevedere il numero minimo di casi come onere per l’attribuzione di mandati di prestazioni ai fornitori di prestazioni (art. 58f cpv. 4 lett. f OAMal). Qualora tali oneri non siano soddisfatti, i Cantoni hanno la facoltà di revocare il rispettivo mandato di prestazioni. L’applicazione del numero minimo di casi nell’ambito della pianificazione ospedaliera e il rispetto di tale onere dopo l’attribuzione dei mandati di prestazione sono già disciplinati dal diritto federale. In base a informazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica anche gran parte dei Cantoni integra il criterio del numero minimo di casi nella propria pianificazione ospedaliera. Il ricorso a questo strumento è prassi consolidata anche nella pianificazione nazionale nel settore della medicina altamente specializzata (MAS) ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10). Non di rado nell’ambito della pianificazione della MAS viene negato un mandato di prestazioni a un fornitore di prestazioni unicamente perché non raggiunge il numero minimo di casi. Al Consiglio federale non risulta quindi che troppi Cantoni ignorino il numero minimo di casi. Come già sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Ruch 25.4333 «Considerare maggiormente il numero minimo di casi», disciplinare in modo vincolante il numero minimo di casi nel diritto federale potrebbe compromettere una pianificazione ospedaliera cantonale commisurata al bisogno, considerato che i Cantoni devono rispettare anche altri criteri. In particolare, la necessità di attenersi a un numero minimo di casi eccessivamente elevato potrebbe ostacolare un accesso alle cure in tempo utile o addirittura comportare un’offerta insufficiente, soprattutto nelle zone periferiche. Anche il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato più volte in questo senso nella sua giurisprudenza (cfr. decisione C-1361/2019 del 9 marzo 2022 consid. 8.1.5). Non significa tuttavia, come già affermato inizialmente, che il numero minimo di casi non possa contribuire a rafforzare la qualità e la concentrazione delle prestazioni. Ciò vale in particolare per le prestazioni elettive e/o non urgenti tipiche della MAS e dell’assistenza specialistica. In tal senso, il 1° dicembre 2025 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiara di aver adottato importanti decisioni in materia di pianificazione ospedaliera in occasione della propria assemblea plenaria (disponibile in tedesco e francese all’indirizzo www.gdk-cds.ch/de > Medien > Medienmitteilungen > Spitalplanung: Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren beschliessen grundlegende Neuerungen für eine stärkere Zusammenarbeit). In particolare, i Cantoni desiderano stabilire congiuntamente quali trattamenti e interventi ospedalieri rientrano nell’assistenza di base e quali nell’assistenza specialistica. Per i trattamenti e gli interventi che rientrano nel secondo caso devono essere definiti criteri unitari validi per tutta la Svizzera, ad esempio il numero di casi, in modo da poter concentrare questo tipo di prestazioni ospedaliere specializzate. Si segnala infine che il 28 gennaio 2026 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento di diversi postulati incentrato sugli investimenti degli ospedali svizzeri e la pianificazione ospedaliera cantonale («Investitionen der Schweizer Spitäler und kantonale Spitalplanung», disponibile in tedesco e francese all’indirizzo www.bag.admin.ch > Services > Publikationen > Bundesratsberichte), in cui ha approfondito il tema della pianificazione ospedaliera e del numero minimo di casi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.